Buongiorno Simone!
Un "semplice" quesito in materia di requisiti prof settore alimentare. A scanso di equivoci meglio farsi chiarezza!
La normativa provinciale in materia fa esplicito rinvio al d.lgs. n. 59/2010, art. 71. La lettera c) richiede il possesso di un diploma... della durata minima di 3 anni, mentre alla lettera a) si richiede la frequenza di un corso prof. riconosciuto.
In Provincia di Bz è in vigore anche il Decr. Pres. Giunta Prov. n. 18/1983 relativo - tra l'altro - al profilo professionale commesso di vendita di generi alimentari. Tale qualifica viene rilasciata a seguito frequenza di una scuola prof. della durata di 2 anni e di un periodo di apprendistato di 2 anni e mezzo. Le materie oggetto dello "studio" sono in parte quelle di cui al corso professionale riconosciuto (lettera a).
Si pone il caso di un soggetto che ha conseguito tale qualifica nel 1988, ha lavorato "non in regola" nell'attività di famiglia da sempre...ora deve procedere al subingresso causa decesso della madre titolare attività.
Si ritiene NON abbia i requisiti per proseguire l'attività. Che dici in merito?soluzione alternative? (dotarsi di preposto?) ...è possibile qui interpretare "estensivamente" come si è fatto considerando la pregressa iscrizione al REC requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica prof. per l'esercizio attività nel settore alimentare?
Ti ringrazio!
Buona giornata e cari saluti
Luca
Buongiorno Simone!
Un "semplice" quesito in materia di requisiti prof settore alimentare. A scanso di equivoci meglio farsi chiarezza!
La normativa provinciale in materia fa esplicito rinvio al d.lgs. n. 59/2010, art. 71. La lettera c) richiede il possesso di un diploma... della durata minima di 3 anni, mentre alla lettera a) si richiede la frequenza di un corso prof. riconosciuto.
In Provincia di Bz è in vigore anche il Decr. Pres. Giunta Prov. n. 18/1983 relativo - tra l'altro - al profilo professionale commesso di vendita di generi alimentari. Tale qualifica viene rilasciata a seguito frequenza di una scuola prof. della durata di 2 anni e di un periodo di apprendistato di 2 anni e mezzo. Le materie oggetto dello "studio" sono in parte quelle di cui al corso professionale riconosciuto (lettera a).
Si pone il caso di un soggetto che ha conseguito tale qualifica nel 1988, ha lavorato "non in regola" nell'attività di famiglia da sempre...ora deve procedere al subingresso causa decesso della madre titolare attività.
Si ritiene NON abbia i requisiti per proseguire l'attività. Che dici in merito?soluzione alternative? (dotarsi di preposto?) ...è possibile qui interpretare "estensivamente" come si è fatto considerando la pregressa iscrizione al REC requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica prof. per l'esercizio attività nel settore alimentare?
Ti ringrazio!
Buona giornata e cari saluti
Luca
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1) il soggetto non possiede un titolo valido come requisito
2) non è possibile interpretare estensivamente o per analogia
3) tuttavia il soggetto ha il REQUISITO DELL'ESPERIENZA (2 anni negli ultimi 59 che si matura anche avendo lavorato "a nero"
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14450.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5667.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13399.0
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza”
Risoluzione n. 155566 del 2.11.2010
Oggetto: art. 71, comma 6. lettera b) del D.Lgs. 59/10. Quesito sulla validità del
requisito professionale per la vendita di generi alimentari e per la somministrazione di
alimenti e bevande, in mancanza di una regolare situazione contributiva.
Si fa riferimento al quesito di codesta amministrazione, in cui si chiede di sapere se
il requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera b) del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (avere prestato la propria opera, per almeno due anni,
anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti
l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore
o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in
qualità. di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per
la previdenza sociale), possa essere riconosciuto solo in presenza di una situazione
contributiva regolare verificata presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
(INPS).
Nel quesito si fa riferimento ad una serie di casi specifici, in cui i richiedenti il
riconoscimento del requisito professionale in oggetto, appartenenti a diverse tipologie
di lavoratori (dipendenti, autonomi, soci lavoratori) sono tutti in possesso di ""buste
paga apparentemente regolari", ma i cui estratti conto contributivi INPS sono, in parte
o del tutto, irregolari.
Al riguardo la scrivente Direzione Generale ritiene che la ratio della norma, che
prevede appunto, quale strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa,
l'iscrizione ali'INPS, sia quella di superare eventuali contenziosi e di dotarsi
appunto di uno strumento a favore del richiedente il riconoscimento del requisito
professionale acquisito con la pratica. A tale ratio, pertanto, ad avviso della
scrivente, si devono adeguare i comportamenti e le decisioni
dell’amministrazione.
Premesso quindi che. a differenza del caso dei lavoratori autonomi, l'eventuale
situazione di non regolarità contributiva di lavoratori dipendenti, è imputabile
esclusivamente ai datori di lavoro che non hanno provveduto a versare all'INPS
quanto dovuto, ad avviso della scrivente, nel caso in cui il lavoratore dipendente,
richiedente il riconoscimento del requisito, possa comprovare sia la prestazione
d'opera, per almeno due anni nel quinquennio precedente, mediante "buste paga", sia
l'iscrizione all'INPS, anche nel caso in cui i contributi previdenziali non siano stati
pagati regolarmente, il requisito professionale può essere riconosciuto.
Quanto sopra ferma restando, ovviamente, la segnalazione alle autorità
competenti delle eventuali discrasie tra le "buste paga" dei richiedenti il
riconoscimento e la loro effettiva posizione contributiva
Il DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio
Grazie Simone!come sempre grazie!
Auguro a te e tutto lo staff tanti, tantissimi auguri di un sereno Natale
Luca