Data: 2015-12-17 06:35:57

ANAC: Divieto di affidamento diretto di impianto sportivo da parte del Comune

ANAC: Divieto di affidamento diretto di impianto sportivo da parte del Comune

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La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22 marzo 2011, n. 2538; Consiglio di Stato n. 2385/2013) ha chiarito al riguardo che l’affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella concessione di pubblico servizio posto che, sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un’attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi, ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 10 marzo 2009, n. 1367). Pertanto l’ente locale che intenda affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi, è tenuto, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto (Consiglio di Stato, sez. V, 20 febbraio 2009, n. 1030).

Dunque, secondo i chiarimenti offerti dalla giurisprudenza, l’art. 90, comma 25, della l. 289/2002, pur mostrando il favor del legislatore per l’affidamento degli impianti sportivi ai soggetti operanti nel settore dello sport, non consente tuttavia un affidamento diretto degli stessi ma, in conformità alle norme ed ai principi derivanti dal Trattato, occorre procedere ad un confronto concorrenziale tra i soggetti indicati nella stessa disposizione normativa.

La norma de qua non disciplina, tuttavia, il caso in cui l’esito della procedura selettiva ivi prevista sia infruttuoso o non pervengano offerte.

Tuttavia, occorre sottolineare che in caso di gara indetta per l’affidamento di una concessione, risultata deserta, non può trovare applicazione la citata disposizione dell’art. 57, comma 2, lett. a) (che segue peraltro all’espletamento di una gara aperta o ristretta). Ciò in quanto, come chiarito dal giudice amministrativo, l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 30 del Codice rende correlativamente inapplicabili le previsioni di cui agli articoli 56 e 57 del medesimo decreto legislativo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012 n. 4682).

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