Data: 2015-12-12 16:52:03

BIODIVERSITA' - LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194

BIODIVERSITA' - LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194

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[b]LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194
[/b]
[color=red][b]Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare. (15G00210)
[/b][/color](GU n.288 del 11-12-2015)
  Vigente al: 26-12-2015 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                              Art. 1

                        Oggetto e finalita'

  1.  La  presente  legge,  in  conformita'  alla  convenzione  sulla
biodiversita', fatta  a  Rio  de  Janeiro  il  5  giugno  1992,  resa
esecutiva  dalla  legge  14  febbraio  1994,  n.  124,  al  Trattato
internazionale sulle  risorse  fitogenetiche  per  l'alimentazione  e
l'agricoltura, adottato a Roma il 3  novembre  2001,  reso  esecutivo
dalla  legge  6  aprile  2004,  n.  101,  al  Piano  nazionale  sulla
biodiversita' di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali  per
la conservazione in situ, on farm  ed  ex  situ  della  biodiversita'
vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio  2012,
stabilisce i principi per l'istituzione di un  sistema  nazionale  di
tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse  agricolo
e alimentare, finalizzato alla  tutela  delle  risorse  genetiche  di
interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di
erosione genetica.
  2. La tutela e la valorizzazione della biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela  del
territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento
e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento  genetico  e
di perdita del patrimonio genetico.
  3. Il  sistema  nazionale  di  tutela  e  di  valorizzazione  della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e' costituito:
  a)  dall'Anagrafe  nazionale  della  biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;
  b) dalla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare di cui all'articolo 4;
  c) dal Portale nazionale della biodiversita' di interesse  agricolo
e alimentare di cui all'articolo 5;
  d) dal  Comitato  permanente  per  la  biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.
  4. Per  le  finalita'  della  presente  legge,  le  amministrazioni
centrali, regionali  e  locali  nonche'  gli  enti  e  gli  organismi
pubblici interessati sono tenuti a fornire ai  soggetti  del  sistema
nazionale di  tutela  e  di  valorizzazione  della  biodiversita'  di
interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni  nella  loro
disponibilita'.
  5.  Ai  fini  della  valorizzazione  e  della  trasmissione  delle
conoscenze sulla biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni
e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono  promuovere
anche le attivita' degli agricoltori tese al recupero  delle  risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali  e  allo
svolgimento di attivita' di prevenzione e di gestione del  territorio
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di  conservazione  della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
  6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le universita'
possono promuovere progetti tesi alla trasmissione  delle  conoscenze
acquisite  in  materia  di  biodiversita'  di  interesse  agricolo  e
alimentare  agli  agricoltori,  agli  studenti  e  ai  consumatori,
attraverso adeguate attivita' di formazione e iniziative culturali.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1.  Ai  fini  della  presente  legge,  per  «risorse  genetiche  di
interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico  di
origine vegetale, animale e microbica, avente un valore  effettivo  o
potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.
  2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si  intendono
le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:
  a) che sono originarie di uno specifico territorio;
  b) che, pur essendo di origine alloctona,  ma  non  invasive,  sono
state  introdotte  da  lungo  tempo  nell'attuale  territorio  di
riferimento, naturalizzate e  integrate  tradizionalmente  nella  sua
agricoltura e nel suo allevamento;
  c) che, pur essendo originarie di uno  specifico  territorio,  sono
attualmente scomparse e  conservate  in  orti  botanici,  allevamenti
ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.
  3.  Ai  fini  della  presente  legge,  sono  definiti  «agricoltori
custodi»  gli  agricoltori  che  si  impegnano  nella  conservazione,
nell'ambito dell'azienda  agricola  ovvero  in  situ,  delle  risorse
genetiche di  interesse  alimentare  ed  agrario  locali  soggette  a
rischio di estinzione o di erosione genetica,  secondo  le  modalita'
definite dalle regioni e dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. Ai fini della  presente  legge,  sono  definiti  «allevatori
custodi»  gli  allevatori  che  si  impegnano  nella  conservazione,
nell'ambito dell'azienda  agricola  ovvero  in  situ,  delle  risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali  soggette
a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le  modalita'
previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici  o  dei
registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n.  30,  e  al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529,  e  dalle  disposizioni
regionali emanate in materia.
  4. Ai fini della presente legge, le  espressioni  non  diversamente
definite sono utilizzate  secondo  il  significato  che  ad  esse  e'
attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1,  dal
Piano nazionale sulla  biodiversita'  di  interesse  agricolo,  dalle
Linee guida  nazionali  di  cui  all'articolo  1  o  dalle  eventuali
successive modificazioni degli stessi.
                              Art. 3

              Anagrafe nazionale della biodiversita'
                di interesse agricolo e alimentare

