Negli esercizi ricettivi la possibilità di somministrare alimenti e bevande nei confronti degli ospiti degli alloggiati, ed a favore di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasioni di manifestazioni e convegni organizzati, è stata prevista originariamente dall’art. 9 della Legge 29 marzo 2001, n 135.
Il D.L.vo 23 maggio 2011, n. 79, cosiddetto Codice del Turismo, all’art. 3, comma 1, lettera l) ha disposto l’abrogazione di diverse leggi tra cui la predetta legge n. 135/2001.
La facoltà di somministrazione sopra evidenziata è stata però ripresa dall’art. 8, comma 2, Allegato 1, del D.L.vo medesimo.
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80/2012 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di numerosi articoli del predetto “Allegato 1” del D.L.vo 79/2011, tra cui anche dall’art. 8.
Sembrerebbe che i fatti di cui sopra abbiano prodotto un vuoto normativo, che attualmente preclude la possibilità di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soggetti citati.
Secondo Voi è condivisibile la conclusione a cui riconducono le circostanze descritte oppure sono intervenute altre disposizioni per sopperire alle carenze normative evidenziate?
Si può considerare la reviviscenza della legge 135/01.
dato che il d.lgs. 79/11 è stato considerato illegittimo quasi nel suo complesso è ragionevole ritenere che i principi del 135/01 siano ancora applicabili al fine di colmare un vuoto normativo.
resta inteso che il turismo è nella competenza normativa regionale, quindi occorre attenersi a quella normativa.
Sulla reviviscenza vedi qua:
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2012/0003_nota_13_2012_raffiotta.pdf
Nel ringraziare per la cortese e gradita risposta, vorrei anche proporre un ulteriore approfondimento al fine di un trattamento esaustivo dell'argomento.
Dato che a seguito dell’abrogazione della Legge n 135/2001 e della dichiarazione di illegittimità costituzionale di gran parte del D.Lgs n. 79/2011, al fine di colmare un vuoto normativo potrebbe considerarsi legittima la reviviscenza della Legge n 135/2001, in particolare del disposto dell’art. 9, nella parte in cui prevede la possibilità di somministrare alimenti e bevande nei confronti degli ospiti degli alloggiati, ed a favore di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasioni di manifestazioni e convegni organizzati,
si chiede[center][u][u][u][/u][/u][/u][/center]
se la predetta disposizione sia applicabile anche per gli esercizi di affittacamere, in quanto per questa tipologia ricettiva sembrerebbero differenziarsi sensibilmente i servizi da offrire all’utenza rispetto a quelli che possono e devono essere offerti negli alberghi.
Inoltre, tenendo conto anche del fatto che il turismo rientra nella competenza della normativa regionale, come appropriatamente indicato nella risposta al precedente quesito, e posto che la Regione Sardegna con propria L.R. 12 agosto 1998, n. 27, all’art. 5, comma 4, stabilisce “Gli affittacamere possono somministrare, [b][u]limitatamente alle persone alloggiate[/u][/b], alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere.”, ma il discorso potrebbe essere valido per qualunque altra regione italiana, nel caso la normativa nazionale sia più vantaggiosa per l’utente non dovrebbe applicarsi quest’ultima?
Là dove è in vigore una legge regionale si applica quella, su questo non ho dubbi.
Ai sensi dell'art. 117 Cost. il turismo ricade nella competenza normativa resduale regionale.
Detto questo, di esempi riguardanti normative statali che hanno prodotto effetti diretti nelle materie regionali se ne possono citare molti. Il più noto è quello della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali avventua con un decreto-legge del governo Monti in barba a tutte le normative regionali in materia di commercio (altra materia esclusivamente a potestà legislativa regionale).
Quando però avviene una cosa del genere è perché le disposizioni statali afferiscono alla "tutela della concorrenza" o ai c.d. "LEP" e, in quanto tali, applicabili trasversalmente sulle sub-materie di riferimento.
Anche in tema di turismo è accaduta una cosa del genere:
[i]D.lgs. n. 59/2010, art. 83 Strutture turistico - ricettive (anche questo abrogato dal d.lgs. n. 79/2011)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti I'operatività delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. [/i]
Quindi, vista la natura del d.lgs. n. 59/2010, se tu mi chiedessi se sarebbe possibile mantenere il regime autorizzatorio, ti risponderei di no, il d.lgs. 59/2010 (norma sulla tutela della concorrenza e non solo, lo vieta.
Per altre cose, però, là dove non è possibile riscontrare una situazione normativa del genere, si applica, necessariamente, la legge regionale.
Anche gli affittacamere sono imprese turistiche e come tali possono somministrare agli ospiti.
Scusatemi se mi intrometto nella discussione, ma vorrei esprimere la mia opinione onde ricevere conferma o smentita su quanto andrò ad esporre
L'art. 3, comma 1, lett. l) del D:Lgs. n. 79/2011, abroga, espressamente, la L. n. 135/2001.
Il suddetto articolo non è stato oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale da parte della relativa Suprema Corte. Quindi giuridicamente, esplica i propri effetti sulla norma abrogata che pertanto, ritengo, rimane abrogata.
Sorte diversa è toccata all'art. 8 del Decreto delegato, poiché esso non può trovare applicazione in quanto ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza n. 80/2012.
