Data: 2011-12-27 12:00:38

subingresso commercio su aree pubbliche da parte di portatore handicap

salve, un commerciante su area pubblica di prodotti alimentari itinerante con presenze su alcuni mercati, portatore di handicap, ci chiede se e' possibile costituire una societa' con il figlio, conferendo la priopria attivita' alla stessa societa'. La medesima che requisiti deve avere, oltre a quelli professionali per il commercio alimentare? Per i requisiti handicap?

grazie per la collaborazione e....auguri di buon anno.

massimo cipriani

riferimento id:3074

Data: 2011-12-27 18:15:25

Re:subingresso commercio su aree pubbliche da parte di portatore handicap

Ovviamente un portatore di handicap può liberamente conferire la propria azienda a terzi o costituirne una con altro soggetto (portatore di handicap o normodotato).
In questo caso però perde il titolo a occupare il posteggio riservato.
La legge regionale prevede una riserva a favore delle sole PERSONE, rinviando a quanto previsto dalla L. 5-2-1992 n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Art. 3. Soggetti aventi diritto.

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali

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