  1. E'  istituita  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale  della  biodiversita'  di
interesse agricolo e alimentare.
  2. Nell'Anagrafe  sono  indicate  tutte  le  risorse  genetiche  di
interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o
microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
  3. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare  ed
agrario  locale  nell'Anagrafe  e'  subordinata  a  un'istruttoria
finalizzata  alla  verifica  dell'esistenza  di  una    corretta
caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua  adeguata
conservazione in situ ovvero nell'ambito di  aziende  agricole  o  ex
situ,  dell'indicazione  corretta  del  luogo  di  conservazione  e
dell'eventuale possibilita' di generare materiale di moltiplicazione.
In mancanza anche di  uno  solo  dei  requisiti  indicati  nel  primo
periodo, non si puo' procedere all'iscrizione.
  4. Le specie, le varieta' o le razze gia' individuate dai repertori
o dai registri vegetali delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano ovvero  dai  libri  genealogici  e  dai  registri
anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n.  30,  e  al  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  529,  nonche'  i  tipi  genetici
autoctoni animali in via di  estinzione  secondo  la  classificazione
FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.
  5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte
nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilita' e il  controllo
pubblico,  non  sono  assoggettabili  a  diritto  di  proprieta'
intellettuale ovvero ad altro diritto  o  tecnologia  che  ne  limiti
l'accesso o la riproduzione da parte degli  agricoltori,  compresi  i
brevetti di carattere industriale, e non possono essere  oggetto,  in
ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali  ai
sensi  della  convenzione  internazionale  per  la  protezione  dei
ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a
Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19  marzo  1991,
resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non  sono  altresi'
brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed  agrario
anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, ne'  le
loro parti e componenti, ai sensi del Trattato  internazionale  sulle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a
Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n.
101.
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
6 aprile 2004, n.  101,  e'  integrata,  per  l'anno  2015,  di  euro
288.000.
                              Art. 4

                Rete nazionale della biodiversita'
                di interesse agricolo e alimentare

  1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversita' di  interesse
agricolo e alimentare, composta:
    a)  dalle  strutture  locali,  regionali  e  nazionali  per  la
conservazione del germoplasma ex situ;
    b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
  2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a  preservare  le  risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario locali  dal  rischio  di
estinzione o di erosione genetica,  attraverso  la  conservazione  in
situ ovvero nell'ambito di aziende agricole  o  ex  situ,  nonche'  a
incentivarne la reintroduzione  in  coltivazione  o  altre  forme  di
valorizzazione.
  3. La Rete e' coordinata dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, d'intesa con le regioni  e  con  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.
                              Art. 5

                Portale nazionale della biodiversita'
                di interesse agricolo e alimentare

  1. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali il Portale nazionale  della  biodiversita'  di
interesse agricolo e alimentare, al fine di:
  a) costituire un sistema di  banche  di  dati  interconnesse  delle
risorse  genetiche  di  interesse  alimentare  ed  agrario  locali
individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
  b)  consentire  la  diffusione  delle  informazioni  sulle  risorse
genetiche di interesse  alimentare  ed  agrario  locali  al  fine  di
ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
  c) consentire il monitoraggio dello stato  di  conservazione  della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare in Italia.
  2. Gli enti  pubblici  di  ricerca  comunicano  al  Portale,  anche
attraverso le rispettive piattaforme di documentazione,  i  risultati
delle  ricerche  effettuate  sulle  risorse  genetiche  di  interesse
alimentare ed agrario locali di  interesse  ai  fini  della  presente
legge.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
6 aprile 2004, n.  101,  e'  integrata,  per  l'anno  2015,  di  euro
152.000.
                              Art. 6

                Conservazione in situ, nell'ambito
                  di aziende agricole ed ex situ

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto  di
rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, i soggetti  pubblici  e  privati  di  comprovata
esperienza in materia per attivare la  conservazione  ex  situ  delle
risorse genetiche di  interesse  alimentare  ed  agrario  locali  del
proprio territorio, anche al  fine  della  partecipazione  alla  Rete
nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi,
per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di  aziende
agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed  agrario
vegetali locali soggette  a  rischio  di  estinzione  o  di  erosione
genetica del proprio territorio, nonche' per incentivare e promuovere
l'attivita' da essi svolta, e provvedono alla  loro  iscrizione  alla
Rete  nazionale  della  biodiversita'  di  interesse  agricolo  e
alimentare.
                              Art. 7

        Piano e Linee guida nazionali per la conservazione
      della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare

  1. All'aggiornamento del Piano  nazionale  sulla  biodiversita'  di
interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione
in situ, on farm ed ex situ della biodiversita' vegetale,  animale  e
microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si  provvede  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
sentito il Comitato permanente  per  la  biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.
  2. Il Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse  agricolo  e
le  Linee  guida  nazionali  di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati
periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque  anni,  al  fine  di
tener conto dei progressi ottenuti nelle attivita'  di  attuazione  e
degli sviluppi  della  ricerca  scientifica  nonche'  dell'evoluzione
delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.
                              Art. 8

