Data: 2011-12-28 13:21:31

casellario con pena condonata

non mi è chiara una cosa...l'art.71 del Dlgs 59/2010 recita che il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione...il caso di pena condonata come viene considerato?
nello specifico del mio caso,[i] il reato di utilizzo di segni distintivi alterati in concorso art. 110, 473 del C.P.[/i] comporta il divieto d'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio?
grazie

riferimento id:3091

Data: 2011-12-29 08:47:54

Re:casellario con pena condonata

A mio parere, il delitto di cui all’art. 473 del C.P., non è ostativo all’esercizio dell’attività commerciale; infatti:

1) non è un delitto per il quale è prevista una pena inferiore nel minimo a tre anni (art. 71 1°c. lett. b) del D.lgs 59/2011), perché la pena minima del delitto in questione sono sei mesi di reclusione;

2) non è delitto compreso nell’art. 71 1°c. lett. c) del D.lgs 59/2011 e neanche fa parte dei “Delitti contro l’industria ed il commercio” (Capo II, Titolo VIII, Libro II del Codice Penale: art. 513 – 517 quinques);

3) non è reato contro l’igiene e la sanità pubblica art. 71 1°c. lett. d) del D.lgs 59/2011;

4) non è delitto di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsto da leggi speciali (art. 71 1°c. lett. e del D.lgs 59/2011).

Al soggetto ha riportato una condanna per i reati sopra descritti, (con l’unica eccezione di quelli di cui al n. 2) è fatto divieto di esercizio di attività commerciale per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata; se la pena si è estinta in altro modo (anche a mezzo di “condono” quale l’Indulto o la grazia ai sensi dell’art. 174 del c.p., da verificare se è stato o meno applicato sul certificato del casellario giudiziale) il divieto decorre dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza.

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