ESTIRPAZIONE VIGNETI per motivi sanitari e fitosanitari - DM
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 ottobre 2015
[b]Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08
della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto
di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni
sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. (15A09185) [/b]
(GU n.285 del 7-12-2015)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni" e in particolare l'art. 4, riguardante la
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita'
amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 46, paragrafo 3, lettera c) del
regolamento (UE) 1308/2013 che prevede, tra le modalita' di
realizzazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti, il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per
ragioni sanitarie e fitosanitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27
giugno 2008, e successive modifiche recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 6-bis del regolamento (CE) n. 555/08
cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento delegato (UE) n.
612/2014 dell'11 marzo 2014;
Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000
concernente "misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante
"Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15938,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014, recante
disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07
del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda
l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione
dei vigneti;
Visto il programma nazionale di sostegno per il settore
vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla
Commissione UE il 1° marzo 2013;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini
e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni
applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo
alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello
schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie
di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2014 e (CE) n. 555/08
per quanto riguarda le modalita' di applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti, relativamente alla
sottomisura del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per
ragioni fitosanitarie;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
espressa nella seduta del 24 settembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento
(UE) n. 1308/2013 citato in premessa, con il presente decreto vengono
stabilite le modalita' applicative della sottomisura del reimpianto
del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi
fitosanitari, di cui all'art. 6-bis del regolamento (CE) n. 555/08,
nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale - Direzione generale delle Politiche
Internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VII - Via XX settembre n.
20, 00187 Roma;
- Agea: Agea coordinamento;
- Organismo pagatore: l'Organismo pagatore competente;
- Regioni: le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano;
- Autorita' competente: il Servizio fitosanitario nazionale e
regionale di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 214/05;
- Produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono
vigneti con varieta' di uve da vino che abbiano ricevuto un
provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorita'
competente;
- Misura della ristrutturazione: la misura della ristrutturazione
e riconversione dei vigneti;
- Sottomisura del reimpianto: il reimpianto del vigneto a seguito
di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari;
- Infestazione: Processo di deperimento causato da organismi
nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE e successive
modifiche;
- Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13;
- Regolamento applicativo: il Regolamento (CE) n. 555/08.
Art. 3
Quadro finanziario
1. A decorrere dalla campagna 2015/2016 per il finanziamento della
sottomisura del reimpianto e' assegnata la percentuale massima del
15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione per la misura
ristrutturazione.
2. Qualora non utilizzati, i fondi di cui al comma 1 sono destinati
prioritariamente al finanziamento delle normali operazioni di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'art. 4 del
decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
Art. 4
Descrizione della misura e requisiti oggettivi
1. La sottomisura del reimpianto consiste nel reimpianto della
stessa superfice, o di una superficie equivalente, oggetto di
estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione di cui
all'allegato 1 al presente decreto.
2. Il reimpianto e' effettuato unicamente con varieta' di uve da
vino comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e
classificate dalle Regioni in conformita' all'accordo tra il Ministro
delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province
autonome del 25 luglio 2002.
3. Il reimpianto e' effettuato anche con varieta' diverse da quelle
estirpate ed avviene entro i termini prescritti dall'art. 7,
paragrafo 1, lettera a) del Regolamento applicativo e dall'art. 4
comma 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
Art. 5
Modalita' di attuazione della misura
1. I produttori accedono alla sottomisura del reimpianto solo a
seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato
dall'Autorita' competente.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene, almeno, i seguenti
elementi:
- L'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di
estirpazione obbligatoria;
- L'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la
superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione
obbligatoria;
- La localizzazione della o delle superfici vitate colpite
dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione
obbligatoria;
- L'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in
ettari, interessata dal provvedimento;
- I termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria;
3. Il provvedimento di cui al presente articolo e' trasmesso agli
uffici competenti per l'accoglimento delle domande della
ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al
Ministero contestualmente alla sua adozione.
4. La documentazione attestante le infestazioni e' conservata
presso le regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi
comunitari e nazionali.
Art. 6
Definizione del sostegno
1. L'aiuto, di cui all'art. 46, paragrafo 3, lettera c del
regolamento, non supera il 50% della somma dei costi diretti
sostenuti per il reimpianto. Tale importo e' elevato al 75% nelle
regioni classificate come meno sviluppate a norma del regolamento
(UE) n. 1303/2013.
2. Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le
perdite di reddito ne' per le operazioni di estirpazione.
3. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore direttamente ai
produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali
vigenti.
Art. 7
Presentazione della domanda di aiuto
1. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda
all'Organismo pagatore competente, secondo i termini e le modalita'
indicati all'art. 9 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
2. Alla domanda e' allegata copia del provvedimento di cui all'art.
5.
Art. 8
Controlli
1. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore sulla base
di modalita' stabilite da Agea, sentite le regioni interessate, in
conformita' alle disposizioni comunitarie ed a quelle contenute nel
decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
2. Il controllo verifica:
a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario
regionale competente per territorio recante l'obbligo di
estirpazione;
b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito
all'art. 4;
c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi
sostenuti, con il dettaglio dell'eventuale esecuzione dei lavori
effettuati in economia.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Le regioni, gli organismi pagatori e l'Agea comunicano al
Ministero gli elementi per la gestione ed il monitoraggio della
misura.
2. L'allegato 1 al presente decreto e' modificato dal Ministero con
proprio provvedimento adottato sentite le regioni, senza adire la
Conferenza Stato-Regioni.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rimanda alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito del Ministero, trasmesso
all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2015
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4055
Allegato 1
Flavescenza dorata