Data: 2015-12-11 08:01:38

REVISIONE DEI PREZZI: ok in corso ma NO in caso di mera proroga

REVISIONE DEI PREZZI: ok in corso ma NO in caso di mera proroga

[img width=300 height=225]http://poggiodelpino.it/wp-content/uploads/2011/06/prezzo.jpg[/img]

[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 9 dicembre 2015 n. 5601
[/b][/color]
N. 05601/2015REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2015, proposto dalla s.r.l. Diemme soc. coop., rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Giunio Bazzoni 3;

contro

– Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso l’avv. Umberto Richiello in Roma, Via Mirabello N. 18;

– Regione Lazio, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: sez. III quater n. 11459/2014, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato sull’ istanza di riconoscimento importi revisionali maturati sul canone per servizio di pulizia e sanificazione dei presidi dell’ Azienda ospedaliera Complesso San Giovanni Addolorata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Vagnozzi e Stolzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio la soc. coop. Diemme a r.l. formulava domanda per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata sull’istanza, prot. n. 295 del 13.05.2013 – e, ove occorra, su quella prot. n. 916/2011 – volta ad ottenere l’attivazione del procedimento revisionale previsto dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/06 e, in via eventuale, l’accertamento del diritto al pagamento da parte dell’ Azienda sanitaria e, ove possa occorrere da parte della Regione Lazio, degli importi revisionali maturati, per quanto di spettanza sulle prestazione rese in a.t.i., sul canone relativo al servizio di pulizia e sanificazione dei presidi dell’Azienda Ospedaliera Complesso San Giovanni Addolorata, svolto a decorrere dal 26.10.2006.

Con sentenza n. 11459 del 2014 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Il primo giudice – affermata la propria giurisdizione in relazione a pretesa avente natura di interesse legittimo a fronte del potere discrezionale del committente di verifica dei presupposti per procedere alla revisione – respingeva il ricorso sul rilievo che l’impresa ammessa al benefici di una speciale clausola sulla possibilità di rinnovo del contratto senza gara, a condizione di un prezzo concordato, non può poi pretendere di applicare allo stesso contratto il meccanismo della revisione dei prezzi, che condurrebbe ad effetti del tutto opposti rispetto al pattuito corrispettivo per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Avverso la pronunzia reiettiva la soc. Diemme ha proposto atto di appello esponendo in punto di fatto di avere reso i servizi di pulizia e sanificazione ambientale, per i quali si invoca il compenso revisionale, dal 15 gennaio 2003 al 14 gennaio 2008 in forza di contratto stipulato a prezzi risalenti al 2001; dal 15 gennaio 2008 al 14 gennaio 2012 in regime di rinnovo in virtù di delibera direttoriale n. 1 del 15 gennaio 2009; dal 14 gennaio 2012 a tutt’oggi in regime di mera proroga, in attesa dell’ aggiudicazione in esito a nuova gara, ai prezzi convenuti in sede di rinnovo del rapporto contrattuale nell’ anno 2009.

La soc. Diemme non contesta la statuizione del T.A.R. che ha negato la revisione prezzi per il periodo di rinnovo del contratto (15 gennaio 2008 – 14 gennaio 2012) e censura la sentenza impugnata per omessa pronunzia, non avendo preso in considerazione il periodo iniziale del rapporto, a partire dal momento in cui è stata interrotta la prescrizione (31 ottobre 2006) al 14 gennaio 2008, data a decorrere dalla quale il rapporto negoziale si è svolto in regime di rinnovo, nonché il successivo periodo che va dal 14 gennaio 2012 fino all’attualità, durante il quale il servizio è stato reso in mera proroga del termine di durata del precedente rapporto.

Insiste, quindi – anche in sede di note conclusive e di replica – per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ Azienda sanitaria e per la dichiarazione dell’ obbligo di attivare la procedura prevista dagli artt. 115 e 7, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 ,con riferimento ai periodi di esecuzione del contratto in precedenza indicati e, in via consequenziale per la condanna al pagamento degli importi revisionali nella misura indicata in ricorso, con maggiorazione per interessi dal calcolarsi, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, sulla sorte capitale a partire dall’aprile 2006.