              Comitato permanente per la biodiversita'
                di interesse agricolo e alimentare

  1. Al fine di garantire il coordinamento  delle  azioni  a  livello
statale, regionale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano
in materia di tutela della  biodiversita'  di  interesse  agricolo  e
alimentare, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare. Il Comitato e' rinnovato ogni cinque
anni.
  2. Il Comitato e' presieduto da  un  rappresentante  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ed e'  costituito  da
sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di  Trento
e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  da    un
rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  da  un  rappresentante  del  Ministero  della
salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e  degli  allevatori
custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:
  a) individuare gli obiettivi e i  risultati  delle  singole  azioni
contenute  nel  Piano  nazionale  sulla  biodiversita'  di  interesse
agricolo;
  b) raccogliere  le  richieste  di  ricerca  avanzate  dai  soggetti
pubblici e  privati  e  trasmetterle  alle  istituzioni  scientifiche
competenti;
  c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al  fine  di
garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
  d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento  volte  alla
tutela  e  all'utilizzo  sostenibile  delle  risorse  genetiche  di
interesse alimentare ed agrario  locali,  coordinando  le  azioni  da
realizzare;
  e) favorire il  trasferimento  delle  informazioni  agli  operatori
locali;
  f)  definire  un  sistema  comune  di    individuazione,    di
caratterizzazione  e  di  valutazione  delle  risorse  genetiche  di
interesse alimentare ed agrario locali.
  4. Il Comitato svolge, altresi',  le  funzioni  gia'  assegnate  al
Comitato permanente per le risorse genetiche  istituito  con  decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.  6214
del 10 marzo 2009, che e' soppresso.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate  le  modalita'  di
organizzazione e di funzionamento del Comitato nonche'  le  procedure
per  l'integrazione  dei  componenti  di  cui  al  comma  2  con
rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del
Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al  Comitato
non da' luogo alla corresponsione di compensi,  gettoni,  emolumenti,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
  6. Il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
trasmette  alle  Camere  una  relazione  annuale  del  Comitato
sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
                              Art. 9

        Tutela delle varieta' vegetali iscritte nell'Anagrafe
          e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi

  1.  Al  comma  4  dell'articolo  45  del  codice  della  proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    «b-bis) le varieta'  vegetali  iscritte  nell'Anagrafe  nazionale
della biodiversita' di interesse agricolo  e  alimentare  nonche'  le
varieta' dalle quali derivano produzioni contraddistinte  dai  marchi
di denominazione  di  origine  protetta,  di  indicazione  geografica
protetta o di specialita' tradizionali garantite e da cui derivano  i
prodotti agroalimentari tradizionali».
                              Art. 10

              Fondo per la tutela della biodiversita'
                di interesse agricolo e alimentare

  1. Ai fini della tutela della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare oggetto della presente legge, nello  stato  di  previsione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e'
istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui  a  decorrere  dal
2015, il  Fondo  per  la  tutela  della  biodiversita'  di  interesse
agricolo  e  alimentare,  destinato  a  sostenere  le  azioni  degli
agricoltori e degli allevatori in attuazione  della  presente  legge,
nonche' per il sostegno agli enti pubblici impegnati,  esclusivamente
a fini moltiplicativi, nella  produzione  e  nella  conservazione  di
sementi di varieta' da conservazione soggette a rischio  di  erosione
genetica o di estinzione.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio
decreto, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, definisce, nel rispetto  del  limite  di
spesa di cui al comma 1, le modalita' di funzionamento  del  Fondo  e
individua le azioni di tutela della biodiversita' da sostenere.
                              Art. 11

                  Commercializzazione di sementi
                    di varieta' da conservazione

  1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n.
1096, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «6. Agli agricoltori che producono le varieta' di sementi  iscritte
nel registro nazionale delle varieta' da  conservazione,  nei  luoghi
dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta'  caratteristiche,
sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito  locale
di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta'  e
prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio all'interno
della Rete nazionale della  biodiversita'  di  interesse  agricolo  e
alimentare,  secondo  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  29
ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010,  n.
267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente  in  materia
fitosanitaria».
                              Art. 12

          Istituzione degli itinerari della biodiversita'
                di interesse agricolo e alimentare

  1. Lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela
e di valorizzazione  della  biodiversita'  di  interesse  agricolo  e
alimentare. In tale ambito sono altresi' previsti appositi itinerari,
al fine di  promuovere  la  conoscenza  delle  risorse  genetiche  di
interesse  alimentare  ed  agrario  locali  iscritte  nell'Anagrafe
nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e lo
sviluppo dei territori interessati,  anche  attraverso  l'indicazione
dei luoghi di conservazione in situ  ovvero  nell'ambito  di  aziende
agricole o ex situ e dei luoghi di commercializzazione  dei  prodotti
connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.
                              Art. 13

