Salve a tutti,
insieme ad un mio amico abbiamo affittato un locale (Roma, zona Piazza Bologna) con lo scopo di aprire una ASD. Abbiamo conoscenze minime a riguardo e, per colmare le nostre mancanze, ci siamo rivolti a numerose "figure" (commercialisti, consulenti, agenzia delle entrate, municipio ecc. ecc.) ma nessuno ha saputo darci risposte adeguate o comunque esaustive.
I nostri dubbi sono questi:
1. Stiamo per far partire i lavori di ristrutturazione del locale. Nessuno ha saputo dirci se servono permessi o concessioni di qualsivoglia natura e per adesso siamo bloccati. Abbiamo dei criteri o delle leggi da dover rispettare?
2. Ci hanno detto (in modo del tutto poco certo) che ci serviranno i permessi della ASL per quanto riguarda il bagno per i disabili e l'impianto di aspirazione/condizionamento. Sono stato alla ASL della mia zona e appena ho detto ASD sono andati nel pallone. Ho dei criteri da rispettare?
3. In generale quando parlo di ASD le persone si impanicano. Se non è un'attività commerciale è come se vigesse l'ignoranza più assoluta. Mi dite tutto quello che dovrei fare, avere, compilare, pagare, spedire per aprire essendo nella legalità al 100%?
Grazie a quanti interverranno.
Le risposte certe non esistono perché andrai a fare un’attività che non è ben definita da nessuna legge.
Se metti su un’associazione non aperta al pubblico, senza insegna dove i pochi associati si ritrovano per condividere una passione comune, allora siamo fuori dal “pubblico esercizio” e quindi dalla necessità dell’applicazione di tutte quelle norme di carattere pubblicistico: abbattimento barriere architettoniche, ecc.
Se è così puoi limitarti ad una verifica della compatibilità della destinazione d’uso del fabbricato. Rammenta che solo le associazioni di promozione sociale hanno la compatibilità generale con tutte le destinazioni d’uso. Naturalmente, in ogni caso, il fabbricato deve possedere l’agibilità. In sintesi hai bisogno di un geometra di fiducia che verifica queste cose.
Se l’intenzione è quella di aprire una palestra aperta al pubblico (nel senso che passo di lì, vedo l’insegna ed entro a fare la tessera come fosse un biglietto mensile, annuale ecc.) allora è rilevante il carattere di “esercizio aperto al pubblico” e quindi si applica la normativa sulle palestre che nella regione Lazio non è stata ancora attuata (c’è la legge 15/2002 ma non mi risulta che sia stato dettato il regolamento previsto all’art. 34). In assenza di regolamenti si applica comunque una SCIA ai sensi dell'art. 34 ciatato ma i requisiti dei locali sono quelli generali del d.lgs. n. 81/2008. Magari senti se esiste un regolamento comunale.
Nel caso di palestra vedi anche la prevenzione incendi: DPR 151/2011, voce 65 dell’allegato 1 allo stesso.
vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18762.msg35304#msg35304
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26176.msg49470#msg49470
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28849.msg54535#msg54535
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28925.msg54664#msg54664
Se fate una ASD e la volete riconoscere al CONI allora vedi qua:
http://www.aics.it/?page_id=1510
e qua
http://pareri.coni.it/quadro_normativo.pdf
Grazie 1000. Le tue informazioni mi sono tornate estremamente utili. Peccato che ci sia così tanta incompetenza nelle amministrazioni pubbliche.
riferimento id:30652Buongiorno
sarei interessato anch'io all'argomento. Nel mio caso dovrei una APS dovrebbe aprire una sede in un locale C/2 e in un locale C/6 e C/3, privo di somministrazione. E' necessaria comunque la SCIA ? e il nulla osta asl? Cosa dovrei fare?
Grazie
Non posso che rimandarti alle cose già dette.
Tieni presente che le APS sono comatibili con qualsiasi destinazione.
[i]legge 7 dicembre 2000, n. 383 - "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
Art. 32 - Strutture per lo svolgimento delle attività sociali
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica[/i]
Quindi, se il fabbricato è dotato di agibilità generale e non è, nei fatti, un locale aperto al pubblico, allora la situazione dovrebbe essere ok