Data: 2015-12-18 06:34:48

Avvocati Cassazionisti: nuovo regolamento CNF (14/12/2015)

Avvocati Cassazionisti: nuovo regolamento CNF (14/12/2015)

[img width=300 height=53]http://www.consiglionazionaleforense.it/contents/instance1/images/cnf-logo.gif[/img]

Consiglio Nazionale Forense, REGOLAMENTO 20 novembre 2015, n. 1

[b]Regolamento ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori[/b]

[b][color=red]Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, e comunque si applica ai bandi successivi a quello pubblicato il 25 febbraio 2015.[/color][/b]

Vedi allegato

riferimento id:30903

Data: 2015-12-18 06:50:14

Re:Avvocati Cassazionisti: nuovo regolamento CNF (14/12/2015)

[color=red][b]14 DICEMBRE 2015- CORSI PER DIVENTARE CASSAZIONISTI, PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO[/b][/color]

14/12/2015 - [b]Entra in vigore il 29 dicembre e varrà per i prossimi bandi per l'accesso ai corsi  [/b]
E’ stato pubblicato il 14 dicembre, nella sezione apposita del sito istituzionale del CNF Regolamenti attuativi della legge 247/2012, il nuovo testo del Regolamento ai sensi dell’articolo 22 della legge 247/2012 sui corsi per la iscrizione  all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Il Regolamento assume il numero n. 1/2015 e sostituisce il precedente testo, n. 5/2014.
Entra in vigore il prossimo 29 dicembre e varrà a disciplinare i prossimi bandi per i corsi prodromici alla iscrizione nell’Albo Cassazionisti.

Tra le principali novità, suggerite dalla esperienza maturata in occasione del primo bando,  l’accentuazione del carattere “specialistico” dei test di ingresso ai corsi in relazione alla specifica esperienza professionale effettivamente maturata dal candidato, che nell’ambito delle 36 domande a risposta multipla,  potrà sceglierne 24 nell’area di riferimento professionale specifico tra diritto processuale civile, diritto processuale penale, giustizia amministrativa.

E’ introdotta la modalità formativa a distanza ed è stata eliminata la prova orale alla fine del corso, che si concluderà con la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o di un appello al Consiglio di Stato

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/articolo9409.html

riferimento id:30903

Data: 2015-12-18 06:55:28

Re:Avvocati Cassazionisti: nuovo regolamento CNF (14/12/2015)

[color=red][b]Albo speciale degli avvocati abilitati innanzi alle giurisdizioni superiori[/b][/color]

[b]Circ. 95 del 3 dicembre 2015 - Albo speciale degli avvocati abilitati innanzi alle giurisdizioni superiori[/b]

La Commissione consultiva del C.N.F. ha adottato un parere che chiarisce la portata della norma transitoria contenuta nell'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 247/2012, relativa all'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo la normativa previgente.

Il C.N.F. evidenzia che ai sensi dell'art. 22, comma 3, secondo periodo ("allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa"), potranno chiedere direttamente l'iscrizione all'Albo speciale anche coloro che avevano già maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (ossia al 2 febbraio 2013) ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 22, comma 4 ("possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"), li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 2 febbraio 2016).

[b]Pertanto, l'avvocato che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012 aveva maturato i requisiti di anzianità previsti dalla previgente normativa (12 anni dalla data del giuramento: art. 33 del r.d.l. n. 1578/1933) o li maturi entro i tre anni  dalla sua entrata in vigore (dunque entro il 2 febbraio 2016) potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso o esame.[/b]

L'unico limite che viene quindi in essere ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

Per completezza, si rammenta che per ottenere l'attestazione dell'esercizio della professione forense (da presentare poi con l'istanza al C.N.F.) il nostro Consiglio dell'Ordine richiede all'iscritto di produrre un elenco con l'indicazione di almeno 60 cause dallo stesso patrocinate avanti al Tribunale o alla Corte d'Appello (delibera di rango regolamentare del 5 marzo 2007) o, in alternativa, per coloro che non abbiano raggiunto il suddetto numero di procedimenti direttamente patrocinati, con copia di verbali che comprovino la propria partecipazione, anche in sostituzione di colleghi, nell'arco del periodo di 12 anni, ad almeno 60 diversi procedimenti giudiziari; in detto ultimo caso, la domanda dovrà essere accompagnata anche dalla dichiarazione dell'interessato che autocertifichi la veridicità dei dati (delibera di rango regolamentare del 15 ottobre 2012).

Rimane infine ferma la facoltà per gli avvocati che alla data del 2 febbraio 2016 non avranno maturato l'anzianità d'iscrizione richiesta dalla previgente normativa (12 anni dalla data del giuramento) di poter chiedere l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo le prescrizioni dell'art. 22, commi 1 e 2, della legge n. 247/2012, riprese dal Regolamento del C.N.F. n. 5/2014 (v. sul punto la nostra Circolare n. 10/2015).

https://www.ordineavvocatibologna.net/circolari1/-/asset_publisher/a7R7rmmuyY87/content/albo-speciale-degli-avvocati-abilitati-innanzi-alle-giurisdizioni-superiori

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