Egregio Dottore, ho bisogno di un consiglio.
Sto facendo ordinanza di revoca di una licenza di pubblico spettacolo, per mancato rispetto delle prescrizioni. Premetto che già in altra occasione era stata sospesa e dopo altra violazione è stata disposta la chiusura del pubblico esercizio per 4 giorni(per la seconda volta dal 2010 al 2014.
Ora considerato che ha violato nuovamente le prescrizioni imposte come devo procedere?:
1. Con denuncia A.G?;
2. Violazione dell'art. 9 TULPS ai sensi dell'art. 17 -bis con sanzione pecuniaria da € 516 a € 3.098,00 con p.m.r. di € 1.032,00?
3. Applicare l'art. 17-ter comma 3 ove è stabilito che "entro 5 gg (nel mio caso trascorsi) dalla ricezione della comunicazione del P.U. l'autorità ordina con provvedimento motivato, . . . in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle presrizioni e comunque per un periodo non superiore a tre mesi . . . " (premetto che tale possibilità è già stata data con la prima ordinanza)?
4. Devo fare avvio di procedimento con sospensione, nelle more di ogni attività di musica o può continuare a fare i piccoli trattenimenti o spettacoli liberalizzati dopo la soppressione dell'art. 124 co. 2?
Grazie per la cortese risposta?
Egregio Dottore, ho bisogno di un consiglio.
Sto facendo ordinanza di revoca di una licenza di pubblico spettacolo, per mancato rispetto delle prescrizioni. Premetto che già in altra occasione era stata sospesa e dopo altra violazione è stata disposta la chiusura del pubblico esercizio per 4 giorni(per la seconda volta dal 2010 al 2014.
Ora considerato che ha violato nuovamente le prescrizioni imposte come devo procedere?:
1. Con denuncia A.G?;
2. Violazione dell'art. 9 TULPS ai sensi dell'art. 17 -bis con sanzione pecuniaria da € 516 a € 3.098,00 con p.m.r. di € 1.032,00?
3. Applicare l'art. 17-ter comma 3 ove è stabilito che "entro 5 gg (nel mio caso trascorsi) dalla ricezione della comunicazione del P.U. l'autorità ordina con provvedimento motivato, . . . in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle presrizioni e comunque per un periodo non superiore a tre mesi . . . " (premetto che tale possibilità è già stata data con la prima ordinanza)?
4. Devo fare avvio di procedimento con sospensione, nelle more di ogni attività di musica o può continuare a fare i piccoli trattenimenti o spettacoli liberalizzati dopo la soppressione dell'art. 124 co. 2?
Grazie per la cortese risposta?
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- 17 bis come sanzione
- 17 ter per la cessazione dell'attività
- 666 c.p. per le sanzioni accessorie (chiusura fino a 7 giorni)
- no informativa a A.G. in quanto si tratta di illeciti amministrativi
- niente avvio del procedimento
Comunque l'interessato potrà effettuare le attività liberalizzate ma NON durante la sospensione dell'attività come misura accessoria
Grazie per le cortesi risposte.
Quindi mi sembra di capire che dovrò fargli la chiusura totale del locale (somministrazione e musica) per 7 giorni (ed è la terza volata dal 2010) e la revoca della licenza di pubblico spettacolo.
Dopo i sette giorni di chiusura potrà riprendere le attività liberalizzate,.
Ma nell'intervallo tra la notifica dell'ordinanza di revoca e di una seconda ordinanza che dispone la chiusura può effettuare attività di musica liberalizzata?
Grazie per le cortesi risposte.
Quindi mi sembra di capire che dovrò fargli la chiusura totale del locale (somministrazione e musica) per 7 giorni (ed è la terza volata dal 2010) e la revoca della licenza di pubblico spettacolo.
Dopo i sette giorni di chiusura potrà riprendere le attività liberalizzate,.
Ma nell'intervallo tra la notifica dell'ordinanza di revoca e di una seconda ordinanza che dispone la chiusura può effettuare attività di musica liberalizzata?
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Si ha reiterazione alla seconda ordinanza ingiunzione nel quinquennio. Solo in tale caso scatta la sanzione accessoria della chiusura per 7 giorni
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Art. 8-bis
(((Reiterazione delle violazioni).
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di
una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo,
lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.
Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole
commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei
fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta,
presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali
comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima
disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono
valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi
ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente
stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi
fino a quando il provvedimento che accerta la violazione
precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione e'
disposta dall'autorita' amministrativa competente, o in caso di
opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se
il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.))
E' giusta come sanzione la violazione art. 9 ai sensi dell'art. 17-bis?
La devo fare oppure è alternativa all'emissione dell'ordinanza di chiusura e revoca della licenza di pubblico spettacolo?
E' giusta come sanzione la violazione art. 9 ai sensi dell'art. 17-bis?
La devo fare oppure è alternativa all'emissione dell'ordinanza di chiusura e revoca della licenza di pubblico spettacolo?
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Le sanzioni pecuniarie non sono mai alternative a quelle interdittive e si CUMULANO con le altre sanzioni pecuniarie se vi sono più violazioni.
In questo caso sanziona art. 9 + chiusura + revoca
Dottore scusi ancora, ma devo applicare l'art. 666 c.p. (chiusura 7 gg) oppure Applicare l'art. 17-ter comma 3 ove è stabilito che "entro 5 gg (nel mio caso trascorsi) dalla ricezione della comunicazione del P.U. l'autorità ordina con provvedimento motivato, . . . in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni e comunque per un periodo non superiore a tre mesi . . . " (premetto che tale possibilità è già stata data con la prima ordinanza)?
Consideri che i 5 gg da quando ho avuto rapporto sono già trascorsi. Tale termine è perentorio?
E se volessi fare la revoca, non devo applicare il 17 ter giusto?
Dottore scusi ancora, ma devo applicare l'art. 666 c.p. (chiusura 7 gg) oppure Applicare l'art. 17-ter comma 3 ove è stabilito che "entro 5 gg (nel mio caso trascorsi) dalla ricezione della comunicazione del P.U. l'autorità ordina con provvedimento motivato, . . . in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni e comunque per un periodo non superiore a tre mesi . . . " (premetto che tale possibilità è già stata data con la prima ordinanza)?
Consideri che i 5 gg da quando ho avuto rapporto sono già trascorsi. Tale termine è perentorio?
E se volessi fare la revoca, non devo applicare il 17 ter giusto?
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Abbiamo già fornito le indicazioni generali nei post precedenti ... occorrerebbe studiare più approfonditamente lo sviluppo degli atti ed il loro iter per maggiori dettagli che non è possibile fornire in questo forum.
Saluti.
Per coloro che sono interessati all'argomento, segnaliamo il seminario "[b][size=14pt][color=red]TULPS, PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO[/color][/size][/b]", svolto recentemente dalla Omniavis, riguardante:
- TULPS
- Pubblico spettacolo/trattenimento
- Applicabilità della SCIA
- Sanzioni, prassi e giurisprudenza
- Giochi
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