Data: 2011-02-21 09:48:37

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Buongiorno,
ci è stato detto che con la Riforma Brunetta non è possibile conferire incarichi esterni a soggetti che non siano in possesso della Laurea.
E' un informazione vera o no?
un saluto
federico

riferimento id:307

Data: 2011-02-21 14:23:47

Re: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI


Buongiorno,
ci è stato detto che con la Riforma Brunetta non è possibile conferire incarichi esterni a soggetti che non siano in possesso della Laurea.
E' un informazione vera o no?
un saluto
federico
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Il tema degli incarichi è COMPLESSO ma posso sintetizzarti così:
1) in via generale OCCORRE la laurea (ed a volta può non bastare) in quanto requisito necessario ma NON SUFFICIENTE per conferire incarichi
2) in casi eccezionali, per comuni privi di dirigenza, vedi: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-09/incarichi-anche-senza-laurea-080511.shtml?uuid=AYbdyJFC

Il principale riferimento normativo:
[color=red]D.L. 25-6-2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Capo VIII

Piano industriale della pubblica amministrazione

Art. 46.  Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

1.  Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso». (157)
2.  L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3.  L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.». (157)
(157) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.[/color]


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UN COMMENTO:

I tratti salienti della nuova disciplina sono poi stati evidenziati dallo stesso Governo nella circolare n. 02/2008 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella quale si legge: L'art. 46 riscrive nuovamente il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 introducendo significativi correttivi alla disciplina dettata dalla legge Finanziaria 2008. Innanzitutto la norma prevede che per l'affidamento degli incarichi esterni è necessario il possesso, da parte dell'affidatario, di una "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria". Pertanto, mentre secondo la previgente disciplina la specializzazione universitaria costituiva un requisito imprescindibile per il legittimo affidamento dell'incarico, secondo il comma 6 non necessariamente la specializzazione richiesta all'affidatario, comunque comprovata e particolare, scaturisce dalla formazione universitaria. Bisogna quindi valutare caso per caso, in relazione alla tipologia di incarico da affidare, il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l'assoluta inderogabilità del requisito della particolarità della specializzazione medesima. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si introduce, poi, una precisa responsabilità amministrativa per i dirigenti che ricorrono a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o utilizzano i collaboratori come lavoratori subordinati. Per quanto concerne, specificamente, gli Enti Locali, vengono sostituiti i commi 55 e 56 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008. Alla luce di tali modifiche, quindi, viene meno l'obbligo di inserire gli incarichi esterni in uno specifico programma di approvazione del Consiglio, ma si stabilisce che tutti gli incarichi possono essere affidati solo in relazione alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi consiliari, approvati ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000. Pur restando fermo l'obbligo di adottare uno specifico Regolamento di Giunta che definisca i criteri e le modalità procedurali per l'affidamento degli incarichi esterni, non sussiste più l'obbligo di inserire il limite di spesa per gli incarichi autonomi in tale Regolamento; il novellato comma 56, infatti, stabilisce che il limite di spesa annuale dovrà essere fissato nel bilancio preventivo dell'Ente (e dunque il Consiglio interviene specificamente sulla materia degli incarichi in sede di approvazione del Bilancio). Restano ferme le disposizioni concernenti gli adempimenti connessi alla pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione dei provvedimenti di affidamento degli incarichi ai soggetti esterni.

A seguito del citato mutato quadro normativo le sezioni regionali della Corte dei Conti si sono attivate per la verifica degli atti normativi e regolamentari comunali. Interessanti a tal fine le considerazioni della Corte dei Conti (Sezione Regionale di controllo per la Toscana) che si leggono nella Del. n. 81/2008.

"La materia del conferimento degli incarichi esterni ha suscitato l'attenzione del legislatore a più riprese, dapprima con il D.L. n. 168/2004 (convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191), poi con la legge n. 311/2004, quindi con la legge n. 266/2005; da ultimo con la legge finanziaria 2008 che agli artt. 3, commi 18, 54, 55 e seguenti ha cercato di dare una disciplina organica che però, nella concreta applicazione, ha evidenziato alcune criticità determinate dalla formulazione dettata dalla stessa legge, in parte già risolte in base agli orientamenti giurisprudenziali. La Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 nonché i pareri delle Sezioni della Corte hanno rappresentato, nel fornire principi e criteri direttivi, efficaci strumenti per gli enti territoriali ai fini della stesura dei regolamenti.

