Data: 2015-12-13 08:46:06

RIFIUTI: controlli degli organi accertatori e diffida dell'Ente titolare

RIFIUTI: controlli degli organi accertatori e diffida dell'Ente titolare

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[color=red][b]T.A.R. Toscana, Sezione II, 25 novembre 2015 sent. 1586[/b][/color]

FATTO e DIRITTO

[b]1) La società Romfer Corporation s.r.l. è iscritta nel registro provinciale di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e svolge attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi per conto terzi nell'impianto sito in Comune di Sesto Fiorentino. [/b]
Con atto dirigenziale n. 1990 del 31/5/2013 (poi integrato con il successivo atto dirigenziale n. 3422 del 27/9/2013) la Provincia di Firenze - visti il verbale del sopralluogo effettuato presso il predetto impianto in data 15/4/2013 congiuntamente da personale della Guardia di Finanza, del Corpo forestale dello Stato e dell’ARPAT, nonché la nota ARPAT del 21/5/2013 - ha diffidato la società Romfer, ai sensi dell’art. 216 comma 4 del Codice dell'ambiente, "a proseguire la gestione di detta attività… difformemente da quanto previsto dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti in procedure semplificate…", con specifico riferimento ai diversi profili risultati non conformi nel corso del citato sopralluogo. Nel provvedimento in questione la Provincia ha altresì prescritto all'impresa destinataria di procedere a ripristinare le corrette condizioni gestionali entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto, trasmettendo poi la documentazione attestante l'adempimento delle prescrizioni impartite; e ha comunicato che, in caso di inadempienza, l'atto in questione costituiva anche comunicazione di avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti.
Con nota datata 29/6/2013 e pervenuta il 3/7/2013 la società Romfer ha comunicato alla Provincia di Firenze l'avvenuto adeguamento all'atto di diffida del 31/5/2013; con nota del 3/10/2013 ha poi riscontrato l'atto di integrazione della diffida stessa del 27/9/2013.
[b]In data 9/2/2015 ARPAT ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto di Sesto Fiorentino per verificare l'adempimento delle prescrizioni di cui alla diffida e ha trasmesso alla Città metropolitana il relativo verbale, evidenziando che nella gestione dell'impianto stesso permanevano difformità rispetto alle condizioni prescritte. [/b]
[b]Con atto dirigenziale n. 957 dell’11/3/2015 la Città metropolitana di Firenze, rilevato che "la ditta non ha provveduto a conformare l'attività nei termini previsti dal nostro atto di diffida, come verificato da ARPAT nel sopralluogo del 9/2/2015", ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta da Romfer Corporation s.r.l. [/b]
2) Contro quest'ultimo provvedimento, nonché i presupposti atti dirigenziali di diffida della Provincia di Firenze, la predetta società ha proposto il ricorso in epigrafe formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Città metropolitana di Firenze, che ha depositato una memoria corredata da documentazione.
Nella camera di consiglio del 16 aprile 2015 questo Tribunale, con l'ordinanza n. 263, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
In data 21/9/2015 la difesa della Città metropolitana di Firenze ha depositato una memoria, evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in relazione alle vicende intervenute dopo la fase cautelare.
All'udienza del 22 ottobre 2015 la causa è passata in decisione.
3) Va innanzitutto esaminata l'eccezione di improcedibità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse formulata nella memoria conclusiva dalla difesa della Città metropolitana di Firenze; a sostegno di tale eccezione la predetta Amministrazione ha fatto riferimento all'atto dirigenziale n. 2474 del 30/6/2015 con cui è stato deciso di adottare l'autorizzazione unica ambientale per l'attività di recupero rifiuti svolta dalla società ricorrente presso l'impianto di Sesto Fiorentino.
L'eccezione è infondata, perché le determinazioni relative all’A.U.A. sono state impugnate da Romfer davanti a questo TAR con il ricorso n. 844 del 2015 (pendente), integrato da motivi aggiunti, in cui si contesta tra l'altro la prescrizione che subordina espressamente il rilascio dell'A.U.A. "all'accertamento del previo rispetto delle prescrizioni imposte con l'atto di divieto di prosecuzione attività n. 957 del 11.03.2015... "; in relazione a tali circostanze permane l'interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, come peraltro affermato dalla difesa della società ricorrente in sede di discussione orale.
4) Le censure formulate nel ricorso possono essere così sintetizzate:
a) l’atto dirigenziale della Città metropolitana di Firenze n. 957 dell’11/3/2015 è viziato dalla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non essendo stato preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, che avrebbe consentito a Romfer di illustrare le proprie ragioni (si richiama in proposito la sentenza di questa Sezione n. 215/2015, pronunciata in un giudizio riguardante una vicenda analoga);
b) l'Amministrazione ha interpretato erroneamente l’art. 216 comma 4 del Codice dell'ambiente, che non consente di disporre la cessazione definitiva dell'attività, ma solo la sua sospensione fino alla completa ottemperanza alle prescrizioni impartite;
c) le irregolarità a cui fa riferimento il provvedimento impugnato non sono oggetto di contestazione nel presupposto verbale ARPAT del 9/2/2015 e risultano enunciate in modo del tutto generico;
d) dette irregolarità non costituiscono comunque inottemperanza alle prescrizioni impartite con la precedente diffida, che riguardavano profili diversi.