Resiste l’ Azienda Ospedaliera intimata che ha contraddetto in memoria i motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza del T.A.R.

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

[b]2. L’appello è fondato nella parte in cui si invoca l’attivazione da parte dell’ Azienda Ospedaliera dell’istruttoria per la verifica dei presupposti per il riconoscimento dei compensi revisionali per il periodo 31 ottobre 2006 – 14 gennaio 2008.[/b]

Si tratta di un arco temporale che è restato regolato dall’originario contratto di affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione dei presidi ospedalieri in base all’offerta a tal fine formulata. A detto periodo di vigenza contrattuale non trova quindi applicazione il principio affermato dal T.A.R. – e non contraddetto dall’odierna appellante – in base al quale, per il periodo in cui l’espletamento del servizio è proseguito in virtù di apposita clausola di rinnovo del rapporto contrattuale, con previsione di uno sconto sui corrispettivi inizialmente convenuti, non può trovare applicazione il meccanismo di revisione dei corrispettivi, perché incompatibile con la volontà della ditta di rendere il servizio ad un minor costo rispetto a quello in precedenza concordato e con valutazione, quindi, della congruità del corrispettivo.

Il collegio reputa che – in assenza di espressa dichiarazione della soc. Diemme di non avvalersi del meccanismo di revisione dei prezzi per il periodo antecedente al rinnovo dell’appalto dei servizi – non può ricondursi all’applicazione della clausola di rinnovo una rinunzia implicita al riconoscimento dei compensi revisionali per il periodo di vigenza a regime dell’iniziale rapporto contrattuale.

[color=red][b]Si tratta, invero, di materia che, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, riceve regolamentazione cogente dall’art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, ora art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, a tutela non solo della parte privata, ma dello stesso buon fine delle prestazioni nell’interesse pubblico, in un contesto economico che si caratterizza per la fluttuazione dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta. Il carattere imperativo della norma non può, quindi, ricevere deroga in base a successive e diverse convenzioni contrattuali fra l’affidatario del servizio e l’ Amministrazione, cui non possa ricondursi, come nel caso di specie, alcuna volontà concludente di rinunzia al benefizio revisionale.
[/b][/color]
[b]2.1. Deve invece escludersi il titolo alla revisione dei prezzi per il periodo che va dal 14 gennaio 2012 fino al termine del servizio(19 gennaio 2015).

Con riguardo al su menzionato arco temporale il rapporto fra le parti ha ricevuto identica regolamentazione (salvo il solo differimento del termine finale) a quella dei precedenti atti di rinnovo. La prosecuzione del servizio in rapporto definito di mera proroga non muta, quindi, le rispettive posizioni di obbligo convenute fra le parti e, al pari del rapporto oggetto del precedente rinnovo con sconto sui corrispettivi di cui costituisce continuazione, resta insensibile ad ogni adeguamento revisionale dei corrispettivi.[/b]

In conclusione a giudizio del collegio la pretesa al compenso revisionale può avere ingresso nel caso in cui la c.d. mera proroga abbia interessato il differimento del termine di durata delliniziale rapporto contrattuale e non, come nel caso di specie, vi sia stato un successivo atto con il quale le parti abbiano convenuto il proseguimento delle prestazioni con regressione dei corrispettivi originariamente pattuiti.

2.2. Ogni questione in ordine alla quantificazione delle somme dovute per revisioni prezzo, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento, esula secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a. dall’economia del presente giudizio, in quanto richiede lo svolgimento della preventiva istruttoria che l’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 demanda al dirigente della stazione appaltante responsabile del procedimento.

2.3. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto nei limiti di cui al punto 2) della presente motivazione; per l’effetto, va dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall’ Amministrazione e va ordinato di attivare l’istruttoria di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 relativamente al periodo di vigenza contrattuale 31 ottobre 2006 – 14 gennaio 2008.

In relazione alla reciprocità dei capi di soccombenza spese e onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’ Azienda Ospedaliera convenuta e l’obbligo di provvedere nei sensi indicati ai punti 2) e 2.3) della motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 09/12/2015.

riferimento id:30726
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it