Bungiorno,
tizio, che è titolare di autorizzazione sul commercio ambulante in forma itinerante, da un controllo dei vigili urbani è risultato con il DURC non in regola.
I vigili urbani, che erano di un altro comune, hanno segnalato l'infrazione al Comune di residenza dove tizio aveva fatto l'avvio attività commerciale.
Il Comune ha risposto ai vigili dicendo che andava notificata l'infrazione non più in quel Comune, ma nel Comune dove tizio nel frattempo si era trasferito.
Volevo sapere, per l'avvio attività di commercio ambulante in forma itinerante, dove va presentata la SCIA, nel comune di residenza?
Se poi tizio cambia residenza, deve fare la comunicazione di variazione nell'altro comune?
Grazie.
Luciano
con il d.lgs. n. 59/2010 (i cui principi sono stati trasfusi nella LR 28/05) la SCIA per avvio dell'attività itinerante è presentata al comune nel cui territorio viene avviata l'attività.
Testualmente:
[i]L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività
[/i]
In pratica l'esercente può scegliere dove presentare la SCIA a prescindere dal comune di residenza o della sede legale. Attualemente, una volta presentata la SCIA presso un comune, quella resta valida a prescindere dai cambi di residenza o della sede legale. Lo stesso si applica alle DIA presentate nel comune di residenza qualche anno fa: se l'esercente cambia comune di residenza non determina nessuna variazione sull'abilitazione.
Sono d'accordo che l'autorizzazione itinerante o la Scia rimangono validi sempre, però il cambio di residenza deve essere comunicato alla CCIAA e al Comune che ha rilasciato il titolo originario? grazie scusate per l'intromissione
riferimento id:30834
Sono d'accordo che l'autorizzazione itinerante o la Scia rimangono validi sempre, però il cambio di residenza deve essere comunicato alla CCIAA e al Comune che ha rilasciato il titolo originario? grazie scusate per l'intromissione
[/quote]
Il cambio di residenza NON HA ALCUN VALORE nell'ambito amministrativo e quindi non è soggetto ad obbligo di comunicazione.
La variazione in CCIAA va fatta soltanto se costituisce anche variazione della sede legale.