Data: 2015-12-13 08:48:50

ACCESSO AGLI ATTI garantito anche in procedimento di contingibile e urgente

ACCESSO AGLI ATTI garantito anche in procedimento di contingibile e urgente

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[color=red][b]T.A.R. Toscana, Sezione II, 25 novembre 2015 sent. 1590
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FATTO e DIRITTO

1) Nel ricorso si espone quanto segue:
[b]- in data 22/5/2015 è stata notificata al sig. xxxxxxx un'ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco del Comune di Campi Bisenzio, visto il rapporto della Polizia municipale prot. 24974 del 05/05/2015, redatto a seguito di sopralluogo in data 20/04/2015 nell'immobile posto in via Tosca Fiesoli n. 200 a Campi Bisenzio, di proprietà dello stesso ricorrente e del fratello Silvano, ha ordinato ai due comproprietari "di disporre un radicale intervento di pulizia con idoneo smaltimento dei rifiuti a pubblica discarica ripristinando le condizioni igienico—sanitarie e di attuare sotto la direzione di personale tecnico abilitato, i lavori necessari per la rimessa in pristino alle originarie condizioni di efficienza e di sicurezza dell'impianto elettrico"; [/b]
[color=red][b]- in data 29/5/2015 l'odierno ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha presentato al predetto Comune un’istanza di accesso agli atti, a cui l'Amministrazione ha risposto invitando l'interessato a presentarsi il 3/6/2015 per la visione del fascicolo e l'estrazione di copia della documentazione; [/b][/color]
- il 3/6/2015, peraltro, è stato consentito al legale del ricorrente solo l’accesso a una parte degli atti contenuti nel fascicolo; dai successivi contatti con il Comune è poi emerso che all'origine dell'ordinanza di cui sopra vi era un esposto presentato dai sigg. xxxxxxx , rispettivamente fratello e nipoti del ricorrente nonché, il primo, anche comproprietario dell'immobile di cui si tratta e destinatario dell'ordinanza; un ulteriore invito all'accesso da parte dell'Amministrazione non produceva, in data 8/7/2015, un esito diverso dal precedente.
Perciò il sig. xxxxxxx  ha proposto il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 116 del c.p.a. chiedendo che sia accertato il suo diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti, con conseguente condanna del Comune di Campi Bisenzio all'esibizione ed al rilascio di copia degli stessi.
Nessuna delle parti intimate (il Comune di Campi Bisenzio e i sigg. xxxxxxx ) si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del 5 novembre 2015 la causa è passata in decisione.
2) Il ricorso - che risulta tempestivamente spedito per la notifica il 17/7/2015, nel prescritto termine di 30 giorni dalla formazione del silenzio (formatosi il 28/6/2015) - è fondato.
Quanto affermato dal ricorrente trova conferma nella documentazione prodotta con il ricorso e non è stato contestato dalle parti evocate in giudizio, nessuna delle quali si è costituita.
[color=red][b]E’ evidente che il sig. xxxxxxx è soggetto interessato all'accesso agli atti del fascicolo di cui si tratta, cioè a tutti gli atti acquisiti nell'ambito del procedimento concluso con l'adozione dell'ordinanza sindacale n. 170 del 20/5/2015; in quanto destinatario del provvedimento in questione egli è certamente portatore di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", secondo la definizione di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) della legge n. 241/1990. Di ciò costituisce conferma la stessa condotta del Comune di Campi Bisenzio, per quanto ondivaga e non satisfattiva delle legittime pretese del ricorrente; l'Amministrazione non ha infatti mai espressamente negato il diritto del predetto ad accedere agli atti richiesti. In senso contrario non sono neppure ravvisabili esigenze di riservatezza dei controinteressati; se anche è vero quanto prospettato nel ricorso, secondo cui il procedimento ha avuto origine da un esposto dei sigg. xxxxxxx , tale circostanza non basta per impedire l'accesso agli atti e all'esposto stesso. Nella recentissima sentenza 7 ottobre 2015 n. 1323 questa Sezione ha evidenziato come, in ordine all'accesso agli esposti, in generale, la giurisprudenza amministrativa si è andata consolidando nel senso che "il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall'amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l'attivazione di tale potere (C.d.S., sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 231; sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081), non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l'ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all'anonimato (C.d.S., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601 " (così Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 2012 n. 5132, richiamata - tra le altre - da TAR Milano, sez. III, 11 marzo 2015 n. 690 e TAR Brescia, sez. II, 20 novembre 2014 n. 1251). [/b][/color]
3) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto; va quindi riconosciuto il diritto del sig. xxxxxxx ad accedere a tutti gli atti richiesti, acquisiti nell'ambito del procedimento concluso con l'adozione dell'ordinanza sindacale n. 170 del 20/5/2015 e va conseguentemente ordinato al Comune di Campi Bisenzio di consentire l'accesso richiesto, rilasciando al ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, copia integrale della documentazione di cui sopra.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del solo Comune di Campi Bisenzio - con compensazione nei confronti dei contro interessati - e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

[b]Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente ordina al Comune di Campi Bisenzio di consentire l'accesso richiesto, rilasciando al ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, copia integrale di tutti gli atti relativi al procedimento concluso con l'adozione dell'ordinanza sindacale n. 170 del 20/5/2015. [/b]
Condanna il Comune di Campi Bisenzio al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge; con compensazione nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere

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