Data: 2015-12-13 08:36:01

CAMPEGGI: cucinotti e altre strutture fisse - problemi urbanistico-edilizi

CAMPEGGI: cucinotti e altre strutture fisse - problemi urbanistico-edilizi

[img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhl-F6ZlqU3ls1Q8o2MWTA57wjUeD-gHa_uvmFJtHg9nx6xYnT[/img]

[color=red][b]T.A.R. Toscana, Sezione III, 25 novembre 2015 sent. 1578
[/b][/color]
FATTO e DIRITTO

1. La società Bosco Verde Camping s.r.l. espone, nel ricorso introduttivo del giudizio, le circostanze di fatto di seguito sintetizzate:
– di essere titolare di leasing finanziario sull’omonimo campeggio sito in territorio ricadente all’interno dell’Ente Parco regionale di San Rossore – Migliarino – Massaciuccoli, che gestisce dall’anno 2010;
– che, a seguito di sopralluogo del 18 marzo 2013, il Comune di Viareggio accertava la presenza nel campeggio di alcuni bungalow e altre strutture, realizzati senza previo rilascio di titolo edilizio, paesaggistico e nulla osta dell’Ente Parco;
– che, con comunicazione di avvio del procedimento del 6 maggio 2013, il Comune partecipava alla società interessata l’inizio del procedimento sanzionatorio per la realizzazione abusiva di: a) 42 bungalow con nulla osta ma senza titolo edilizio e paesaggistico; b) 4 bungalow senza detti titoli e senza nulla osta; c) 40 bungalow con nulla osta del 26 febbraio 2006, comprensivo di autorizzazione paesaggistica ma privi di titolo edilizio; d) 119 piccoli manufatti in legno con destinazione cucinotto, poggiati sul suolo senza ancoraggi permanenti; e) alcuni pergolati realizzati con tubolari di ferro appoggiati al suolo;
– che l’ing. Manuel Serrano, legale rappresentante e tecnico incaricato della società interessata partecipava al procedimento contestando la natura abusiva dei manufatti;
– che il procedimento si concludeva con l’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 110 del 2 ottobre 2013, alla quale la società Bosco Verde Camping reagiva con il ricorso introduttivo in esame, deducendo diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune di Viareggio si costituiva in resistenza, contestando le deduzioni avversarie.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2014 l’istanza cautelare proposta in seno al ricorso veniva respinta con motivazione imperniata sull’assenza di danno grave e irreparabile, e ciò in base alla considerazione che i manufatti in questione sono di agevole rimozione.
Con motivi aggiunti depositati il 25 febbraio 2015 la ricorrente impugna la successiva ordinanza n. 60 del 30 dicembre 2014, recante demolizione coattiva delle opere abusive su descritte.
Il Comune di Viareggio si costituiva in resistenza, difendendo la legittimità del provvedimento impugnato con detti motivi aggiunti.
Alla camera di consiglio del 17 marzo 2015 parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 206/2015 il TAR prendeva atto della rinuncia predetta e fissava per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 10 novembre 2015, poi spostata al 12 novembre 2015.
2. Con il primo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta sostanzialmente la violazione del principio del contraddittorio procedimentale, invocando gli artt. 10 l. n. 241/1990, 132 e 134 l.r. n. 1/2005 e 33 T.U. ED. (DPR n. 380/2001).
In particolare, parte ricorrente ricorda che, con memoria endoprocedimentale, era stato segnalato dal rappresentante legale e tecnico incaricato della società Bosco Verde Camping che i manufatti indicati alle lettere d) ed e) sono amovibili e utilizzati dai campeggiatori soltanto stagionalmente; nella memoria si precisava di voler ottenere dall’amministrazione chiarimenti sul punto e di attendere quindi la fissazione di un nuovo termine per controdedurre ai sensi dell’art. 10 l. n. 241/1990.
Parte ricorrente si duole del fatto che il Comune di Viareggio non ha ritenuto di ingaggiare il contraddittorio richiesto, procedendo direttamente all’emissione dell’ordinanza di demolizione .
Parte resistente contesta l’ammissibilità e la fondatezza del motivo, richiamando noti principi giurisprudenziali in tema di attività sanzionatoria; questa, essendo espressione di un potere vincolato, ha come unico presupposto l’accertamento dell’abuso.
Le considerazioni sulla natura del potere sanzionatorio del Comune in materia edilizia sono meritevoli di adesione, in quanto basate su principi pacifici.
Il motivo in esame va dunque respinto.
Inoltre, come sottolinea parte resistente, un contraddittorio procedimentale era stato comunque instaurato (vedi comunicazioni del 6 maggio 2013 e del 10 maggio 2013) e l’interessata aveva potuto esprimere le proprie ragioni, senza che possa pretendersi una dilatazione infinita di una fase per di più, come già detto, non richiesta nei procedimenti sanzionatori. Per altro, in concreto, dalle iniziali contestazioni di abusività si è passati – grazie alla presentazione da parte dell’interessata di istanze di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica in relazione ad alcuni manufatti – a restringere l’oggetto del procedimento solo ai manufatti in legno e ai telai in ferro con coperture, mentre per i bungalow e le casine mobili sono stati rilasciati i titoli richiesti (nn. 135 e 136 del 28 maggio 2013).