L'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla citata legge n. 244/2007, prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria in presenza di ben definiti presupposti legittimanti il conferimento. La ripetuta legge n. 244 dispone anche che: a) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui all'art. 89 del TUEL, determini per ciascun ente i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, con definizione del limite massimo della spesa annua per tali incarichi; b) le suddette disposizioni regolamentari siano trasmesse, per estratto, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione. Le finalità contenute nella legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) in materia di affidamento di incarichi esterni e la successiva modifica di cui alla legge n. 133/2008 sono quelle di demandare alla disciplina regolamentare la previsione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in ordine ai " limiti, criteri e modalità per l'affidamento" nonché ai tetti di spesa. Con tali norme il legislatore si rifà in larga parte alla giurisprudenza contabile ed ai principi stabiliti dalla delibera delle Sezioni Riunite n. 6/2005 che ha sottolineato che i presupposti generali definiti dal legislatore vanno esplicitati nei contenuti dei vari ordinamenti interni. Tali presupposti, per espressa previsione del comma 6 ter e per la loro stessa collocazione sistematica (Titolo I del D.Lgs. n. 165/2001 relativo ai principi generali) sono da considerarsi norme di principio e quindi vincolanti anche per i regolamenti degli enti locali.

Il perfezionamento del quadro generale e di quello settoriale, mediante alcune azioni di riassetto è contenuto nell'art. 46 del D.L. n. 112/2008 (come risultante dalla legge di conversione n. 133/2008), che nella specifica materia introduce una serie di modifiche ed innovazioni alla legislazione vigente superando in primis, con l'adozione della locuzione "contratti di collaborazione autonoma" ogni possibile distinzione delle varie tipologie di incarichi (siano essi operativi, di consulenza, di studio, etc..) indipendentemente anche dal tipo di prestazione oggetto degli stessi. Le modifiche introdotte alla legge n. 133/2008, riguardano inoltre i seguenti principali aspetti:

- I soggetti esterni destinati a ricevere gli incarichi, devono possedere particolare e comprovata specializzazione "anche" universitaria, per cui non necessariamente la specializzazione posseduta deve essere di origine universitaria, ma l'ente deve valutare caso per caso, le caratteristiche della formazione e specializzazione da richiedere e motivarne la particolarità valutando gli elementi che comprovano il possesso della medesima, prescindendo della stessa (quale requisito necessario ed imprescindibile richiesto dalla legge n. 244/2007 per il legittimo affidamento dell'incarico) in caso di stipulazione di contratto d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La novità è rappresentata, quindi, dal riferimento a parametri di esperienza dei potenziali incaricati, la cui valutazione dovrà pertanto essere riferita sia all'abilitazione sia al percorso professionale, mentre quest'ultimo dato costituirà l'unico parametro sostanziale per artisti (e simili) ed artigiani, al fine di poter accertare per gli stessi l'esperienza maturata nel settore.

- La sostituzione dell'art. 3, comma 55 della legge finanziaria 2008 comporta che "la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possa avvenire, con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267." In tal modo gli enti, nel caso di incarichi esterni, purché riferibili all'assetto istituzionale degli enti, possono procedere secondo le procedure di legge, mentre il richiesto inserimento nel programma del Consiglio Comunale è preteso dal legislatore soltanto per particolari profili di attività di carattere sperimentale e innovativo che le pubbliche amministrazioni sono spesso chiamate a sviluppare in relazione a particolari specificità. La nuova formulazione non distingue più tra incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e consulenze, ma sintetizza le linee di acquisizione esterna di prestazioni professionali qualificate nella locuzione "contratti di collaborazione autonoma", determinando comunque la necessità della coerenza delle stesse con le attività istituzionali stabilite dalla legge (quindi riferibili all'assetto funzionale degli Enti locali) e con le attività previste in specifico programma approvato dal Consiglio. Rimane ferma comunque la necessità, secondo le disposizioni contenute nel TUEL, dell'intervento del Consiglio che individui preventivamente i criteri per l'esercizio del potere normativo della Giunta ai sensi degli artt. 42 comma 2 lett. a) e 48 comma 3 TUEL, così come evidenziato anche dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nei criteri interpretativi in materia enucleati nell'adunanza del 14/03/08.

