buondì, mi è arrivata una scia per inizio attività di somministrazione "bar", nella planimetria è indicato un angolo dove sono ubicati alcuni video giochi e una saletta dove è stato installato un tavolo con sedute e relative postazioni per il poker on line (tipo poker texas hold'em..)...rientra nella tipologia di giochi installabili in un bar? o comunque non spetta al comune verificarlo e quindi procedo con l'istruttoria di routine?
grazie e se non ci sentiremo di nuovo BUON ANNO!!!
Sul gioco del poker on line in esercizio di somministrazione ti riporto parte di una lunga circolare AAMS prot. 1325 del 3 maggio 2010.
E' un'attività non consentita.
... L’utilizzo di tavoli elettronici (totem), che attraverso l’accesso ad una piattaforma consentono ai giocatori di affrontarsi tra loro senza materialmente utilizzare le carte da poker in formato cartaceo, né le “fiches”, non può considerarsi lecito poiché, nelle more dell’emanazione del regolamento che dovrà disciplinare la materia concernente l’organizzazione di tornei di poker dal vivo, aggira, di fatto, le disposizioni recate dalla legge 7 luglio 2009, n.88, art. 24, commi 27 e 28 che, nel rispetto della norma sul monopolio statale in materia di giochi di cui al citato art. 1 del decreto legislativo del 1948 e della conseguente potestà di controllo di AAMS quale ente regolatore del gioco lecito, prevedono leciti i tornei dal vivo di Texas Hold’em, solo se svolti da concessionari e nell’ambito delle condizioni e dei limiti che il regolamento di prossima emanazione necessariamente fisserà, atti a consentire, come sopradetto, i controlli finalizzati a tutelare i giocatori e l’ordine pubblico ed impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata.
Le considerazioni soprariportate si possono, pertanto, così sintetizzare :
la vigente normativa non consente l’installazione e l’utilizzo presso esercizi pubblici di apparecchi terminali, strutturati nella forma di “totem” e collegati alla rete internet, per effettuare gioco a distanza, salvo eventuale autorizzazione di AAMS rilasciata sulla base di specifica disposizione disciplinante la materia;
in mancanza della suddetta autorizzazione da parte di AAMS, l’installazione e l’utilizzo, nei predetti esercizi, di tali apparecchi terminali per consentire l’accesso a siti di gioco, leciti o illeciti, integra un’ipotesi di intermediazione nella raccolta di gioco, ai sensi dell’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
qualora l’installazione e l’utilizzo dei totem telematici presso esercizi pubblici abbia ad oggetto collegamenti a siti di concessionari, si applicano, altresì, ai concessionari stessi, sulla base della sussistenza del rapporto che li lega ai titolari dell’esercizio pubblico, le sanzioni previste dalle relative convenzioni di concessione.
Le medesime sanzioni si applicano anche per le ipotesi di installazione e utilizzo dei totem presso le sedi autorizzate degli stessi concessionari.
Il gestore del pubblico esercizio deve presentare al Comune una SCIA per comunicare l'installazione di totem autorizzati dall'AAMS?
riferimento id:3072Ti ho citato la circolare AAMs che di fatto afferma che è una modalità ancora non consentita.
C'è una sentenza della Cassazione (169/2011) che indirettamente afferma che non è reato installare questi totem, ma ancor la cosa è molto incerta.
Comunque, nel caso, io considererei tali totem come giochi leciti al pari della carte, giochi in scatola, nintendo, ecc.
Per tali giochi farei fare la SCIA (dato che non sono macchinette ex art. 110 TULPS) per l'esercizio del gioco. Anche questa è una cosa incerta, la farei fare per evitare possibili problemi con organi di controllo.