Il motivo in esame non merita quindi adesione.
3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta sotto altro profilo l’obliterazione delle garanzie partecipative, sostenendo che il Comune di Viareggio avrebbe dovuto puntualmente motivare sulle osservazioni fornite in sede procedimentale circa l’assenza di rilevanza urbanistica ed edilizia dei cucinotti oggetto dell’ordine di demolizione.
Sebbene, analogamente a quanto si è detto al paragrafo precedente con riguardo alle garanzie partecipative, la natura vincolata dei provvedimenti sanzionatori escluda la necessità di una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dell’abuso, nel caso in esame il solo rilievo dell’amministrazione con riferimento ai manufatti predetti è l’assenza del titolo, senza indicazione delle disposizioni dalle quali la necessità del titolo si ricaverebbe. Pertanto, essendo la nozione normativa di motivazione (art. 3 l. n. 241/1990) imperniata sull’indicazione delle circostanze di fatto e delle norme applicate, è evidente nel caso in esame il difetto di motivazione, non ricavandosi dal provvedimento sanzionatorio l’accertamento dell’abuso che costituisce contenuto necessario e sufficiente della motivazione di esso.
4. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente invoca l’art. 78, comma primo, lett. b), della l.r. n. 1/2005 e l’art. 3, punto e.5 del T.U. ED. e la nozione ivi contenuta di manufatti leggeri destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, che non vanno considerati costruzioni.
Si tratterebbe, nel caso in esame, di piccoli manufatti non ancorati al suolo, facilmente amovibili e in molti casi su ruote, non allacciati a impianti fissi. Ciò per altro si evince dagli stessi provvedimenti del Comune di Viareggio, a partire dalla comunicazione di avvio del procedimento, che descrivono in tali termini i 119 manufatti di cui trattasi.
[b]L’art. 33 l.r. n. 42/2000 (legge sul turismo) confermerebbe la necessaria temporaneità di dette installazioni, poiché vieta la vendita frazionata e l’affitto a tempo indeterminato e comunque pluriennale delle piazzole, sicché la collocazione sulle stesse dei manufatti idonei al pernottamento (come camper e tende) e a maggior ragione degli accessori come cucinotti e verande non possono per ciò solo non essere permanenti. In linea generale, poi, l’art. 29 della medesima legge regionale limita il periodo di installazione delle strutture di cui trattasi alla durata del campeggio. [/b]
Sotto altro profilo, e non soltanto per l’aspetto temporale, i cucinotti non avrebbero rilevanza urbanistica ed edilizia, ovvero per la possibilità dello stazionamento nei periodi di chiusura del campeggio dietro semplice autorizzazione del SUAP (Regolamento di attuazione della su menzionata l.r. 18/R-2001 e 45/R-2007, art. 23, comma quarto; parte ricorrente richiama anche, in senso conforme, la nota dirigenziale del Settore Disciplina Sviluppo Promozione del Turismo della Regione Toscana del 5 novembre 2013).
A tale ricostruzione della normativa parte resistente oppone la considerazione che tale disciplina riguarda i mezzi di pernottamento e non gli accessori come i manufatti adibiti a cucinotti, ripostigli, depositi, che non sono mai stati autorizzati né dal punto di vista edilizio e paesaggistico, né dal punto di vista dell’esercizio dell’attività di campeggio, né, per altro profilo, dall’Ente Parco.
[b]Si tratterebbe di manufatti fisicamente autonomi che recano aumento di volumetria e che sono utilizzabili autonomamente, oltre a permanere in modo ininterrotto sulle piazzole, e ciò in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. [/b]
Ciò, secondo il Comune resistente, urterebbe contro la normativa di seguito richiamata:
– art. 78, comma primo, l.r. n. 1/2005, che richiede il titolo edilizio anche per manufatti prefabbricati e strutture come roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni in funzione: a) dell’utilizzazione che se ne fa, ovvero abitativa, lavorativa o anche di deposito o magazzino; b) della natura non meramente temporanea dell’esigenza che sono diretti a soddisfare;
– art. 3, comma primo, lett. b), T.U. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
– art. 117, comma terzo, Cost., in quanto spetta al legislatore statale definire ciò che ha rilevanza urbanistica ed edilizia e ciò che non ne ha, non già al legislatore regionale (Corte cost., sent. n. 278/2010).