- Il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo e quindi viene meno l'obbligo di inserimento dello stesso nell'ambito dello strumento regolamentare. La precisazione dello strumento indicativo della spesa per gli incarichi viene pertanto più propriamente individuato nel bilancio preventivo, nell'intento del legislatore di assicurare il contenimento della spesa. Già in passato la Circolare Ministero della Funzione Pubblica n. 2/2008 aveva già chiarito che l'intento del legislatore è quello di assicurare il contenimento della spesa, con la fissazione di un limite massimo annuo da applicare a tutte le forme di collaborazione, e che a tale limite è necessario riferirsi, con la necessità di uniformare i bilanci di previsione.

Con la deliberazione n. 38/2008 del 12 giugno, questa Sezione ha pertanto stabilito che l'esito delle verifiche sulla congruità e completezza degli estratti regolamentari assuma forme analoghe a quelle dei pareri espressi per casi singoli, ovvero per più enti accomunati eventualmente da identità di segnalazione, da trasmettere, senza obblighi di contraddittorio, al Consiglio delle autonomie locali ed agli organi elettivi degli enti interessati, oltre che alle rispettive Giunte ed al Presidente del Consiglio regionale della Toscana, per gli eventuali riflessi sull'attività legislativa. L'adozione della deliberazione della Sezione n. 38/2008 sopra citata è avvenuta in vigenza delle norme contenute nella legge finanziaria 2008. In seguito è stato emanato il D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/08 che, intervenendo nella specifica materia con l'art. 46, apporta modifiche alla disciplina degli incarichi; pertanto, gli estratti dei regolamenti di organizzazione trasmessi dagli enti locali, nel frattempo sottoposti ad istruttoria dalla Corte, possono essere soggetti a modifiche ed integrazioni, senza peraltro comportare il rinvio degli stessi alla Sezione.

Ritenuto altresì che il presente parere venga espresso dalla Sezione nell'esercizio della funzione consultiva, quale ulteriore forma di collaborazione con il mondo delle autonomie locali toscane, nei confronti dell'intera platea degli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane e le unioni di comuni), stante il dettato dell'art.3, comma 56 della legge finanziaria 2008 che espressamente fa riferimento all'art. 89 e, quindi, a tutti gli enti locali il cui ambito di applicazione risulta definito dall'art. 2 del TUEL.

Le verifiche della Sezione, il cui esito è schematicamente riassunto in apposite schede, hanno riguardato il corretto recepimento in sede regolamentare dei presupposti generali per il conferimento degli incarichi, nonché l'indicazione del budget di spesa, con l'esplicitazione di apposite raccomandazioni o suggerimenti, nel caso in cui i contenuti non siano conformi alla vigente legislazione contenuta nell'art.46 della legge n. 133/2008. Resta comunque ferma la possibilità di esaminare singoli e concreti atti di conferimento di incarichi, valutandone l'impatto della spesa sugli equilibri e la coerenza con criteri di sana gestione, nei soli confronti di enti soggetti a programmate istruttorie di controllo, in coerenza con precisazioni della Corte costituzionale in merito".[/color]

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Data: 2011-02-21 18:56:13

Re: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI


Buongiorno,
ci è stato detto che con la Riforma Brunetta non è possibile conferire incarichi esterni a soggetti che non siano in possesso della Laurea.
E' un informazione vera o no?
un saluto
federico
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Un approfondimento ulteriore:
Consulenze esterne: solo se esulano dalle competenze del personale
Fonte:  http://www.altalex.com/index.php?idnot=13116

riferimento id:307

Data: 2011-02-22 11:21:10

Re: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Grazie mille e anche di più..

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