Buongiorno,
sto gestendo una pratica per il rilascio di autorizzazione e concessione posteggio su aree pubbliche
Il richiedente non ha presentato marca da bollo: come devo procedere? Procedere comunque con il rilascio dell'autorizzazione e segnalare il mancato pagamento della marca all'Agenzia delle Entrate oppure chiudere negativamente la pratica per mancanza della marca?
Grazie
La prima: rilascia e segnala.
Il mancato pagamento del contrassegno telematico non è ostativo al rilascio del titolo.
L'argomento ci interessa particolarmente, visto che spesso gli interessati ritardano (anche di mesi) nell'invio della marca da bollo o del pagamento corrispondente.
Non siamo però sicuri del procedimento da seguire: nel momento in cui abbiamo tutti i documenti dobbiamo inviare richiesta di marca da bollo per l'atto finale, e nel caso di nessuna risposta per, ad esempio, 7 giorni, procediamo?
Nel caso manchi il pagamento della marca da bollo per l'istanza vale la stessa cosa, cioè non è ostativo?
Grazie
Se non viene presentata entro il termine assegnato procedi con il rilascio e la segnalazione.
Consiglio prima di segnalare una telefonata di sollecito informale: se entro domani mattina non ricevo mando la segnalazione... nel 99% dei casi funziona
L'assenza dell marca da bollo per i procedimenti SUAP non è mai ostativa.
[i]Art. 19 del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo
Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti e, per l'Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.
Inoltre art. 31:
Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.
La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.[/i]
Grazie della celere risposta!
Certo quando possibile una telefonata è la cosa migliore ma abbiamo casi nei quali abbiamo atteso MESI per la marca da bollo e direi stupidamente abbiamo atteso per il rilascio dell'atto finale, non rispettando così i termini del procedimento.
Quindi diciamo che nel caso di ricezione di istanza senza marca da bollo, procedo comunque e ovviamente gliela chiedo; poi arrivo in fondo, chiedo la marca per l'atto finale (e sollecito la prima!) e se non arriva niente entro il termine che stabilisco, rilascio l'atto e segnalo a AdE il mancato pagamento di tutte e due.
In effetti mi sembra molto più corretto così!
Grazie
Io penso che se la modulistica, predisposta dal Comune, e gli avvisi sul sito comunale prevedono espressamente l'apposizione del bollo sulle istanze di occupazione suolo pubblico non c'è da perdere tempo ,al massimo si spende una telefonata o si inoltra un messaggio, si assegnano 10 giorni per la regolarizzazione.
Se non integra si comunica che l'istanza non è stata accolta perché irricevibile.
Grazie
Se la mancanza della marca da bollo non è ostativa al rilascio dell'atto, non è corretto dichiarare irricevibile un'istanza.
riferimento id:30862Convengo con te.
Però essere corretti non è tenere pendente, per mesi, un'istanza irregolare!
Semplicemente il titolare deve rifare l'istanza apponendo il bollo e tutto procederà speditamente.
Grazie per la disponibilità.
Io penso che se la modulistica, predisposta dal Comune, e gli avvisi sul sito comunale prevedono espressamente l'apposizione del bollo sulle istanze di occupazione suolo pubblico non c'è da perdere tempo ,al massimo si spende una telefonata o si inoltra un messaggio, si assegnano 10 giorni per la regolarizzazione.
Se non integra si comunica che l'istanza non è stata accolta perché irricevibile.
Grazie
[/quote]
Questa procedura è ILLEGITTIMA. L'imposta di bollo non può mai costituire condizione di procedibilitàù dell'istanza e la regolarizzazione segue le regole "extraprocedimentali" citate, cioè si procede nell'istruttoria ed ENTRO 30 GIORNI (attenzione a non superare questo termine) si manda PEC con avviso all'Agenzia delle Entrate (per evitare la solidarietà nel tributo) .....
SCONSIGLIO caldamente di sospendere i termini, archiviare, rigettare o simili
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27719.0
http://www.tuttocamere.it/files/imposte/Imposta_Bollo_Disciplina.pdf
[b]Min. Finanze ottobre 1984: Bollo. Esclusione dalle gare di ditte estere concorrenti a causa di irregolarità riscontrate nella bollazione dei documenti[/b]
A)QUESITO: “Codesto generale Ufficio, premesso che procede alla esclusione delle ditte estere
che partecipano alle gare, formali o informali, per irregolarità riscontrate alla legge sull’imposta di
bollo - ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - ha chiesto di conoscere l’esistenza di
eventuali disposizioni o accordi internazionali che possono soccorrere le citate ditte a superare
l’obiettiva difficoltà di reperire valori bollati all’estero”
B)RISPOSTA: “In proposito, si fa presente che il nuovo testo del richiamato art. 19 - come
modificato, da ultimo, con il D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 - ha sostituito, per gli arbitri,
funzionari e pubblici ufficiali in genere, al previgente divieto di ricevere in deposito o assumere a
base dei loro provvedimenti gli atti non in regola con il bollo, l’obbligo di adempiere comunque ai
loro compiti e funzioni anche in presenza di atti o documenti irregolari al bollo, salva una
successiva trasmissione di questi al competente Ufficio del registro per l’accertamento delle
violazioni connesse.....”
[b]Min. Finanze maggio 1996: Imposta di bollo – Istanze indirizzate ad enti locali[/b]
A)QUESITO: “Codesta Amministrazione, con nota n. 2997 del 18/5/1995, chiede di conoscere il
trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, delle istanze rivolte ad un Comune per il rilascio
della certificazione attestante la distanza chilometrica finalizzata all’ottenimento delle indennità di
missione o di attestazioni di prestato servizio presso lo stesso Ente”
B)RISPOSTA: “...Si coglie l’occasione, inoltre, per precisare che ai sensi dell’art. 19 del più volte
citato D.P.R. 642/72, come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, i funzionari e i
dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di
controllo non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base
dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti e gli atti non in regola con le
disposizioni del suddetto decreto. Tali documenti devono essere inviati, a cura dell’ufficio che li ha
ricevuti, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento, per la loro
regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 dello stesso D.P.R. 642/72. L’inosservanza della richiamata
disposizione comporta a carico del pubblico dipendente l’applicazione della sanzione prevista
dall’art. 24 dello stesso D.P.R. 642/72...”