Ciao, mi chiedono se è possibile aprire una lavanderia ad acqua, senza gettoni, con la presenza di personale all'interno dell'attività; non viene svolto lavaggio a secco ne tintura di capi. La LR 56/13 art.2 parla solo di lavanderie a gettoni, e nel comma 2 dice che è "vietata la presenza di personale anche per le attività accessorie". Secondo il principio che ciò che non è vietato è consentito, direi che si può fare, ma forse mi sfugge qualche impedimento?
riferimento id:30727
Ciao, mi chiedono se è possibile aprire una lavanderia ad acqua, senza gettoni, con la presenza di personale all'interno dell'attività; non viene svolto lavaggio a secco ne tintura di capi. La LR 56/13 art.2 parla solo di lavanderie a gettoni, e nel comma 2 dice che è "vietata la presenza di personale anche per le attività accessorie". Secondo il principio che ciò che non è vietato è consentito, direi che si può fare, ma forse mi sfugge qualche impedimento?
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Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia"
Art. 2
Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di [b]lavanderia[/b], di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Analoga definizione si trova nella legge regionale
L’attività di tintolavanderia, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, della l. 84/2006 , è esercitata in forma di impresa e comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
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Si tratta di una attività di TINTOLAVANDERIA tradizionale, soggetta alla Legge 22 febbraio 2006, n. 84 e Legge regionale 17 ottobre 2013, n. 56
confermo che la discriminante non è acqua o a secco. In ogni caso si applica la SCIA prevista dal d.lgs. 59/2010 e poi dalla LR 56/2013
riferimento id:30727quindi servono anche i requisiti professionali?
riferimento id:30727
quindi servono anche i requisiti professionali?
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CERTO, sono tintolavanderie ad ogni effetti.