Buongiorno,
è pervenuta a questo Comune, in forma cartacea, un’istanza riguardante il trasferimento di titolarità di una farmacia, in particolare da persona fisica dr. X ad una SNC composta da dr. X ed (un parente stretto) dr. Y.
La L.R.T. n. 16/2000, art. 14, comma 1 let. f) indica come competenza del Comune il riconoscimento e trasferimento della titolarità compresi gli adempimenti conseguenti all’applicazione 7 ed 8 della L. 362/91 ed art. 12 della L. 475/68.
Gli art. 7 ed 8 della L. 362/91 riguardano rispettivamente la titolarità e sostituzione nella gestione e le cause di incompatibilità per le quali sembra tutto chiaro, o almeno lo spero, mentre l’art. 12 della L. 475/68 dà qualche indicazione sulle modalità e requisiti posseduti per il caso in esame; in particolare al 3^ capoverso viene detto, testuale “il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale”, ma questo decreto deve presentarlo l’interessato e già essere allegato alla pratica o deve acquisirlo l’ufficio?
Dobbiamo poi considerare l’istanza alla stregua di un subingresso, in quanto si passa da persona fisica a persona giuridica?
Se così fosse, occorre atto o certificazione notarile riguardante il passaggio dell’azienda, che non è stato allegato, oppure può essere sufficiente quanto indicato nell’allegato atto costitutivo della società, all’art. 16 il quale dice “Il dr. X presta sin d’ora il proprio assenso per l’emissione, a favore della società costituita col presente atto, del provvedimento di riconoscimento della titolarità della farmacia e per la voltura di tutte le licenze, autorizzazioni, ecc., per l’esercizio dell’impresa svolta mediante l’azienda conferita col presente atto, ecc.?
Ed inoltre, se subingresso, occorre presentare semplice comunicazione, trasmessa per via telematica, senza rilascio di nuova autorizzazione? il comma 1 let. a) del predetto art. 14 della LR.T. n. 16 prevede il rilascio di autorizzazione solo per l’apertura ed esercizio delle farmacie, trasferimento nella propria sede di pertinenza, ecc.
Inoltre, il dr. X era titolare anche di un dispensario farmaceutico e pertanto le istanze di trasferimento devono essere distinte, una per la sede farmaceutica ed una per il dispensario? Non solo agli atti ci sono anche due pratiche di commercio risalenti agli anni 80 con relativo rilascio di licenza per alcune tabelle merceologiche fra cui anche quelle per prodotti alimentari, licenze rilasciate sia per la farmacia che per il dispensario, anche queste sono soggette a subingresso? Ed a questo punto le pratiche da presentare diventano quattro, una per ogni tipo di attività (farmacia-dispensario e le due licenze di commercio)?
Infine, riguardo alle competenze della Regione e dell’Azienda USL, occorre richiedere pareri e trasmettere il provvedimento di trasferimento anche a loro?
Ritornando all’istanza, è stata allegato copia del precedente atto di titolarità rilasciato, al tempo, dalla Regione Toscana, idoneità alla titolarità del dr. Y nonché la certificazione di iscrizione all’albo, e, come già detto, la coppia autentica dell’atto costitutivo della società, può bastare?
Mi scuso per le forse troppe domande, ma la situazione non è molto semplice e sperando di essere stato abbastanza chiaro, nel ringraziare per la risposta, saluto cordialmente.
Buongiorno,
è pervenuta a questo Comune, in forma cartacea, un’istanza riguardante il trasferimento di titolarità di una farmacia, in particolare da persona fisica dr. X ad una SNC composta da dr. X ed (un parente stretto) dr. Y.
[color=red]Non è escluso dal campo applicativo SUAP. Occorrerebbe la modalità telematica, pena la non ricevibilità[/color]
La L.R.T. n. 16/2000, art. 14, comma 1 let. f) indica come competenza del Comune il riconoscimento e trasferimento della titolarità compresi gli adempimenti conseguenti all’applicazione 7 ed 8 della L. 362/91 ed art. 12 della L. 475/68.
