Data: 2015-12-08 09:05:38

ESTIRPAZIONE VIGNETI per motivi sanitari e fitosanitari - DM

ESTIRPAZIONE VIGNETI per motivi sanitari e fitosanitari - DM

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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 ottobre 2015
[b]Disposizioni  nazionali  di  attuazione  dei  Regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  (CE)  n.  555/08
della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del  reimpianto
di vigneti a seguito  di  un'estirpazione  obbligatoria  per  ragioni
sanitarie  e  fitosanitarie,  nell'ambito  della  misura  della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. (15A09185) [/b]
(GU n.285 del 7-12-2015)



                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                      ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni"  e  in  particolare  l'art.  4,  riguardante  la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto  svolgimento  delle  attivita'
amministrative;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
  Visto, in particolare, l'art.  46,  paragrafo  3,  lettera  c)  del
regolamento  (UE)  1308/2013  che  prevede,  tra  le  modalita'  di
realizzazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti, il reimpianto a seguito  di  estirpazione  obbligatoria  per
ragioni sanitarie e fitosanitarie;
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, e successive modifiche recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio;
  Visto, in particolare, l'art. 6-bis del regolamento (CE) n.  555/08
cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento  delegato  (UE)  n.
612/2014 dell'11 marzo 2014;
  Vista la direttiva del  Consiglio  2000/29/CE  dell'8  maggio  2000
concernente  "misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modifiche;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
"Attuazione della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  dicembre  2013,  n.  15938,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo  2014,  recante
disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n.  1234/07
del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto  riguarda
l'applicazione della misura della  ristrutturazione  e  riconversione
dei vigneti;
  Visto  il  programma  nazionale  di  sostegno  per  il  settore
vitivinicolo relativo alla  programmazione  2014/2018,  inviato  alla
Commissione UE il 1° marzo 2013;
  Visto il decreto ministeriale  26  luglio  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai  termini
e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n 16 del 21  gennaio  2011  recante  "Disposizioni
applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  relativo
alla tutela  delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  dei  vini,  per  quanto  concerne  la  disciplina  dello
schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";
  Ritenuto necessario dare attuazione alle  disposizioni  comunitarie
di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2014 e  (CE)  n.  555/08
per quanto riguarda le modalita' di applicazione della  misura  della
riconversione e  ristrutturazione  dei  vigneti,  relativamente  alla
sottomisura del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per
ragioni fitosanitarie;
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
espressa nella seduta del 24 settembre 2015;

                              Decreta:

                              Art. 1


                      Ambito di applicazione

  1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, lettera c)  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 citato in premessa, con il presente decreto vengono
stabilite le modalita' applicative della sottomisura  del  reimpianto
del  vigneto  a  seguito  di  estirpazione  obbligatoria  per  motivi
fitosanitari, di cui all'art. 6-bis del regolamento (CE)  n.  555/08,
nell'ambito della misura della ristrutturazione e  riconversione  dei
vigneti.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    - Ministero: il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali - Dipartimento delle politiche europee e  internazionali  e
dello  sviluppo  rurale  -  Direzione  generale  delle  Politiche
Internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VII - Via XX settembre n.
20, 00187 Roma;
    - Agea: Agea coordinamento;
    - Organismo pagatore: l'Organismo pagatore competente;
    - Regioni: le  Regioni  e  le  Provincie  autonome  di  Trento  e
Bolzano;
    - Autorita' competente: il  Servizio  fitosanitario  nazionale  e
regionale di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 214/05;
    - Produttori: le persone fisiche  e/o  giuridiche  che  conducono
vigneti  con  varieta'  di  uve  da  vino  che  abbiano  ricevuto  un
provvedimento  di  estirpo  obbligatorio  da  parte  dell'Autorita'
competente;
    - Misura della ristrutturazione: la misura della ristrutturazione
e riconversione dei vigneti;
    - Sottomisura del reimpianto: il reimpianto del vigneto a seguito
di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari;
    - Infestazione: Processo  di  deperimento  causato  da  organismi
nocivi da quarantena di cui alla direttiva  2000/29/CE  e  successive
modifiche;
    - Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13;
    - Regolamento applicativo: il Regolamento (CE) n. 555/08.
                              Art. 3


                        Quadro finanziario

  1. A decorrere dalla campagna 2015/2016 per il finanziamento  della
sottomisura del reimpianto e' assegnata la  percentuale  massima  del
15% dei fondi  assegnati  annualmente  alla  Regione  per  la  misura
ristrutturazione.
  2. Qualora non utilizzati, i fondi di cui al comma 1 sono destinati
prioritariamente  al  finanziamento  delle  normali  operazioni  di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui  all'art.  4  del
decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
                              Art. 4