Conseguentemente, vi sarebbe un vuoto normativo circa la possibilità di somministrare alimenti e bevande ai soli alloggiati posto che, per quanto attiene alla Regione Piemonte, la L.R. n. 38/2006, all'art. 8, comma 6, non contempla più detta possibilità che prima era consentita sulla base di una semplice DIA, la quale prescindeva dal rispetto delle disposizioni inerenti gli indirizzi regionali per l'insediamento degli esercizi della somministrazione. Infatti, la lett. b) del comma 6 dell'art. 8 della L.R. 38/2006 è stata abrogata dall’art. 10, comma 1, L.R. 27 luglio 2011, n. 13.
Tuttavia, all'art. 2 della legge regionale si legge: "Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività: ............... di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);
Pertanto, non avendo trovato nelle norme regionali altre disposizioni di riferimento, il vuoto normativo interesserebbe anche la legislazione regionale. E' corretto quanto si qui affermato?
Ora riassumendo e concludendo, la mia domanda è la seguente:
• la L. n. 135/2001 è abrogata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 79/2011, non oggetto di pronuncia di incostituzionalità, per cui trova pacifica applicazione;
• Non vi sono norme regionali che contemplino la possibilità di somministrare alimenti e bevande nelle strutture ricettive, per cui non possiamo rifarci alla legislazione regionale;
talché, proprio per effetto dell'abrogazione della L. n. 135/2001, che non esplica più i propri effetti e principalmente l'abrogazione della L. 217/1983, attuata ai sensi dell'art. 11, non vi può essere riviviscenza di quest'ultima norma citata il cui art. 6 prevede la possibilità intrinseca al titolo abilitante alla ricettività di somministrare ai soli alloggiati?
Se così fosse, il ragionamento operato ci permetterebbe, in assenza di norme regionali che disciplinino la fattispecie in trattazione, consentire la somministrazione ai soli alloggiati sulla base della SCIA ricettiva e relativa NIA sanitaria, senza richiedere, considerato che non è più previsto da alcuna norma, una ulteriore specifica SCIA per abilitare l'imprenditore all'attività di specie.
Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.
Non riesco più a capirci nulla, atteso che ho trovato, per puro caso, una normativa regionale di cui non conoscevo l'esistenza.
Quindi, nel post precedente, ho effettuato una interpretazione assurda e non suffragata dalle disposizioni in vigenti.
Infatti, nella L.R. (Piemonte) n. 3/2015, l'art. 5, al comma 1, recita: " [i]Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina." [/i]
Anche se non mi è troppo chiaro, perché il servizio di bar e ristorazione è riconducibile alle camere o appartamenti, credo che la dizione [i]"con o senza servizio autonomo di cucina"[/i] attenga alla struttura ricettiva in se, talché sarebbe confermato dalla L.R. che gli alberghi possono somministrare agli alloggiati in base alla presentazione della SCIA ricettiva nonché della NIA sanitaria.
Cosa ne pensate?
E’ vero che la riviscenza non opera in via generale e automatica ma laddove si sia determinato un illogico vuoto normativo è ragionevole applicare i principi che sono stati abrogati dalla norma a sua volta, abrogata (o dichiarata illegittima). Nello specifico, essendo venuto meno l’art. 8, comma 2 del d.lgs. 179/2011 sarebbe del tutto contrario ai principi della buona amministrazione reputare preclusa la possibilità della somministrazione agli ospiti da parte degli alberghi (questo sempre che norme regionali non dettino già delle disposizioni che facciano venire meno il problema).
Riporto un passo della Cassazione n. 25551/2007:
[i]...mentre l'abrogazione della disposizione che modifica o sostituisce quella precedente non comporta la sua reviviscenza, tale effetto può invece predicarsi in caso di abrogazione di una disposizione che abbia come contenuto quello di abrogare una disposizione precedente, in tale caso ciò che viene meno è proprio l'effetto abrogativo". Si riconosce quindi che l'abrogazione della norma abrogante comporta la reviviscenza della norma precedentemente abrogata[/i]
Riporto il TAR calabria 717/09:
[i]l'abrogazione di una norma abrogante non fa rivivere la norma da quest'ultima abrogata, salvo che, a seguito dell'abrogazione di una legge ed a causa della mancanza di una nuova e diversa disciplina, una determinata materia non resti, nel suo complesso, del tutto sfornita di regolamentazione[/i]
Per quello che riguarda le questioni amministrative, la SCIA per l’avvio attività alberghiera ex art. 9 della LR Piemonte n. 3/2015 comprende anche i servizi accessori (somministrazione ecc.). Se viene svolta la somministrazione agli ospiti occorrerà anche la notifica sanitaria ex Reg. CE 852/2004.
Se all’interno dell’albergo venisse aperto un vero e proprio ristorante aperto alla generalità delle persone allora occorrerebbe anche la procedura per esercizio commerciale di ristorazione.
Quando la LR 3/2015 citata dice che [i]sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina[/i], è chiaro che nei “servizi accessori” è compresa la somministrazione in sale comuni dentro l’albergo. La Regione ha specificato che è compresa anche l’eventuale somministrazione a domicilio o in camera.
Grazie Mario,
la tua preparazione nell'evidenziare norme e pronunce giurisdizionali,
mi è sempre di indispensabile aiuto a meglio comprendere le casistiche che mi mandano in crisi. E sono tante, direi anche troppe.
Non posso altro che concludere porgendoti un caloroso e amichevole saluto, rinnovandoti, altresì, la mia incommensurata stima.
Beppe