BIODIVERSITA' - LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194
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[b]LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194
[/b]
[color=red][b]Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare. (15G00210)
[/b][/color](GU n.288 del 11-12-2015)
Vigente al: 26-12-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge, in conformita' alla convenzione sulla
biodiversita', fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa
esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo
dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla
biodiversita' di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per
la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversita'
vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012,
stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di
tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo
e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di
interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di
erosione genetica.
2. La tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del
territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento
e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e
di perdita del patrimonio genetico.
3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e' costituito:
a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;
b) dalla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare di cui all'articolo 4;
c) dal Portale nazionale della biodiversita' di interesse agricolo
e alimentare di cui all'articolo 5;
d) dal Comitato permanente per la biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.
4. Per le finalita' della presente legge, le amministrazioni
centrali, regionali e locali nonche' gli enti e gli organismi
pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema
nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro
disponibilita'.
5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle
conoscenze sulla biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere
anche le attivita' degli agricoltori tese al recupero delle risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo
svolgimento di attivita' di prevenzione e di gestione del territorio
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le universita'
possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze
acquisite in materia di biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori,
attraverso adeguate attivita' di formazione e iniziative culturali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di
interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico di
origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o
potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.
2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono
le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:
a) che sono originarie di uno specifico territorio;
b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono
state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di
riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua
agricoltura e nel suo allevamento;
c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono
attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti
ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.
3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori
custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione,
nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a
rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalita'
definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori
custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione,
nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette
a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalita'
previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei
registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni
regionali emanate in materia.
4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente
definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse e'
attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal
Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo, dalle
Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali
successive modificazioni degli stessi.
Art. 3
Anagrafe nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. E' istituita presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare.
2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di
interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o
microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
3. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed
agrario locale nell'Anagrafe e' subordinata a un'istruttoria
finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta
caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata
conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex
situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e
dell'eventuale possibilita' di generare materiale di moltiplicazione.
In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo
periodo, non si puo' procedere all'iscrizione.
4. Le specie, le varieta' o le razze gia' individuate dai repertori
o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri
anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonche' i tipi genetici
autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione
FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.
5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte
nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilita' e il controllo
pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprieta'
intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti
l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i
brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in
ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai
sensi della convenzione internazionale per la protezione dei
ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a
Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991,
resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresi'
brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, ne' le
loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a
Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n.
101.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
6 aprile 2004, n. 101, e' integrata, per l'anno 2015, di euro
288.000.
Art. 4
Rete nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare, composta:
a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la
conservazione del germoplasma ex situ;
b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a preservare le risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di
estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in
situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonche' a
incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di
valorizzazione.
3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 5
Portale nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare, al fine di:
a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle
risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali
individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di
ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare in Italia.
2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche
attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati
delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche di interesse
alimentare ed agrario locali di interesse ai fini della presente
legge.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
6 aprile 2004, n. 101, e' integrata, per l'anno 2015, di euro
152.000.
Art. 6
Conservazione in situ, nell'ambito
di aziende agricole ed ex situ
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di
rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata
esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle
risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del
proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete
nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi,
per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di aziende
agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario
vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione
genetica del proprio territorio, nonche' per incentivare e promuovere
l'attivita' da essi svolta, e provvedono alla loro iscrizione alla
Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare.
Art. 7
Piano e Linee guida nazionali per la conservazione
della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare
1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversita' di
interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione
in situ, on farm ed ex situ della biodiversita' vegetale, animale e
microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentito il Comitato permanente per la biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.
2. Il Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo e
le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati
periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni, al fine di
tener conto dei progressi ottenuti nelle attivita' di attuazione e
degli sviluppi della ricerca scientifica nonche' dell'evoluzione
delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.
Art. 8
Comitato permanente per la biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello
statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in materia di tutela della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare. Il Comitato e' rinnovato ogni cinque
anni.
2. Il Comitato e' presieduto da un rappresentante del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' costituito da
sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da un
rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della
salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori
custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:
a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni
contenute nel Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse
agricolo;
b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti
pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche
competenti;
c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di
garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla
tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di
interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da
realizzare;
e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori
locali;
f) definire un sistema comune di individuazione, di
caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di
interesse alimentare ed agrario locali.
4. Il Comitato svolge, altresi', le funzioni gia' assegnate al
Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214
del 10 marzo 2009, che e' soppresso.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' di
organizzazione e di funzionamento del Comitato nonche' le procedure
per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con
rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del
Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato
non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato
sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
Art. 9
Tutela delle varieta' vegetali iscritte nell'Anagrafe
e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi
1. Al comma 4 dell'articolo 45 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le varieta' vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale
della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare nonche' le
varieta' dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi
di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica
protetta o di specialita' tradizionali garantite e da cui derivano i
prodotti agroalimentari tradizionali».
Art. 10
Fondo per la tutela della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. Ai fini della tutela della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare oggetto della presente legge, nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e'
istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal
2015, il Fondo per la tutela della biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli
agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge,
nonche' per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente
a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di
sementi di varieta' da conservazione soggette a rischio di erosione
genetica o di estinzione.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio
decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 1, le modalita' di funzionamento del Fondo e
individua le azioni di tutela della biodiversita' da sostenere.
Art. 11
Commercializzazione di sementi
di varieta' da conservazione
1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n.
1096, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. Agli agricoltori che producono le varieta' di sementi iscritte
nel registro nazionale delle varieta' da conservazione, nei luoghi
dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche,
sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale
di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' e
prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio all'interno
della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29
ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.
267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
fitosanitaria».
Art. 12
Istituzione degli itinerari della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela
e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare. In tale ambito sono altresi' previsti appositi itinerari,
al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche di
interesse alimentare ed agrario locali iscritte nell'Anagrafe
nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e lo
sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione
dei luoghi di conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende
agricole o ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti
connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.
Art. 13
Comunita' del cibo e della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le
produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale
di cui all'articolo 4, nonche' di promuovere comportamenti atti a
tutelare la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il
contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti,
possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'istituzione di comunita' del cibo e della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunita' del cibo
e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» gli ambiti
locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e
allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici
e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della
qualita' della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare,
mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi
commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione
agraria e alimentare, nonche' enti pubblici.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle
risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta,
di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari
nell'ambito di circuiti locali;
c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura
biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e
volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride
carbonica, alla maggiore fertilita' dei suoli e al minore utilizzo di
imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali
relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi
per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e
collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varieta' locali,
educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione
sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei
terreni agricoli inutilizzati.
Art. 14
Istituzione della Giornata nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale Giornata
nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro
degli uffici pubblici ne', qualora cada in giorno feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare sono organizzati cerimonie,
iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni
ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversita'
agricola e alle modalita' di tutela e di conservazione del patrimonio
esistente.
Art. 15
Iniziative presso le scuole
1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della
biodiversita' agricola e sulle modalita' di tutela e di conservazione
del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle
misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere
progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado,
azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari
e delle risorse locali.
Art. 16
Interventi per la ricerca sulla biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. Il piano triennale di attivita' del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454,
prevede interventi per la ricerca sulla biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla,
tutelarla e svilupparla nonche' interventi finalizzati al recupero di
pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana,
all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e
al risparmio idrico.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte
annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti
innovativi sulla biodiversita' di interesse agricolo ed alimentare,
previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica
previste dalla normativa vigente.
Art. 17
Disposizioni attuative
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce le modalita' di istituzione e di
funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua le
modalita' tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui
all'articolo 4 nonche' i centri di riferimento specializzati nella
raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario locali in conformita' a
quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 7.
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3,
5 e 10, pari complessivamente ad euro 940.000 per l'anno 2015 e ad
euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di
cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° dicembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando