Data: 2015-12-06 09:30:16

SEGRETO DI STATO - nuova disciplina amministrativa DPCM 6/11/2015

SEGRETO DI STATO - nuova disciplina amministrativa DPCM 6/11/2015

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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2015 [/b]
[b]Disposizioni per la tutela amministrativa  del  segreto  di  Stato  e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva. (Decreto n.[/b]
5/2015). (15A08535)
(GU n.284 del 5-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 65)
Capo I
PRINCIPI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»;
  Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1°
agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti: Accordo tra gli Stati  membri
per la tutela  della  sicurezza  delle  informazioni,  approvato  dal
Consiglio del Nord  Atlantico  in  data  21  giugno  1996;  Documento
C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico  in  data
26 marzo 2002;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
aprile 2002, recante  «Schema  nazionale  per  la  valutazione  e  la
certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai
fini della tutela delle  informazioni  classificate,  concernenti  la
sicurezza interna ed esterna dello Stato», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002;
  Vista la decisione del Consiglio europeo,  n.  2013/488/UE  del  23
settembre  2013  sulle  norme  di  sicurezza  per  proteggere  le
informazioni classificate UE;
  Vista la decisione della Commissione europea  2015/444/UE,  Euratom
del 13  marzo  2015  sulle  norme  di  sicurezza  per  proteggere  le
informazioni classificate UE;
  Visto il regolamento n. 1049/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso  del  pubblico  ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
  Visto l'accordo interistituzionale del  20  novembre  2002  tra  il
Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da  parte  del
Parlamento europeo alle  informazioni  sensibili  del  Consiglio  nel
settore della politica di sicurezza e di difesa;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile
2008, recante «Criteri  per  l'individuazione  delle  notizie,  delle
informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle  cose
e dei luoghi suscettibili di essere oggetto  di  segreto  di  Stato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
giugno 2009, n. 7, recante «Determinazione  dell'ambito  dei  singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con  potere  di  classifica,  dei
criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica  nonche'
dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di  interesse  per
la sicurezza della Repubblica», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 154 del 6 luglio 2009;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
luglio 2011, recante «Disposizioni per la tutela  amministrativa  del
segreto di Stato e delle informazioni classificate», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012, n. 1, e ss.mm.ii.,  recante  «Regolamento  disciplinante
l'organizzazione ed il funzionamento degli archivi del  DIS,  AISE  e
AISI», pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta  Ufficiale  n.  178
del 1° agosto 2012;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
ottobre 2012, n. 2, recante, nella parte II, «Accertamento preventivo
per il  rilascio  del  Nulla  Osta  di  Sicurezza»,  pubblicato,  per
comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012;
  Visto  l'accordo  interistituzionale  del  12  marzo  2014  tra  il
Parlamento europeo e  il  Consiglio  relativo  alla  trasmissione  al
Parlamento europeo e al trattamento da parte  di  quest'ultimo  delle
informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie  che  non
rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune;
  Visto l'art. 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che consente  al
Presidente del Consiglio dei ministri di delegare le funzioni che non
sono ad esso  attribuite  in  via  esclusiva  ad  un  Ministro  senza
portafoglio o a un Sottosegretario di  Stato,  denominati  «Autorita'
delegata»;
  Visto l'art. 43, della legge 3 agosto 2007, n.  124,  che  consente
l'adozione di regolamenti in deroga alle  disposizioni  dell'art.  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ss.mm.ii. e, dunque, in assenza
del parere del Consiglio di Stato;
  Visto l'art. 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007,  n.
124, cosi' come modificato con decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede  che  il
Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza  assicura
l'attuazione  delle  disposizioni  impartite  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con apposito  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2 della medesima legge 3 agosto 2007, n.  124,  ai
fini della  tutela  amministrativa  del  segreto  di  Stato  e  delle
classifiche di segretezza, vigilando  altresi'  sulla  loro  corretta
applicazione;
  Ravvisata  l'esigenza  di  armonizzare  ed  integrare  le  vigenti
disposizioni  che  disciplinano  la  protezione  e  la  tutela
amministrativa delle informazioni  coperte  da  segreto  di  Stato  e
quelle classificate con  le  disposizioni  normative  in  materia  di
contratti pubblici,  antimafia,  prevenzione  alla  corruzione  e  di
tutela delle attivita' strategiche di rilevanza nazionale intervenute
successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, n. 4;
  Acquisito il parere del  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
della Repubblica;
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica;