Gli art. 7 ed 8 della L. 362/91 riguardano rispettivamente la titolarità e sostituzione nella gestione e le cause di incompatibilità per le quali sembra tutto chiaro, o almeno lo spero, mentre l’art. 12 della L. 475/68 dà qualche indicazione sulle modalità e requisiti posseduti per il caso in esame; in particolare al 3^ capoverso viene detto, testuale “il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale”, ma questo decreto deve presentarlo l’interessato e già essere allegato alla pratica o deve acquisirlo l’ufficio?
[color=red]Per l’art. 12 della legge 475/68 tieni a mente l’art. 7, comma 4-quater del DL 192/2014:
[i]A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti[/i].[/color]
Dobbiamo poi considerare l’istanza alla stregua di un subingresso, in quanto si passa da persona fisica a persona giuridica?
Se così fosse, occorre atto o certificazione notarile riguardante il passaggio dell’azienda, che non è stato allegato, oppure può essere sufficiente quanto indicato nell’allegato atto costitutivo della società, all’art. 16 il quale dice “Il dr. X presta sin d’ora il proprio assenso per l’emissione, a favore della società costituita col presente atto, del provvedimento di riconoscimento della titolarità della farmacia e per la voltura di tutte le licenze, autorizzazioni, ecc., per l’esercizio dell’impresa svolta mediante l’azienda conferita col presente atto, ecc.?
[color=red]Non vedo problemi per il conferimento. Fra i vari modi di trasferire l’azienda farmacia c’è anche il conferimento d’azienda. L'atto deve essere autenticato da notaio o redatto per atto pubblico.
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Ed inoltre, se subingresso, occorre presentare semplice comunicazione, trasmessa per via telematica, senza rilascio di nuova autorizzazione? il comma 1 let. a) del predetto art. 14 della LR.T. n. 16 prevede il rilascio di autorizzazione solo per l’apertura ed esercizio delle farmacie, trasferimento nella propria sede di pertinenza, ecc.
[color=red]Non vedo perché procedere ad autorizzazione. E’ applicabile la comunicazione/SCIA di subingresso. Vedi, ad esempio, il caso di Arezzo:
http://www.comune.arezzo.it/il-comune/direzione-servizi-per-il-territorio/suap-sviluppo-economico-e-marketing-territoriale/commercio/servizi-erogati-1/tipo_wincity.2010-09-21.4256601427[/color]
Inoltre, il dr. X era titolare anche di un dispensario farmaceutico e pertanto le istanze di trasferimento devono essere distinte, una per la sede farmaceutica ed una per il dispensario?
[color=red]Il dispensario gode di un titolo abilitativo proprio. Vedi come gestire la pratica ma è chiaro che in futuro la sorte del dispensario potrebbe scostarsi da quella della sede.
Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6613.msg13452#msg13452[/color]
Non solo agli atti ci sono anche due pratiche di commercio risalenti agli anni 80 con relativo rilascio di licenza per alcune tabelle merceologiche fra cui anche quelle per prodotti alimentari, licenze rilasciate sia per la farmacia che per il dispensario, anche queste sono soggette a subingresso?
Ed a questo punto le pratiche da presentare diventano quattro, una per ogni tipo di attività (farmacia-dispensario e le due licenze di commercio)?
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direi di sì[/color]
Infine, riguardo alle competenze della Regione e dell’Azienda USL, occorre richiedere pareri e trasmettere il provvedimento di trasferimento anche a loro?
[color=red]Sì, non vedo la necessità dei pareri ma è chiaro che applicherai l'art. 14, comma 6 della LR 16/00[/color]
Ritornando all’istanza, è stata allegato copia del precedente atto di titolarità rilasciato, al tempo, dalla Regione Toscana, idoneità alla titolarità del dr. Y nonché la certificazione di iscrizione all’albo, e, come già detto, la coppia autentica dell’atto costitutivo della società, può bastare?
[color=red]Vedi esempio:
http://www.abbruscatonotaio.com/component/content/article/50-nuovo-archivio/575-farmacia-snc[/color]
Mi scuso per le forse troppe domande, ma la situazione non è molto semplice e sperando di essere stato abbastanza chiaro, nel ringraziare per la risposta, saluto cordialmente.