Il Collegio ritiene dirimente la natura accessoria dei manufatti oggetto della controversia. Per altro, in materia è utile ricordare che la Regione Toscana, con nota del 5 novembre 2015 chiariva in linea generale al Presidente dell’Ente Parco Regionale Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli, con riguardo all’art. 23, comma quarto, del Regolamento di attuazione della l. r. n. 42/200, che consente, su autorizzazione del Comune, lo stazionamento nelle piazzole o nei parcheggi dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e relativi accessori, che la nozione di accessori va ricavata dalla prassi commerciale in cui sono considerati accessori dei camper e delle roulotte le installazioni facilmente smontabili che si aggiungono ai componenti essenziali del veicolo accrescendone la funzionalità, quali i cucinotti, le verande, i portabici etc.).
Ciò comporta l’accoglimento del motivo in esame e anche del quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 3 del T.U. ED. in relazione all’art. 33 l.r. n. 42/2000 e all’art. 23, comma quarto, del relativo Regolamento di attuazione, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e illogicità e manifesta contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, nonché per sviamento.
In sostanza, parte ricorrente sostiene che sarebbe illogico considerare necessario il titolo edilizio per l’installazione di manufatti accessori ai mezzi di pernottamento, atteso che la costruzione del campeggio comporta il rilascio del permesso di costruire che implicitamente autorizzerebbe l’esercizio della relativa attività, essendo anche basato su valutazioni specifiche in ordine al numero delle piazzole e al conseguente carico urbanistico e antropico che ne deriva. In pratica, un secondo e apposito titolo edilizio per i mezzi di pernottamento e gli accessori sarebbe illogico. Lo stesso SUAP del Comune di Viareggio – conclude parte ricorrente – aveva autorizzato lo stazionamento, nel periodo invernale, degli accessori amovibili oltre che dei mezzi di pernottamento (provvedimento dell’11 ottobre 2013).
[color=red][b]A tale ricostruzione in astratto potrebbe opporsi, come per altro fa il Comune resistente, la considerazione che la costruzione del campeggio e la possibilità offerta dalla norma regolamentare invocata (art. 23, comma quarto) di autorizzare la permanenza dei mezzi di pernottamento e dei loro accessori durante il periodo di chiusura non possono comportare l’obliterazione della legislazione edilizia e delle disposizioni a tutela del paesaggio e del Parco. Tuttavia, nei provvedimenti impugnati non si parla di violazioni della normativa contenuta nel Codice dei beni culturali e della disciplina specifica degli interventi che possono realizzarsi nel territorio del Parco, sicché ogni considerazioni svolta in sede giurisdizionale a tal proposito dal Comune resistente (che richiama negli scritti difensivi diverse disposizioni regolamentari di tutela del Parco) costituisce inammissibile integrazione postuma della motivazione. [/b][/color]
[b]Vero è che nella nota SUAP dell’11 ottobre 2013, su menzionata, con la quale l’amministrazione rispondeva a una richiesta dell’interessata, veniva stabilito che nulla osta allo stazionamento in inverno dei mezzi di pernottamento e dei loro accessori autorizzati, sempre che non si realizzino attrezzature, impianti e opere nelle aree soggette al Piano del Parco; ma è altrettanto vero che nei provvedimenti impugnati non si fa menzione, come già detto, di esigenze di tutela del Parco e, d’altra parte, l’amovibilità delle strutture di cui si controverte sembra escludere la riconducibilità delle stesse al concetto di realizzazione di attrezzature, impianti e opere. [/b]
6. Il Collegio si esime dalla disamina del quinto motivo di ricorso, attesa la natura sostanzialmente subordinata di esso; parte ricorrente sostiene infatti che, a voler ritenere rilevanti sotto il profilo edilizio – urbanistico i manufatti in questione, la sanzione applicabile sarebbe quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 80 l.r. n. 1/2005.
In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
7. Si esamina adesso il successivo atto per motivi aggiunti, con il quale parte ricorrente impugna l’ordinanza n. 60 del 30 dicembre 2014, recante demolizione coattiva delle opere abusive su descritte.
Vengono riprodotte, ma al fine di far valere l’illegittimità derivata dell’ordinanza predetta, i medesimi profili di censura dedotti con il ricorso introduttivo.
Si richiamano pertanto le medesime considerazioni svolte nei precedenti paragrafi.
Anche i motivi aggiunti in esame vanno, conclusivamente, accolti, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo il principio di soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con essi impugnati.
Spese a carico del Comune di Viareggio, liquidate, in favore della società ricorrente, in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Consigliere

riferimento id:30760
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it