                            A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) "legge",  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    b) "Sicurezza delle informazioni", la salvaguardia e la  continua
e completa protezione delle informazioni classificate,  a  diffusione
esclusiva o coperte da segreto di  Stato,  attraverso  l'adozione  di
norme e procedure, organizzative  ed  esecutive,  nei  settori  delle
abilitazioni di sicurezza, della sicurezza fisica,  della  tecnologia
delle informazioni e delle comunicazioni;
    c) "Autorita' nazionale per la sicurezza"  (ANS),  il  Presidente
del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle  funzioni  di  tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate
o a diffusione esclusiva;
    d) "Autorita' delegata",  il  Ministro  senza  portafoglio  o  il
Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ai sensi dell'art. 3 della legge;
    e) "Organizzazione  nazionale  di  sicurezza",  il  complesso  di
Organi, Uffici, unita' amministrative, organizzative, produttive o di
servizio della Pubblica  amministrazione  e  di  ogni  altra  persona
giuridica, ente, associazione od operatore economico legittimati alla
trattazione di informazioni classificate, a  diffusione  esclusiva  o
coperte  da  segreto  di  Stato,  le  cui  finalita'  consistono
nell'assicurare  modalita'  di  gestione  e  trattazione  uniformi  e
sicure,  nonche'  protezione  ininterrotta    alle    informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato;
    f) "Segreto di Stato", il segreto  come  definito  dall'art.  39,
comma 1, della legge;
    g) "Informazione coperta da segreto di Stato", l'informazione, la
notizia, il documento, l'atto, l'attivita', la cosa o  il  luogo  sui
quali il vincolo del segreto di Stato sia stato apposto o  opposto  e
confermato e, ove possibile, annotato;
    h)  "Classifica  di  segretezza",  il  livello  di  segretezza
attribuito ad un'informazione ai sensi dell'art.  42  della  legge  e
dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
7 del 12 giugno 2009;
    i) "Necessita' di conoscere",  il  principio  in  base  al  quale
l'accesso alle informazioni classificate, a  diffusione  esclusiva  o
coperte da segreto di Stato e' consentito esclusivamente alle persone
che ne hanno necessita' per lo svolgimento del proprio incarico;
    l) "Necessita' di condividere", il principio  in  base  al  quale
l'informazione classificata  o  a  diffusione  esclusiva  puo'  esser
diffusa nel limitato e controllato circuito di coloro  che  ne  hanno
necessita' per lo svolgimento del proprio incarico;
    m) "Originatore", il soggetto che ha  apposto  la  classifica  di
segretezza all'informazione ai sensi dell'art.  42,  comma  2,  della
legge e  dell'art.  4,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 7 del 12 giugno 2009;
    n) "Qualifica di sicurezza"  o  "qualifica",  la  sigla  o  altro
termine convenzionale  (es.  NATO,  UE,  altre)  che,  attribuita  ad
un'informazione,  classificata  e  non,  indica  l'organizzazione
internazionale o dell'Unione europea o il programma  intergovernativo
di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione;
    o)  "Informazione  classificata",  ogni  informazione,  atto,
attivita', documento, materiale o cosa, cui sia stata attribuita  una
delle classifiche di segretezza previste dall'art. 42, comma 3, della
legge;
    p)  "Documento  classificato",  l'informazione    classificata
rappresentata    in    forma    grafica,      fotocinematografica,
elettromagnetica, informatica o in ogni altra forma;
    q) "Materiale classificato", qualsiasi oggetto, cosa o componente
di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, sistema  elementare
o dispositivo o  parte  di  esso,  compreso  il  software  operativo,
prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente,
finito o in  corso  di  lavorazione,  compresi  i  materiali  per  la
sicurezza  delle  comunicazioni  (COMSEC),  i  Communication  and
Information  System  (CIS),  nonche'  i  prodotti  della  Tecnologia
dell'Informazione (Information and Communication  Technology  -  ICT)
coperti da una classifica di segretezza;
    r)  "Declassifica",  la  riduzione  ad  un  livello  inferiore  o
l'eliminazione della classifica  di  segretezza  gia'  attribuita  ad
un'informazione;
    s) "Informazioni non classificate controllate",  le  informazioni
non classificate che, in ragione della loro sensibilita',  richiedono
misure  di  protezione  minime,  individuate  nelle  disposizioni
applicative del presente decreto;
    t) "Trattazione delle  informazioni  classificate,  a  diffusione
esclusiva o coperte da segreto di Stato", la gestione, l'accesso,  la
conoscenza,  la  consultazione,  l'elaborazione,  la  selezione,
l'estrazione,  il  raffronto,  l'utilizzo,  la  comunicazione  delle
informazioni  classificate  o  coperte  da  segreto  di  Stato  o  a
diffusione esclusiva;
    u) "Gestione dei documenti classificati, a diffusione esclusiva o
coperti da segreto di Stato", la protezione fisica, logica e tecnica,
l'originazione, la spedizione, la contabilizzazione, la  diramazione,
la ricezione, la registrazione, la riproduzione, la conservazione, la
custodia, l'archiviazione, il trasporto e  la  distruzione  legittima
dei documenti classificati,  nonche'  la  preparazione  dei  relativi
plichi;
    v) "Informazioni a diffusione  esclusiva",  informazioni  la  cui
diffusione e' limitata al solo ambito nazionale italiano,  unitamente
o meno ad uno o  piu'  ambiti  nazionali  stranieri,  per  motivi  di
protezione di interessi strategici nazionali e  delle  relazioni  con
Paesi stranieri negli  ambiti  di  cui  all'art.  40,  attraverso  la
limitazione  della  conoscibilita'  di  informazioni  a  persone  in
possesso della  sola  cittadinanza  italiana,  unitamente  o  meno  a
persone che posseggono la sola  cittadinanza  di  uno  o  piu'  Paesi
stranieri,  mediante  l'indicazione  "ESCLUSIVO  ITALIA"  ovvero
"ESCLUSIVO ITALIA e (denominazione del o dei Paesi stranieri)";
    z) "Nulla osta di sicurezza" per le persone fisiche - in  seguito
NOS - il provvedimento che legittima alla trattazione di informazioni
classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che  hanno
la necessita' di conoscerle;
    aa) "Violazione della sicurezza", azioni od  omissioni  contrarie
ad  una  disposizione  in  materia  di  protezione  e  tutela  delle
informazioni  classificate  o  coperte  da  segreto  di  Stato,  che
potrebbero mettere a  repentaglio  o  compromettere  le  informazioni
stesse;
    bb) "Compromissione di informazioni classificate", la conseguenza
negativa di violazione della sicurezza che deriva dalla conoscenza di
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato da  parte  di
persona non autorizzata ovvero non adeguatamente  abilitata  ai  fini
della sicurezza o che non abbia la necessita' di conoscerle;
    cc) "Operatore economico",  l'imprenditore,  il  fornitore  e  il
prestatore di servizi o il raggruppamento o  il  consorzio  di  essi,
come definiti all'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163;
    dd) "Nulla Osta di Sicurezza Industriale Strategico" (NOSIS),  il
provvedimento che abilita l'operatore  economico,  la  cui  attivita'
assume  rilevanza  strategica  per  gli  interessi  nazionali,  alla
trattazione di informazioni classificate e alla partecipazione a gare
d'appalto  e  procedure  finalizzate  all'affidamento  di  contratti
classificati e qualificati NATO e UE e alla relativa esecuzione;
    ee) "Abilitazione Preventiva" (AP), il provvedimento che consente
all'operatore economico  la  partecipazione  a  gare  d'appalto  o  a
procedure  classificate  finalizzate  all'affidamento  di  contratti
classificati RISERVATISSIMO e SEGRETO ovvero qualificati;
    ff)  "Nulla  Osta  di  Sicurezza  Industriale"  (NOSI),  il
provvedimento che abilita l'operatore economico  alla  trattazione  e
gestione di informazioni classificate e  consente  di  partecipare  a