              Comunita' del cibo e della biodiversita'
                di interesse agricolo e alimentare

  1. Al fine  di  sensibilizzare  la  popolazione,  di  sostenere  le
produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete  nazionale
di cui all'articolo 4, nonche' di  promuovere  comportamenti  atti  a
tutelare la biodiversita' di  interesse  agricolo  e  alimentare,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni
e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  anche  con  il
contributo dei consorzi di tutela e di altri  soggetti  riconosciuti,
possono promuovere, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, l'istituzione di comunita' del cibo e  della  biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare.
  2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunita' del  cibo
e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» gli  ambiti
locali derivanti da accordi tra  agricoltori  locali,  agricoltori  e
allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti  scolastici
e universitari, centri di ricerca, associazioni per la  tutela  della
qualita' della biodiversita'  di  interesse  agricolo  e  alimentare,
mense  scolastiche,  ospedali,  esercizi  di  ristorazione,  esercizi
commerciali, piccole e  medie  imprese  artigiane  di  trasformazione
agraria e alimentare, nonche' enti pubblici.
  3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
  a) lo studio, il recupero e la  trasmissione  di  conoscenze  sulle
risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
  b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita  diretta,
di  scambio  e  di  acquisto  di  prodotti  agricoli  e  alimentari
nell'ambito di circuiti locali;
  c) lo studio e la diffusione di pratiche  proprie  dell'agricoltura
biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto  ambientale  e
volti  al  risparmio  idrico,  alla  minore  emissione  di  anidride
carbonica, alla maggiore fertilita' dei suoli e al minore utilizzo di
imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
  d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali
relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle  sementi
per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
  e)  la  realizzazione  di  orti  didattici,  sociali,  urbani  e
collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varieta'  locali,
educazione  all'ambiente  e  alle  pratiche  agricole,  aggregazione
sociale, riqualificazione delle  aree  dismesse  o  degradate  e  dei
terreni agricoli inutilizzati.
                              Art. 14

      Istituzione della Giornata nazionale della biodiversita'
                di interesse agricolo e alimentare

  1. La Repubblica riconosce  il  giorno  20  maggio  quale  Giornata
nazionale della biodiversita' di  interesse  agricolo  e  alimentare.
Tale riconoscimento non determina  riduzione  dell'orario  di  lavoro
degli  uffici  pubblici  ne',  qualora  cada  in  giorno  feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario  per  le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2  e  3  della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
  2. In occasione della Giornata  nazionale  della  biodiversita'  di
interesse  agricolo  e  alimentare  sono  organizzati  cerimonie,
iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di  ogni
ordine e grado, dedicati ai  valori  universali  della  biodiversita'
agricola e alle modalita' di tutela e di conservazione del patrimonio
esistente.
                              Art. 15

                    Iniziative presso le scuole

  1. Al  fine  di  sensibilizzare  i  giovani  sull'importanza  della
biodiversita' agricola e sulle modalita' di tutela e di conservazione
del patrimonio esistente, le  regioni,  nella  predisposizione  delle
misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere
progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado,
azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari
e delle risorse locali.
                              Art. 16

            Interventi per la ricerca sulla biodiversita'
                di interesse agricolo e alimentare

  1. Il piano triennale di attivita' del Consiglio per la ricerca  in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  454,
prevede interventi per la ricerca sulla  biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare e  sulle  tecniche  necessarie  per  favorirla,
tutelarla e svilupparla nonche' interventi finalizzati al recupero di
pratiche  corrette  in  riferimento    all'alimentazione    umana,
all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e
al risparmio idrico.
  2. Il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
destina, con  proprio  decreto,  una  quota  delle  risorse  iscritte
annualmente nello stato di previsione del Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali  per  il  finanziamento  di  progetti
innovativi sulla biodiversita' di interesse agricolo  ed  alimentare,
previo espletamento delle procedure selettive  ad  evidenza  pubblica
previste dalla normativa vigente.
                              Art. 17

                      Disposizioni attuative

  1. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con  proprio  decreto,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  definisce  le  modalita'  di  istituzione  e  di
funzionamento dell'Anagrafe di cui  all'articolo  3  e  individua  le
modalita'  tecniche  di  attuazione  della  Rete  nazionale  di  cui
all'articolo 4 nonche' i centri di  riferimento  specializzati  nella
raccolta, nella preparazione  e  nella  conservazione  delle  risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario locali in conformita'  a
quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 7.
                              Art. 18

                      Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  3,
5 e 10, pari complessivamente ad euro 940.000 per l'anno  2015  e  ad
euro  500.000  a  decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2015,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione  di  quelle  di
cui agli articoli  3,  5  e  10,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 1° dicembre 2015

                            MATTARELLA

                        Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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