Data: 2015-12-07 14:30:24

REGISTRO DEGLI STUPEFACENTI NEGLI AMBULATORI VETERINARI

La vidimazione del registro degli stupefacenti è di competenza dell'autorità sanitaria locale ossia il Sindaco o suo delegato.
Per "suo delegato" si puo' intendere anche il Funzionario/Responsabile di Area competente?

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Data: 2015-12-07 16:01:07

Re:REGISTRO DEGLI STUPEFACENTI NEGLI AMBULATORI VETERINARI


La vidimazione del registro degli stupefacenti è di competenza dell'autorità sanitaria locale ossia il Sindaco o suo delegato.
Per "suo delegato" si puo' intendere anche il Funzionario/Responsabile di Area competente?
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CERTO, per quelli di competenza comunale è legittima la delega da parte del sindaco a dipendente specificamente individuato.

Ai sensi della Circolare Ministero della Salute DGSA 21123-P-26/11/2010  la vidimazione del registro di carico e scarico di sostanze stupefacenti sono divisi tra quelli previsti dall'art. 60 e quelli previsti dall'art 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309.
I primi devono essere vidimati e firmati dall'ASL territorialmente competente, i secondi devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria competente, quindi il Sindaco.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

[b] Art. 42
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno  1990,  n.
                        162 art. 10, comma 1)
((Acquisto di  medicinali  a  base  di  sostanze  stupefacenti  e  di
        sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi)) [/b]

  ((1. I  medici  chirurghi  ed  i  medici  veterinari,  i  direttori
sanitari o responsabili di ospedali, case di cura  in  genere,  prive
dell'unita' operativa  di  farmacia,  e  titolari  di  gabinetto  per
l'esercizio delle  professioni  sanitarie  qualora,  per  le  normali
esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi
di medicinali a base di sostanze stupefacenti o  psicotrope  compresi
nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di  cui  all'articolo
14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia  o
al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane  per
documentazione al richiedente; le altre  due  devono  essere  rimesse
alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono
una per  il  proprio  discarico  e  trasmettono  l'altra  all'azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento.))
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'acquisto  dei  predetti
medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti
per le normali necessita' e' punito con  la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500. (28) ((29))
  3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al  comma
1 debbono tenere un registro  di  carico  e  scarico  dei  medicinali
acquistati, nel quale devono  specificare  l'impiego  dei  medicinali
stessi. (28) ((29))
  4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorita' sanitaria locale.

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AGGIORNAMENTO (28)
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  12  -  25
febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4-vicies  ter    del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto  la  modifica
della rubrica e dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo).
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
  Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L.
16 maggio 2014, n. 79, ha disposto (con l'art. 1, comma  12,  lettera
c)) che al comma 2 del presente articolo "le parole: «delle  predette
preparazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  predetti
medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un  milione»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»".
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12,  lettera  d))  che  al
comma  3  del  presente  articolo  "le  parole:  «delle  preparazioni
acquistate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  medicinali
acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono  sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali stessi»".

  [b]                Art. 60
                (( (Registro di entrata e uscita). )) [/b]

  ((1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze
e di medicinali di cui alle tabelle  previste  dall'articolo  14,  e'
iscritto in un registro speciale  nel  quale,  senza  alcuna  lacuna,
abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione
numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in  evidenza
il  movimento  di  entrata  e  di  uscita  delle  stesse  sostanze  o
medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in  ogni  pagina  dal
responsabile  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  o  da  un  suo
delegato  che  riporta  nella  prima  pagina  gli  estremi  della
autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima  il  numero  delle
pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da
parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione,  per
la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima  registrazione.  Detto
termine  e'  ridotto  a  cinque  anni  per  le  officine  autorizzate
all'impiego e per le imprese autorizzate al  commercio  all'ingrosso.
Lo stesso termine e' ridotto a due anni per  le  farmacie  aperte  al
pubblico e per le farmacie ospedaliere.  I  direttori  sanitari  e  i
titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano  il
registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima
registrazione.
  2. I  responsabili  delle  farmacie  aperte  al  pubblico  e  delle
farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate  al  commercio
all'ingrosso riportano sul registro il movimento  dei  medicinali  di
cui alla tabella dei  medicinali,  sezioni  A,  B  e  C,  secondo  le
modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore  dalla
dispensazione.
  3. Le  unita'  operative  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e
private, nonche' le unita' operative dei servizi  territoriali  delle
aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e  scarico
dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e  C,
prevista dall'articolo 14.
  4. I registri di cui ai commi  1  e  3  sono  conformi  ai  modelli
predisposti dal Ministero della salute e possono essere  composti  da
un  numero  di  pagine  adeguato  alla  quantita'  di  stupefacenti
normalmente detenuti e movimentati.
  5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3,  il  Ministero
della  salute  stabilisce  con  proprio  decreto  le  modalita'  di
registrazione su  supporto  informatico  della  movimentazione  delle
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste  dall'articolo
14.
  6. Il registro  di  cui  al  comma  3  e'  vidimato  dal  direttore
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il  registro  e'  conservato,  in  ciascuna  unita'  operativa,  dal
responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla  data
dell'ultima registrazione.
  7.  Il  dirigente  medico  preposto  all'unita'  operativa  e'
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile
e quella reale dei medicinali di cui  alla  tabella  dei  medicinali,
sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
  8. Il  direttore  responsabile  del  servizio  farmaceutico  compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto di cui al comma 3 e redige apposito  verbale  da  trasmettere
alla direzione sanitaria.))

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AGGIORNAMENTO (28)
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  12  -  25
febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4-vicies  ter    del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto  la  modifica
del presente articolo).


Vedi anche:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29246.0

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