gare d'appalto o a procedure classificate finalizzate all'affidamento
di contratti con classifica superiore a SEGRETO,  anche  qualificati,
nonche', in caso di aggiudicazione, di eseguire lavori, fornire  beni
e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni ai quali sia stata
attribuita una classifica di segretezza  RISERVATISSIMO  o  superiore
ovvero qualificati;
    gg) "Sicurezza fisica", il complesso delle  misure  di  sicurezza
destinate alla protezione fisica delle strutture, delle  aree,  degli
edifici, degli uffici, dei sistemi di comunicazione e di informazione
e  di  qualunque  altro  luogo  dove  sono  trattate  o  custodite
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;
    hh)  "INFOSEC"  (sicurezza  delle  informazioni),  le  misure  di
sicurezza atte a tutelare le informazioni classificate o  coperte  da
segreto di Stato, elaborate e memorizzate con sistemi  informatici  e
trasmesse con sistemi di comunicazione ed altri sistemi elettronici;
    ii)  "COMSEC"  (sicurezza  delle  comunicazioni),  le  misure  di
sicurezza crittografica, delle trasmissioni, fisica e del  personale,
finalizzate a garantire la protezione delle informazioni classificate
o coperte  da  segreto  di  Stato,  trattate  attraverso  sistemi  di
comunicazione,  nonche'  ad  impedirne  la  conoscenza  da  parte  di
soggetti non autorizzati. I materiali COMSEC comprendono i  materiali
crittografici in senso stretto (CIFRA) ed  i  materiali  a  controllo
COMSEC (CCI - COMSEC Controlled Item),  come  disciplinato  dall'art.
53;
    ll) "Communication  and  Information  System"  (o  "CIS")  e'  il
complesso  di  apparati,  aree  ad  accesso  riservato,  personale
abilitato, hardware,  software  e  procedure  operative,  finalizzato
all'elaborazione,  memorizzazione  e  trasmissione  di  informazioni
classificate o  coperte  da  segreto  di  Stato,  attraverso  sistemi
informatici;
    mm) "Sicurezza CIS" (Communication and  Information  System),  le
misure di sicurezza volte ad assicurare la protezione dei CIS;
    nn) "TEMPEST", le tecnologie atte ad eliminare, o  ridurre  entro
valori non pericolosi ai fini della sicurezza, le emissioni  prodotte
dalle  apparecchiature  elettroniche  che  elaborano  e  trattano
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato;
    oo) "Sicurezza cibernetica", l'insieme delle misure di  sicurezza
da attuare per limitare le vulnerabilita' e contrastare gli  attacchi
informatici che, anche attraverso le  connessioni  di  rete,  possono
causare danni alle infrastrutture o sistemi informatici che  trattano
informazioni  classificate,  a  diffusione  esclusiva  o  coperte  da
segreto di Stato;
    pp) "omologazione dei laboratori TEMPEST, dei CIS, dei  centri  e
dei  sistemi  COMSEC",  processo  strutturato  di  verifica  della
conformita' del  sistema  ad  un  insieme  di  requisiti  tecnici  di
sicurezza predeterminati;
    qq)  "autorizzazione"  l'abilitazione  temporanea  dei    CIS
all'esercizio, subordinata a condizioni e limiti di utilizzo;
    rr)  "criteri  di  valutazione",  i  criteri  applicati  per  la
valutazione  di  soluzioni  tecnologiche  sotto  il  profilo  della
sicurezza definiti da standard riconosciuti a livello  internazionale
NATO e UE che, consentono il mutuo riconoscimento di un prodotto o di
un sistema ICT;
    ss) "Schema nazionale di certificazione", l'insieme delle  regole
e delle procedure nazionali per la valutazione  e  certificazione  di
prodotti e sistemi ICT;
    tt) "Ente di certificazione", l'organismo  pubblico  responsabile
della  certificazione  dei  prodotti  e  dei  sistemi  informatici,
dell'accreditamento  dei  centri  di  valutazione  nonche'  della
definizione,  dell'applicazione  e  dell'aggiornamento  dello  schema
nazionale;
    uu) "Centro di valutazione (CE.VA.)",  un  organismo  accreditato
dall'UCSe, per le valutazioni di sicurezza di un  prodotto  o  di  un
sistema ICT.
                              Art. 2

