Data: 2015-12-09 06:42:32

Processo amm.vo: no integrazione contraddittorio se ricorso palesemente infondat

Processo amministrativo: no all'integrazione del contraddittorio se il ricorso è palesemente infondato

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I riflessi del principio di non aggravio è ragionevole durata del processo nella sentenza del 7.12.2015 n. 5571.

[b]L’art. 49 del codice del processo amministrativo, stabilisce che “1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.[/b]

2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.

3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.

Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.

4.I soggetti nei cui confronti e' integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.”.

[b]Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nella sentenza del 7 dicembre 2015 n. 5571 ha affermato che la sopra riportata disposizione è espressiva del principio di non aggravio del processo, e direttamente connessa alla prescrizione di cui all’ar. 111 della Costituzione in punto di ragionevole durata del processo. [/b]

Ad avviso del Collegio tale disposizione si applica anche in appello con la conseguenza che nel processo amministrativo di primo e di secondo grado non deve disporsi l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è palesemente infondato.

È, infatti, aderente ai principi di accelerazione e di concentrazione processuale evitare l'inutile protrarsi del processo medesimo mediante l'imposizione d'incombenti intuitivamente inutili rispetto ad un esito che le risultanze già acquisite consentono di definire sfavorevole per le tesi della parte ricorrente.

Fonte: Consiglio di Stato

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/dicembre/1449579983462.html

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