          Descrizione della misura e requisiti oggettivi

  1. La sottomisura del  reimpianto  consiste  nel  reimpianto  della
stessa  superfice,  o  di  una  superficie  equivalente,  oggetto  di
estirpazione  obbligatoria  a  seguito  di  infestazione  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto.
  2. Il reimpianto e' effettuato unicamente con varieta'  di  uve  da
vino comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e
classificate dalle Regioni in conformita' all'accordo tra il Ministro
delle politiche agricole e forestali  e  le  regioni  e  le  province
autonome del 25 luglio 2002.
  3. Il reimpianto e' effettuato anche con varieta' diverse da quelle
estirpate  ed  avviene  entro  i  termini  prescritti  dall'art.  7,
paragrafo 1, lettera a) del Regolamento  applicativo  e  dall'art.  4
comma 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
                              Art. 5


                Modalita' di attuazione della misura

  1. I produttori accedono alla sottomisura  del  reimpianto  solo  a
seguito di un  provvedimento  di  estirpazione  obbligatoria  emanato
dall'Autorita' competente.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene, almeno, i  seguenti
elementi:
    - L'indicazione del produttore destinatario del provvedimento  di
estirpazione obbligatoria;
    - L'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la
superficie  vitata  oggetto  del  provvedimento  di  estirpazione
obbligatoria;
    - La  localizzazione  della  o  delle  superfici  vitate  colpite
dall'infestazione  oggetto  del  provvedimento  di  estirpazione
obbligatoria;
    -  L'indicazione  dell'esatta  superficie  vitata,  espressa  in
ettari, interessata dal provvedimento;
    - I termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria;
  3. Il provvedimento di cui al presente articolo e'  trasmesso  agli
uffici  competenti  per  l'accoglimento  delle  domande    della
ristrutturazione  e  riconversione  vigneti  e  per  conoscenza  al
Ministero contestualmente alla sua adozione.
  4. La  documentazione  attestante  le  infestazioni  e'  conservata
presso le regioni e tenuta a disposizione  dei  competenti  organismi
comunitari e nazionali.
                              Art. 6


                      Definizione del sostegno

  1. L'aiuto,  di  cui  all'art.  46,  paragrafo  3,  lettera  c  del
regolamento,  non  supera  il  50%  della  somma  dei  costi  diretti
sostenuti per il reimpianto. Tale importo e'  elevato  al  75%  nelle
regioni classificate come meno sviluppate  a  norma  del  regolamento
(UE) n. 1303/2013.
  2. Non e' riconosciuta  alcuna  compensazione  finanziaria  per  le
perdite di reddito ne' per le operazioni di estirpazione.
  3. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore  direttamente  ai
produttori in regola con le norme comunitarie nazionali  e  regionali
vigenti.
                              Art. 7


                Presentazione della domanda di aiuto

  1. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore  presenta  la  domanda
all'Organismo pagatore competente, secondo i termini e  le  modalita'
indicati all'art. 9 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
  2. Alla domanda e' allegata copia del provvedimento di cui all'art.
5.
                              Art. 8


                              Controlli

  1. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore  sulla  base
di modalita' stabilite da Agea, sentite le  regioni  interessate,  in
conformita' alle disposizioni comunitarie ed a quelle  contenute  nel
decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
  2. Il controllo verifica:
    a) l'esecuzione della  prescrizione  del  Servizio  fitosanitario
regionale  competente  per  territorio  recante  l'obbligo    di
estirpazione;
    b)  l'effettuazione  del  reimpianto  secondo  quanto  stabilito
all'art. 4;
    c) il possesso dei giustificativi  di  spesa  relativi  ai  costi
sostenuti, con il  dettaglio  dell'eventuale  esecuzione  dei  lavori
effettuati in economia.
                              Art. 9


                        Disposizioni finali

  1. Le regioni,  gli  organismi  pagatori  e  l'Agea  comunicano  al
Ministero gli elementi per  la  gestione  ed  il  monitoraggio  della
misura.
  2. L'allegato 1 al presente decreto e' modificato dal Ministero con
proprio provvedimento adottato sentite le  regioni,  senza  adire  la
Conferenza Stato-Regioni.
  3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rimanda alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
  Il presente decreto e' pubblicato sul sito del Ministero, trasmesso
all'Organo di controllo per la registrazione ed e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 21 ottobre 2015

                                                Il Ministro: Martina


Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4055

                                                          Allegato 1

    Flavescenza dorata

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