                      Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si  applica  alle  informazioni  coperte  da
segreto di Stato o da classifica di segretezza nazionale,  ovvero  da
classifica attribuita nel quadro del  Trattato  del  Nord  Atlantico,
dell'Unione europea o di qualunque  altro  accordo  o  organizzazione
internazionale di cui l'Italia e' parte, o  a  diffusione  esclusiva,
che soggetti pubblici e privati abbiano necessita'  di  trattare  per
motivi istituzionali, d'impresa o contrattuali.
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  in  materia  di
esercizio della funzione giurisdizionale e di diritto di  difesa,  le
disposizioni di cui al  presente  regolamento,  fatta  eccezione  per
quelle in materia di NOS nei confronti  degli  appartenenti  ad  ogni
magistratura  nell'esercizio  delle  funzioni  giurisdizionali,  si
applicano agli uffici di cui all'art. 3 del regio decreto 30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, nonche'  agli
analoghi uffici presso altri organi giurisdizionali, anche ai fini di
quanto previsto dall'art. 42, comma 8, della legge.
                              Art. 3

                              Obiettivi

  1. Le disposizioni  in  materia  di  sicurezza  delle  informazioni
perseguono i seguenti obiettivi:
    a) tutelare le informazioni classificate, o coperte da segreto di
Stato o a  diffusione  esclusiva,  dalla  sottrazione,  manomissione,
distruzione, manipolazione, spionaggio o rivelazione non autorizzata;
    b) salvaguardare  le  informazioni  classificate,  o  coperte  da
segreto di Stato, o a  diffusione  esclusiva,  trattate  con  reti  e
sistemi informatici e con prodotti delle tecnologie dell'informazione
da minacce che  possano  pregiudicare  confidenzialita',  integrita',
disponibilita', autenticita' e  non  ripudio  o  non  disconoscimento
dell'informazione;
    c)  preservare  le  installazioni,  gli  edifici  e  i  locali
all'interno dei quali vengono trattate informazioni  classificate,  o
coperte da segreto di Stato, o a diffusione  esclusiva,  da  atti  di
sabotaggio e da qualsiasi altra azione finalizzata ad arrecare  danni
alle stesse.
  2. L'accesso alle informazioni classificate e' consentito  soltanto
alle  persone  che,  fermo  restando  il  possesso  del  NOS  quando
richiesto, hanno necessita' di conoscerle  in  funzione  del  proprio
incarico. La conoscenza delle  informazioni  coperte  da  segreto  di
Stato e' regolata ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge.
  3. L'accesso alle informazioni contrassegnate come ESCLUSIVO ITALIA
e'  consentito  soltanto  alle  persone  che  hanno  necessita'  di
conoscerle in funzione del proprio incarico ed in possesso della sola
cittadinanza italiana.  L'accesso  alle  informazioni  contrassegnate
come ESCLUSIVO ITALIA e (denominazione di uno o  piu'  Paesi),  fermo
restando il principio della necessita' di  conoscere,  e'  consentito
soltanto alle persone in possesso della sola cittadinanza italiana  e
della sola cittadinanza dei Paesi individuati.
Capo II
AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA. ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA
                              Art. 4

                Autorita' nazionale per la sicurezza

  1. L'Autorita' nazionale per la sicurezza:
    a) ha l'alta direzione delle attivita' concernenti la  protezione
e la tutela delle informazioni classificate a diffusione esclusiva  o
coperte da segreto di Stato trattate da qualunque soggetto,  pubblico
o privato, sottoposto alla sovranita' nazionale, anche in  attuazione
di accordi internazionali e della normativa dell'Unione europea;
    b) adotta ogni disposizione ritenuta necessaria ai  fini  di  cui
alla  lettera  a),  assicurando  altresi'  l'armonizzazione  delle
disposizioni di tutela delle informazioni  classificate  a  carattere
settoriale con le disposizioni previste dal  presente  regolamento  e
dai provvedimenti attuativi o collegati;
    c) provvede ai sensi di legge, in caso di  mancata  conferma  del
segreto di Stato  all'autorita'  giudiziaria,  a  declassificare  gli
atti, i documenti, le cose  o  i  luoghi  oggetto  di  classifica  di
segretezza, prima  che  siano  messi  a  disposizione  dell'autorita'
giudiziaria competente;
    d)  adotta  le  deliberazioni  di  competenza  conseguenti  alle
comunicazioni dell'autorita' giudiziaria riguardanti l'opposizione in
giudizio del segreto di Stato;
    e)  dispone  la  proroga,  nei  casi  previsti  dalla  legge,
dell'efficacia delle classifiche di segretezza oltre  il  termine  di
quindici anni;
    f) determina gli indirizzi per la negoziazione e per l'attuazione
degli accordi con gli altri Stati e con gli Organismi  internazionali
finalizzati alla tutela delle informazioni  classificate  coperte  da
segreto di Stato o a diffusione esclusiva. Ai  medesimi  fini,  ferme
restando le vigenti disposizioni in tema  di  diritto  dei  trattati,
puo' autorizzare l'Organo nazionale di sicurezza di  cui  all'art.  6
alla stipula dei relativi atti negoziali;
    g) promuove l'adozione, nel quadro delle normative in materia  di
sicurezza delle informazioni vigenti in ambito parlamentare e  presso
altri organi costituzionali e di rilievo  costituzionale,  di  misure
finalizzate a garantire  livelli  di  protezione  delle  informazioni
classificate e a diffusione esclusiva analoghi a quelli previsti  dal
presente  regolamento  e  da  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte.
  2. Per l'esercizio delle sue funzioni, l'Autorita' nazionale per la
sicurezza si avvale dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza.
                              Art. 5

