Data: 2015-12-11 15:15:14

Sanzione intrattenimento in P.E. oltre le ore 24.00

Egregio Dottore, vorrei conoscere la sanzione da applicare ai P.E. che hanno presentato SCIA per intratenimento non oltre le ore 24.00 del giorno di inizio e finiscono alle ore 24.00.
Vi è una norma nazionale o si fa riferimento ai regolamenti?
Grazie per la cortese risposta.

riferimento id:30752

Data: 2015-12-11 15:51:36

Re:Sanzione intrattenimento in P.E. oltre le ore 24.00

Se Tizio prosegue l'attività autorizzata dopo l'orarioo di validità dell'autorizzaizone, a parere mio è come se agisse in assenza della stessa.
Quindi 666, comma 1 CP

riferimento id:30752

Data: 2015-12-11 16:23:21

Re:Sanzione intrattenimento in P.E. oltre le ore 24.00


Egregio Dottore, vorrei conoscere la sanzione da applicare ai P.E. che hanno presentato SCIA per intratenimento non oltre le ore 24.00 del giorno di inizio e finiscono alle ore 24.00.
Vi è una norma nazionale o si fa riferimento ai regolamenti?
Grazie per la cortese risposta.
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Concordo con Mario. Esercizio senza titolo e quindi 666

riferimento id:30752

Data: 2015-12-12 11:41:32

Re:Sanzione intrattenimento in P.E. oltre le ore 24.00

Grazie di  cuore

riferimento id:30752

Data: 2015-12-12 11:51:09

Re:Sanzione intrattenimento in P.E. oltre le ore 24.00

Egregio dottore ho visto che il mio regolamento, nel caso di musica oltre le ore 24.00 prevede sanzione da € 258 ad € 10.329 (art. 10, comma 3, legge 26.10.1995 n. 447), mentre l'art. 66 c.p. prevede la stessa sanzione nel minimo prescrivendo in particolare che "Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

1. Cosa significa che non è ammesso il pagamento in misura ridotta?
2. Nel caso in cui dovessi sanzionare potrei fare, volendo due sanzioni: una per il superamento dell'orario previsto dal regolamento e l'altro ai sensi dell'art. 666 co. 1 c.p. perchè nella scia presentata fino alle ore 24.00, superando tale orario non ha più autorizzazione?

riferimento id:30752

Data: 2015-12-12 16:20:13

Re:Sanzione intrattenimento in P.E. oltre le ore 24.00

PRECISAZIONE:
- la sanzione della l. 447/1995 (art. 10 comma 3) la puoi applicare SOLO se riscontri il SUPERAMENTO DEI LIMITI ACUSTICI e non anche per la violazione dell'orario
- per la violazione del tulps vale il 666 c.p.

IN ALCUN CASI le due sanzioni concorrono, nel tuo caso sembra applicabile solo il 666.
In questo caso NON è ammesso il pagamento in misura ridotta, quindi farai verbale, lo trasmetterai subito all'autorità competente che adotterà ordinanza ingiunzione valutando eventualmente gli scritti difensivi.


Approfondimenti:
http://www.cazacusfontanedanzanti.com/gfx/normativa.pdf
http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-666-codice-penale-spettacoli-o-trattenimenti-pubblici-senza-licenza
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25442.0

IN ALLEGATO un esempio di ordinanza


******************************

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Art. 10.  (Sanzioni amministrative)
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  650  del codice
penale,  chiunque  non  ottempera  al  provvedimento  legittimamente
adottato  dall'autorita'  competente  ai  sensi  dell'articolo  9, e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
  2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o
mobile  di emissioni sonore, (( supera i valori limite di emissione o
di  immissione  ))  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f),
fissati  in conformita' al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera
a),  e'  punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
[color=red][b]  3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo
11  e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge
dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle province e dai comuni, e' punita
con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 20.000.000.[/b][/color]
  4.  Il  70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e' versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnato, con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  ad  apposita  unita'  previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni
per  il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7,
con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f) e h).
  5.  In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e
gli  enti  gestori  di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture,  ivi  comprese le autostrade, nel caso di superamento
dei  valori  di  cui  al  comma  2,  hanno l'obbligo di predisporre e
presentare  al  comune  piani  di  contenimento  ed  abbattimento del
rumore,  secondo  le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con
proprio  decreto  entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente  legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita'
e  costi  e  sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota
fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per
le  attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture
stesse  per  l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento
del  rumore.  Per  quanto  riguarda  l'ANAS  la  suddetta  quota  e'
determinata  nella  misura  del  2,5  per cento dei fondi di bilancio
previsti  per  le  attivita'  di  manutenzione.  Nel caso dei servizi
pubblici  essenziali,  i  suddetti piani coincidono con quelli di cui
all'articolo  3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della
loro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente.

riferimento id:30752

Data: 2015-12-12 18:07:29

Re:Sanzione intrattenimento in P.E. oltre le ore 24.00

Grazie dottore ma nel mio regolamento l'art. 10 Tra parentesi richiama solo la similitudine delle sanzioni e non l applicazione dello stesso. Infatti le sanzioni sono uguali a quelle della 447 ma non si applica la stessa legge che é richiamata tra parentesi. Pensa che a questo punto occorre rifare un passaggio in consiglio comunale per una correzione o il fatto che sia richiamata tra parentesi é ininfluente?

riferimento id:30752

Data: 2015-12-12 18:09:33

Re:Sanzione intrattenimento in P.E. oltre le ore 24.00


Grazie dottore ma nel mio regolamento l'art. 10 Tra parentesi richiama solo la similitudine delle sanzioni e non l applicazione dello stesso. Infatti le sanzioni sono uguali a quelle della 447 ma non si applica la stessa legge che é richiamata tra parentesi. Pensa che a questo punto occorre rifare un passaggio in consiglio comunale per una correzione o il fatto che sia richiamata tra parentesi é ininfluente?
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I regolamenti comunali NON POSSONO istituire sanzioni amministrative (per le quali esiste la RISERVA DI LEGGE).
Non serve andare in Consiglio

riferimento id:30752

Data: 2015-12-13 09:28:36

Re:Sanzione intrattenimento in P.E. oltre le ore 24.00

Grazie dottore, in merito ho trasmesso al Vs staff quesito per quanto riguarda la suddetta problematica ed ho inviato anche copia del regolamento recentemente approvato. Aspetto Vs delucidazioni. Grazie

riferimento id:30752

Data: 2015-12-13 11:38:32

Re:Sanzione intrattenimento in P.E. oltre le ore 24.00


Grazie dottore, in merito ho trasmesso al Vs staff quesito per quanto riguarda la suddetta problematica ed ho inviato anche copia del regolamento recentemente approvato. Aspetto Vs delucidazioni. Grazie
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La ringraziamo per la fiducia accordata.

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Saluti

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