5) Questo Tribunale si è già pronunciato, nella fase cautelare, sulle censure formulate nel ricorso, evidenziando la fondatezza del primo motivo, di cui al punto precedente sub a); le conclusioni raggiunte nell'ordinanza n. 263 del 16 aprile 2015 meritano conferma in questa sede.
In proposito si osserva che nella sentenza 3 febbraio 2015 n. 215 (richiamata dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi) questa Sezione si è pronunciata su un ricorso che aveva ad oggetto un provvedimento di divieto di prosecuzione attività ex art. 216 comma 4 del Codice dell'ambiente, adottato dalla Provincia di Firenze il 22/5/2014; in quel caso il divieto era stato preceduto da una diffida del 17/10/2013, che il destinatario aveva riscontrato in data 11/11/2013 assicurando l'adempimento richiesto, per verificare il quale ARPAT aveva eseguito un sopralluogo il 6/3/2014. Nella sentenza citata il TAR ha ravvisato l'illegittimità del provvedimento conclusivo per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 affermando: "La comunicazione dell’inizio del procedimento sanzionatorio… non può… essere surrogata… dal precedente provvedimento di diffida… che si riferisce a un contesto di violazioni notevolmente risalente nel tempo e che ha già costituito oggetto di adempimento da parte della ricorrente…
A questo proposito, si può certamente convenire con la difesa della Provincia di Firenze per quello che riguarda la necessità dell’accertamento autonomo da parte dell’Amministrazione del superamento delle violazioni ed alla natura non preclusiva delle semplici asserzioni del diretto interessato; quello che è però altrettanto evidente è come detto accertamento debba avvenire in termini ravvicinati e non a parecchi mesi di distanza dall’adempimento (nel caso che ci occupa, l’accertamento è stato effettuato il 6 marzo 2014, quando la nota di adempimento della ricorrente era stata ricevuta l’11 novembre 2013), quando, per effetto della ripresa dell’attività (pienamente conosciuta dalla Provincia di Firenze…), può essersi determinata una nuova situazione di fatto e nuove violazioni che possono non aver niente a che fare con violazioni contestate molti mesi prima ed asseritamente eliminate nel termine indicato in diffida.
Del resto, l’utilità e la necessarietà della comunicazione di inizio procedimento è testimoniata proprio dalla problematica sopra evidenziata ed in particolare, dalla possibilità, per la ricorrente, di indirizzare osservazioni all’Amministrazione procedente in ordine alla natura “sopravvenuta” delle violazioni rispetto a quanto testimoniato dalla nota di adempimento o, al contrario (come ritenuto dalla Provincia di Firenze), alla natura unitaria e continuata delle violazioni".
Le considerazioni precedenti possono essere integralmente richiamate, a maggior ragione, nel presente giudizio, tenuto conto:
- che la diffida è stata adottata dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 1990 del 31/5/2013, poi integrato con il successivo atto dirigenziale n. 3422 del 27/9/2013;
- che con nota del 29/6/2013 Romfer ha comunicato alla Provincia l'avvenuto adeguamento all'atto di diffida del 31/5/2013 (l'atto di integrazione del 27/9/2013 è stato poi riscontrato con nota del 3/10/2013);
- che solo in data 9/2/2015 (cioè a ben più di un anno di distanza dalle comunicazioni di Romfer) ARPAT ha eseguito presso l'impianto di Sesto Fiorentino il sopralluogo finalizzato a verificare l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni impartite.
Nelle sue difese la Città metropolitana di Firenze ha sostenuto che il ritardo nell'eseguire il sopralluogo è imputabile esclusivamente alla stessa ricorrente, che ha tardato nel pagare gli oneri istruttori previsti dall’art. 18 della L.R. n. 30/2009; pagamento in assenza del quale ARPAT non può svolgere alcun sopralluogo. La tesi non convince. Il citato art. 18 della legge regionale recante "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) " così dispone ai primi due commi: "I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all'articolo 12 sono a totale carico del soggetto privato richiedente.
Nel caso in cui vengano accertate irregolarità nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un'attività, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l'inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attività di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all'articolo 17 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attività medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attività di controllo è definito dalla Regione o dagli altri enti di cui agli articoli 5 e 10 a favore dei quali sono svolte, su proposta dell'ARPAT".
Dalle citate disposizioni non emergono indicazioni testuali a sostegno dell'affermazione secondo cui il pagamento dei costi in questione costituirebbe presupposto imprescindibile per lo svolgimento delle attività di controllo da parte dell’ARPAT; e, d'altra parte, una diversa conclusione lascerebbe ai privati un ampio e ingiustificato potere di determinare i tempi delle procedure di controllo; niente impedisce, peraltro, di eseguire le operazioni di controllo e di porne i costi comunque a carico dei soggetti controllati.
Superato questo profilo, risulta palese, alla luce delle precedenti considerazioni, la fondatezza della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento volto all'adozione del conclusivo provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti.
6) Tanto basta per accogliere il ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della Città metropolitana di Firenze e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Città metropolitana di Firenze al pagamento delle spese del giudizio in favore della società ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere

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