              Organizzazione nazionale per la sicurezza

  1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza si articola in:
    a) Organo nazionale di sicurezza;
    b) Ufficio centrale per la segretezza;
    c) Organi centrali di sicurezza;
    d) Organi periferici di sicurezza;
    e) Organizzazioni di sicurezza presso gli operatori economici.
  2.  Presso  gli  Organi  centrali  di  sicurezza  sono  costituite
Segreterie principali di sicurezza per l'assolvimento dei compiti  di
cui all'art. 9.
  3. Possono essere, altresi', costituiti Segreterie di  sicurezza  e
Punti di controllo, alle dipendenze funzionali di Organi centrali  di
sicurezza  o  di  Organi  periferici  di  sicurezza,  secondo  quanto
previsto dall'art. 11.
  4. L'esercizio di funzioni dell'Organo  nazionale  di  sicurezza  e
dell'Ufficio Centrale per la Segretezza  puo'  essere  delegato  agli
Organi centrali di sicurezza ed agli Organi periferici di sicurezza.
                              Art. 6

                    Organo nazionale di sicurezza

  1. Il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza di cui all'art. 4 della legge, quale  Organo  nazionale  di
sicurezza  esercita  le  funzioni  di  direzione  e  coordinamento
dell'Organizzazione  nazionale  per  la  sicurezza  e,  secondo  le
direttive impartite dall'Autorita' nazionale per la sicurezza:
    a) assicura,  nell'ambito  dell'organizzazione  della  sicurezza,
l'attuazione  delle  disposizioni  regolamentari  e  di  ogni  altra
disposizione emanata dall'Autorita' nazionale  per  la  sicurezza  in
materia  di  tutela  amministrativa  del  segreto  di  Stato,  delle
classifiche di segretezza e  della  diffusione  esclusiva,  vigilando
altresi' sulla loro corretta applicazione;
    b) emana le direttive e le disposizioni attuative in  materia  di
tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di  Stato
o a diffusione esclusiva; in particolare, emana le  disposizioni  sui
requisiti  per  l'istituzione  delle  articolazioni  e  delle  altre
strutture dell'Organizzazione nazionale di sicurezza, la  gestione  e
trattazione dei documenti classificati o coperti da segreto di  Stato
o di diffusione esclusiva, la sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi
informatici per la  trattazione  delle  informazioni  classificate  o
coperte da segreto di Stato o di  diffusione  esclusiva,  nonche'  le
procedure per il servizio cifra;
    c) adotta i provvedimenti concernenti l'Organizzazione  nazionale
per  la  sicurezza.  A  tal  fine  autorizza,  secondo  i  principi
determinati a  norma  della  lettera  b)  e  anche  mediante  delega,
l'istituzione, il cambio di denominazione e l'estinzione:
      1)  delle  Segreterie    speciali    COSMIC-ATOMAL-UE/SS    e
COSMIC-UE/SS,  dei  Punti  di  Controllo  COSMIC-ATOMAL-UE/SS  e
COSMIC-UE/SS;
      2) delle Segreterie principali di sicurezza;
      3) degli organi periferici di sicurezza;
    d)  e'  l'autorita'  responsabile  in  ambito  nazionale  della
sicurezza delle informazioni classificate della  NATO  e  dell'Unione
Europea, secondo le disposizioni di tali organizzazioni;
    e)  negozia  e  stipula,  previa  autorizzazione  dell'Autorita'
nazionale per la sicurezza e sulla base degli indirizzi dalla  stessa
emanati, accordi generali di sicurezza per  la  protezione  e  tutela
delle informazioni classificate e a diffusione  esclusiva  con  altri
Paesi, con organizzazioni internazionali, con l'Unione europea e  con
altri organismi istituiti ai sensi del diritto  dell'Unione  medesima
ovvero con soggetti dotati di personalita' giuridica internazionale;
    f) assicura i rapporti con le autorita' di sicurezza degli  altri
Paesi o di altri Organismi internazionali per la protezione e  tutela
amministrativa  delle  informazioni  classificate  e  a  diffusione
esclusiva;
    g)  sovrintende  e  vigila    sul    corretto    funzionamento
dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza.
                              Art. 7

