Data: 2015-12-14 06:45:49

Acquisizione di lavori, servizi e forniture: la procedura tramite le Unioni

[b]Acquisizione di lavori, servizi e forniture: la procedura tramite le Unioni di Comuni[/b]

Il Presidente dell'Autorità Raffaele Cantone ha fornito indicazioni operative sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, D. Lgs. n. 163/2006 e modifiche successive.

[b]Con una nota del Presidente Raffaele Cantone depositata in Segreteria il 9 dicembre 2015, l’A.N.AC. è ritornata sul tema affrontato nel Comunicato del 10 novembre scorso, relativo all’entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, in base al quale, dal 1° novembre i Comuni non capoluogo di provincia devono espletare le procedure di acquisizione di lavori servizi e forniture, attraverso le unioni di comuni, sottoscrivendo accordi consortili e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.[/b]

Secondo quanto emerso dalle attività di rilascio dei C.I.G. dell’Autorità e dai lavori del tavolo tecnico in essere con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell’ipotesi in cui i comuni optino per lo schema organizzativo di carattere convenzionale - che non prevede l’istituzione di un autonomo soggetto dotato di personalità giuridica per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione - possono porsi problemi di competenza e di responsabilità, sia con riferimento agli adempimenti nei riguardi dell’Autorità, che più in generale nei rapporti con gli appaltatori, soprattutto in caso di contenzioso.

Con la recente determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 l’Autorità ha già fornito molte indicazioni operative in ordine alle modalità di individuazione del RUP, per tutti casi di acquisto aggregato e, in particolare, quello in cui sia stato utilizzato uno schema organizzativo di carattere convenzionale con la scelta di un ente che funge da capofila.

Tuttavia, potrebbero residuare alcune questioni nella ripartizione degli obblighi informativi tra amministrazioni deleganti e delegate e nella identificazione del soggetto che ha la legittimazione attiva e passiva in giudizio, nelle ipotesi di contenzioso che riguardi la gara.

Per queste ragioni, l’Autorità ha ritenuto opportuno richiamare e ribadire il criterio generale già enunciato nella determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, in base al quale il miglior raccordo tra le amministrazioni coinvolte nelle diverse fasi del medesimo procedimento di aggiudicazione per definire le modalità di conduzione dello stesso, deve essere realizzato nell’ambito delle convenzioni.

Infatti, l’atto con il quale i comuni si aggregano al fine di procedere congiuntamente all’aggiudicazione degli appalti è lo strumento più adatto non solo «……..ad individuare la struttura o l’ufficio preposto alla gestione centralizzata della gara ma a formalizzare e regolamentare anche la disciplina che assicurerà il suo legittimo e corretto funzionamento, alla luce del quadro normativo di riferimento.»

Pertanto, l’A.N.AC ha invitato tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’art. 33, comma 3-bis, che intendono realizzare una forma di aggregazione di natura convenzionale, a provvedere ad una puntuale predeterminazione dei soggetti sui quali ricadranno sia gli obblighi informativi che la legittimazione attiva e passiva in giudizio, riservando a tali finalità apposite clausole delle convenzioni.

Fonte: A.N.AC.
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6317

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/dicembre/1449763294746.html

Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015
Entrata in vigore dell’ art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06

L’attuale art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06, nel testo modificato dapprima dal d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, e da ultimo dall’art. 23bis della legge n. 114/2014, a sua volta modificato dall’art. 8 comma 3ter della legge n. 11/2015 e dall’art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015, prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge n. 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Al fine di garantire l’attuazione del disposto normativo, il medesimo comma 3bis prevede, inoltre, che l’Autorità non rilasci il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in difformità ai previsti obblighi di aggregazione. Il mancato rilascio del codice identificativo di gara, comporta, infine, quale sanzione accessoria espressamente prevista dalla legge n. 136/2010 in tema di lotta alla criminalità organizzata, la nullità assoluta dei contratti stipulati per violazione della disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
A seguito di successivi interventi normativi, precedentemente richiamati, il termine inizialmente previsto per l’entrata in vigore delle disposizioni in questione, e originariamente fissato con riferimento alle gare bandite dal 1° gennaio 2015 per i servizi e le forniture ed alle gare bandite dal 1° luglio 2015 per i lavori, è stato prorogato al 1° novembre 2015, prevedendosi, altresì, la possibilità per i soli Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. 
Stante quanto sopra premesso, in osservanza del vigente disposto dell’art. 33 comma 3 bis, a decorrere dal 1° novembre 2015 il CIG non è più rilasciato ai responsabili del procedimento che non dichiarino espressamente di trovarsi in una delle condizioni ammesse dalle sopra richiamate disposizioni, e segnatamente il CIG non è più rilasciato:
1) a tutti i Comuni non capoluogo di provincia che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi superiori a 40.000 euro;
2)  ai soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi inferiori a 40.000 euro
I sistemi informativi dell’Autorità realizzati per il rilascio del CIG (SIMOG e SmartCIG) sono stati implementati  al fine di una corretta applicazione delle disposizioni di cui trattasi, che tiene conto delle molteplici fattispecie nelle quali i Responsabili del Procedimento possono richiedere il CIG, prevedendo la possibilità di opporre dinieghi ‘selettivi’ alle richieste formulate.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2015 
Il Segretario, Maria Esposito

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