Data: 2015-12-17 06:55:24

CONTINGIBILE e URGENTE illegittima se problemi sanitari sono datati

CONTINGIBILE e URGENTE illegittima se problemi sanitari sono datati

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[color=red][b]TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 16 dicembre 2015 n. 5752 [/b][/color]

N. 05752/2015 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2015, proposto da:

Mariateresa Gargiulo, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Viggiano, con domicilio eletto presso Patrizia Maresca in Napoli, Via Tasso, 173;

contro

Comune di Sant’Agnello Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Antonietta Caputo, con domicilio eletto presso Antonietta Caputo in Napoli, Segreteria T.A.R.;

per l’annullamento

delle ordinanze contingibili ed urgenti n. 131 e 133 rispettivamente datate 31.102014 e 21.11.2014 e notificate nelle date del 06.11.2014 e 24.11.2014 con le quali il Sindaco del Comune di Sant’Agnello ordina la riduzione del numero di cani nel fondo, oggetto di accertamento, ad un numero massimo di sette, tutti maschi o tutti femmine, di effettuare la pulizia straordinaria dei luoghi, ripristinare le recinzioni per gli animali e a notificare al Servizio Veterinario il luogo o il canile ove saranno spostati gli altri animali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant’Agnello Sindaco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 29 ottobre 2014 veniva emesso da parte della Procura della Repubblica di Torre Annunziata in riferimento al procedimento penale iscritto al numero di registro generale 9863/14, un decreto di ispezione a carico della sig.ra xxxxxxx Maria Teresa, da eseguire presso la sua abitazione e nel fondo di sua proprietà.

L’ispezione veniva effettuata in data 31.10.2014 da parte degli agenti di P.G. e dei medici veterinari dell’ASL locale i quali rilevavano che erano presenti sul luogo “dodici cani di varia taglia, età e sesso, detenuti in parte liberi e in parte rinchiusi in recinti, tutti sprovvisti di microchip, in sufficiente stato di salute ma lo stato igienico sanitario dei luoghi risultava carente per la presenza di manufatti e materiali non compatibile con la presenza degli animali”.

All’esito di tale attività ispettiva il Sindaco del Comune di Sant’Agnello ordinava con provvedimenti n. 131/2014 e 133/2014 la riduzione del numero di cani nel fondo, oggetto di accertamento, ad un numero massimo di sette, tutti maschi o tutti femmine, di effettuare la pulizia straordinaria dei luoghi, ripristinare le recinzioni per gli animali e a notificare al Servizio Veterinario il luogo o il canile ove saranno spostati gli altri animali.

Con l’odierno ricorso la sig.ra xxxxxxx Maria Teresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, le ordinanze sindacali in epigrafe indicate adducendo quali motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 50, co. 5 e 54, co. 2, d.lgs. 267/00, nonché degli artt. 7 e 8 l. 241/90; illegittimità manifesta per mancanza d’istruttoria; carenza/eccesso di potere per sviamento della causa; violazione dell’obbligo di motivazione nonché del principio di proporzionalità dell’atto amministrativo e di determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto di tutela extra ordinem.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.

All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono-

Le ordinanze di necessità e urgenza sono statuizioni straordinarie adottate nei casi espressamente previsti dalla legge, espressione di un potere amministrativo extra ordinem, al fine di fronteggiare situazioni di urgente necessità laddove all’uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal Legislatore.

Il principio costituzionale di legalità, che ispira l’intera azione amministrativa, impone la necessità di una previsione legislativa espressa al fine di consentire alla P.A. il legittimo esercizio del potere di ordinanza.

Pertanto l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (Cons. Stato Sez. III 29 maggio 2015 n. 2697).

Nel caso di specie, sottoposto all’esame del Collegio, difettano i requisiti di accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione alla quale le ordinanze dovrebbero far fronte, in quanto la situazione denunciata perdura da diversi anni e si inserisce, senza picchi di urgente impellenza di intervento, in una consolidata e duratura stratificazione relazionale.

[b]Infatti, è dall’anno 2005 che la sig.ra xxxxxx Maria Teresa subisce analoghi provvedimenti da parte del Comune di Sant’Agnello a seguito di vari accessi ispettivi sanitario-comunali, dei quali il Comune ha avuto ampia contezza. Ed invero risale al 21.04.2005 la richiesta di rinvio del sopralluogo disposto dal comando di polizia municipale di Sant’Agnello sul fondo di proprietà della ricorrente, e al 04.10.2006 il verbale della polizia di sommarie in formazioni assunte sul luogo e nell’immediatezza del fatto. Negli anni successivi il comune ha emesso tre ordinanze nei confronti della ricorrente, rispettivamente nel 2007, 2009 e 2010.[/b]

Con ogni evidenza si tratta di una vicenda protrattasi nel corso di anni, sicché le ordinanze in questione sono state emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, al fine di regolare un assetto stabilizzato d’interessi.

La particolarità della situazione dedotta nelle ordinanze sarebbe stata quindi rimediabile attraverso gli strumenti ordinari.

In ogni caso, non si può escludere che in presenza di una eventuale situazione irregolare di collocazione degli animali, l’amministrazione possa intervenire. In particolare, il sindaco di Sant’Agnello sarebbe potuto intervenire utilizzando i poteri ordinari e tipici d’ufficiale sanitario concessigli dall’ordinamento ovvero attraverso l’esercizio di poteri gestionali connessi a profili di tutela della salute e del territorio demandati ai competenti uffici amministrativi.

La giurisprudenza ritiene, inoltre che l’ Amministrazione nell’individuare il contenuto delle ordinanze di necessità e urgenza debba attenersi al rispetto dei principi di utilità e di congruità del mezzo prescelto in riferimento allo scopo, nonché della proporzionalità e coerenza tra le circostanze di fatto e il contenuto dell’atto e al principio del minore sacrificio possibile per i privati destinatari del relativo provvedimento.

[color=red][b]Considerato che nel caso di specie le ordinanze sono state emesse in riferimento a una situazione cui si sarebbe potuto adeguatamente far fronte con gli strumenti tipici previsti dalla legge, le stesse devono considerarsi illegittime per violazione degli artt. 50, co.5 e 54, co. 2, TUEL, nonché del principio di proporzionalità, operativo nel nostro ordinamento anche per effetto del richiamo ai principi del diritto europeo ex art. 1, co. 1 ad finem, L. 241/1990.[/b][/color]

Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, nonché i possibili ulteriori sviluppi procedimentali, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla le impugnate ordinanze del Sindaco di Sant’Agnello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente FF

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 16/12/2015.

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