Data: 2015-12-17 14:21:10

Impianti di telecomunicazioni

Buongiorno,
vorrei alcuni chiarimenti relativamente al rilascio dell'autorizzazione per impianti di telecomunicazioni con potenza in antenna superiore a 20 watt su suolo privato.
1) Gli impianti possono essere autorizzati in zona agricola?
2) La fidejussione prevista dall'art. 7 comma 2 lett. h) della L.R. 11/2001 (Lombardia) deve essere depositata? Se si a favore di chi?
3) Deve avere particolari caratteristiche in termini di rinnovabilità ed escussione?
4) L'importo deve essere determinato caso per coso con computo o ci sono dei parametri per conteggiarlo?
Grazie
Pier

riferimento id:30897

Data: 2015-12-17 18:50:23

Re:Impianti di telecomunicazioni

1) Gli impianti possono essere autorizzati in zona agricola?
[color=red]Le antenne sono compatibili con tutte le aree del territorio comunale (fra le altre: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/01/2013 n° 44)
Quel che invece potrebbe risultare NON CONSENTITO è la realizzazione del MANUFATTO che sorregge l'antenna che, qualora abbia dimensioni e caratteristiche impattanti è pcostrui ed eventuale autorzzazione paesaggistica.
E' questo procedimento che potrebbe portare a divieti di localizzazione o vincoli.
Si vedano i vari post su: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24919.0
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2) La fidejussione prevista dall'art. 7 comma 2 lett. h) della L.R. 11/2001 (Lombardia) deve essere depositata? Se si a favore di chi?
[color=red]L'art. 7 è stato modificato nel 2012 e nel 2014 e non prevde più il contributo

Art. 7
Installazione ed esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione (18).

1. Le istanze, segnalazioni e comunicazioni finalizzate all'installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al comune competente per territorio. Contestualmente alla presentazione al comune, la documentazione è inoltrata in copia all'ARPA.
2. Nel caso di variazione della titolarità dell'impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all'ARPA entro trenta giorni.
3. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all'ARPA entro trenta giorni.
(18) Articolo modificato dall'art. 1, L.R. 5 maggio 2004, n. 12, dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 16 luglio 2012, n. 12 entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed infine così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera i), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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3) Deve avere particolari caratteristiche in termini di rinnovabilità ed escussione?
[color=red]Vedi sopra[/color]

4) L'importo deve essere determinato caso per coso con computo o ci sono dei parametri per conteggiarlo?
[color=red]Vedi sopra[/color]

riferimento id:30897
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