STOP inderogabile ad ASSUNZIONI nella Polizia Locale - sentenza
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[b]TAR Lazio, sez. Latina, sent. 772/2015[/b]
N. 00772/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2015, proposto da:
Stella Bencivenga e Carmen Rossini, rappresentate e difese dagli avv. Dorodea Ciano, Giampiero Amorelli, con domicilio eletto presso Gaetano Avv. Colletta in Latina, Centro Latinafiori Torre 4 Magnolie;
contro
Comune di Gaeta, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Rak, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;
per l'annullamento
della delibera n.203 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto :"Piano triennale 2015-2017 - Dotazione Organica", nella parte in cui la giunta comunale ha stabilito di sopprimere dal fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 n.10 posti di vigili a tempo indeterminato e a tempo parziale di 18 ore e contestualmente sospeso la selezione gia' indetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
[color=red][b]Ritenuto che il ricorso sia infondato in quanto: a) la sospensione della selezione avente a oggetto il reclutamento di vigili urbani costituisce un atto dovuto determinato dalla previsione del comma 6 dell’articolo 5 d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; b) il termine di durata della sospensione va identificato nel termine previsto dal medesimo comma 6 (“fino al completo assorbimento del personale …”); c) il riferimento del comma 1 dell’articolo 5 del d.l. n. 78 del 2015 all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è limitato a “modalità e procedure” sicchè non è condivisibile l’assunto secondo cui – in via di coordinamento tra il comma 6 dell’articolo 5 citato e l’articolo 1, comma 423 della legge n. 190, come interpolato dall’articolo 4, comma 3, dello stesso d.l. n. 78 – sarebbero consentite assunzioni di personale di polizia locale mediante “l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”; deve invece ritenersi che “l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente” si riferisca alle altre categorie di personale (quelle cioè per le quali non è previsto un espresso divieto di assunzione ad opera di disposizioni speciali); del resto, se la volontà del legislatore fosse stata nel senso indicato in ricorso, il comma 6 dell’articolo 5 non sarebbe stato formulato nei termini di un divieto assoluto di reclutamento di personale da adibire a funzioni di polizia locale ma vi sarebbe stata inserita una “salvezza” preordinata a consentire assunzioni mediante utilizzo dei residui; in definitiva l’articolo 5, comma 6, è una previsione, speciale, che vieta in modo assoluto il reclutamento di personale da adibire a funzioni di polizia locale fino al completo assorbimento del personale della polizia provinciale; d) la questione di costituzionalità della previsione in questione è manifestamente infondata dato che la Corte Costituzionale ha avuto modo più volte di affermare il principio secondo cui le disposizioni di legge statale stabilenti limiti alla facoltà di assunzione di nuovo personale da parte degli enti locali sono giustificate dalla competenza legislativa concorrente statale in materia di “coordinamento della finanza pubblica” (si veda ad es. Corte Costituzionale 16 ottobre 2014, n. 237, 13 settembre 2012, n. 217);[/b][/color]
Ritenuto di disporre le compensazione delle spese del giudizio in considerazione di assoluta novità della questione;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)