La vidimazione del registro degli stupefacenti è di competenza dell'autorità sanitaria locale ossia il Sindaco o suo delegato.
Per "suo delegato" si puo' intendere anche il Funzionario/Responsabile di Area competente?
La vidimazione del registro degli stupefacenti è di competenza dell'autorità sanitaria locale ossia il Sindaco o suo delegato.
Per "suo delegato" si puo' intendere anche il Funzionario/Responsabile di Area competente?
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CERTO, per quelli di competenza comunale è legittima la delega da parte del sindaco a dipendente specificamente individuato.
Ai sensi della Circolare Ministero della Salute DGSA 21123-P-26/11/2010 la vidimazione del registro di carico e scarico di sostanze stupefacenti sono divisi tra quelli previsti dall'art. 60 e quelli previsti dall'art 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309.
I primi devono essere vidimati e firmati dall'ASL territorialmente competente, i secondi devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria competente, quindi il Sindaco.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
[b] Art. 42
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n.
162 art. 10, comma 1)
((Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di
sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi)) [/b]
((1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori
sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive
dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per
l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali
esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi
di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi
nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'articolo
14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o
al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse
alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono
una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento.))
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti
medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti
per le normali necessita' e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500. (28) ((29))
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma
1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali
acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali
stessi. (28) ((29))
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorita' sanitaria locale.
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AGGIORNAMENTO (28)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25
febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica
della rubrica e dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo).
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L.
16 maggio 2014, n. 79, ha disposto (con l'art. 1, comma 12, lettera
c)) che al comma 2 del presente articolo "le parole: «delle predette
preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti
medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12, lettera d)) che al
comma 3 del presente articolo "le parole: «delle preparazioni
acquistate» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali
acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali stessi»".
[b] Art. 60
(( (Registro di entrata e uscita). )) [/b]
((1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze
e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e'
iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna,
abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione
numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza
il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o
medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal
responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo
delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della
autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle
pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da
parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per
la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto
termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate
all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
Lo stesso termine e' ridotto a due anni per le farmacie aperte al
pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i
titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il
registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima
registrazione.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle
farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate al commercio
all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di
cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le
modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla
dispensazione.
3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e
private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle
aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico
dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C,
prevista dall'articolo 14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli
predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da
un numero di pagine adeguato alla quantita' di stupefacenti
normalmente detenuti e movimentati.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero
della salute stabilisce con proprio decreto le modalita' di
registrazione su supporto informatico della movimentazione delle
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo
14.
6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal
responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data
dell'ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e'
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile
e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali,
sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere
alla direzione sanitaria.))
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AGGIORNAMENTO (28)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25
febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica
del presente articolo).
Vedi anche:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29246.0