                Ufficio centrale per la segretezza

  1.  Secondo  le  direttive  impartite  dall'Organo  nazionale  di
sicurezza,  l'Ufficio  centrale  per  la  segretezza  (UCSe)  svolge
funzioni  di  direzione  e  di  coordinamento,  di  consulenza  e  di
controllo sull'applicazione della normativa in materia di  protezione
e tutela delle informazioni classificate, a  diffusione  esclusiva  e
del segreto di Stato. A tal fine l'UCSe:
    a) cura gli adempimenti istruttori relativi  all'esercizio  delle
funzioni dell'Autorita' nazionale  per  la  sicurezza  a  tutela  del
segreto di Stato;
    b) predispone le disposizioni esplicative volte  a  garantire  la
sicurezza delle informazioni classificate, a diffusione  esclusiva  o
coperte da segreto di Stato, con riferimento sia ad atti, documenti e
materiali, sia alla produzione industriale;
    c) autorizza, in deroga alle  disposizioni  di  cui  all'art.  9,
comma 1, ed all'art. 11, commi 6 e  7,  l'istituzione  di  Segreterie
principali  di  sicurezza,  Segreterie  di  sicurezza  e  Punti  di
controllo, secondo quanto previsto dagli art. 9, comma 4, e 11, comma
8;
    d) cura l'attivita' preparatoria  e  la  predisposizione  per  la
stipula di schemi di accordi generali di sicurezza per la  protezione
e tutela delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva con
altri Paesi, con organizzazioni internazionali, con l'Unione  europea
e con altri organismi istituiti  ai  sensi  del  diritto  dell'Unione
medesima  ovvero  con  soggetti  dotati  di  personalita'  giuridica
internazionale;
    e) esprime il parere sui progetti di accordi  di  cooperazione  e
sui  memorandum  d'intesa  delle  Pubbliche  Amministrazioni  che
contengono  clausole  concernenti  la  protezione  e  tutela  delle
informazioni classificate e a diffusione esclusiva;
    f) definisce le misure di sicurezza cibernetica che devono essere
adottate a protezione dei sistemi e delle infrastrutture informatiche
che trattano informazioni  classificate,  a  diffusione  esclusiva  o
coperte da segreto  di  Stato;  fornisce  consulenza  ai  fini  della
realizzazione di reti di comunicazione telematica  protette  ai  fini
dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 gennaio 2013 in materia di  sicurezza  dello  spazio  cibernetico;
promuove  la  realizzazione  di  reti  di  comunicazione  telematica
protetta con le organizzazioni di sicurezza pubbliche e private;
    g)  assicura  l'attuazione  degli  adempimenti  previsti  dalle
disposizioni in materia  di  trattazione  e  gestione  dei  documenti
informatici classificati  firmati  digitalmente  ed  assume  in  tale
settore la funzione di autorita' di certificazione;
    h) rilascia e  revoca  le  abilitazioni  di  sicurezza  e,  anche
mediante delega, i NOS;
    i) rilascia, ai  sensi  dell'accordo  interistituzionale  del  20
novembre  2002  tra  il  Parlamento  europeo  e  il  Consiglio,  le
abilitazioni di sicurezza ai  parlamentari  europei  di  nazionalita'
italiana;
    l) rilascia e revoca, anche mediante delega ad organi centrali di
sicurezza di pubbliche amministrazioni  le  omologazioni  dei  centri
COMSEC di cui all'art. 57 e le autorizzazioni personali per l'accesso
CIFRA di cui all'art. 55;
    m) rilascia e revoca anche mediante delega ad organi centrali  di
sicurezza  di  pubbliche  amministrazioni  le  autorizzazioni  e
omologazioni dei CIS di cui all'art. 63;
    n) rilascia e  revoca,  anche  avvalendosi  di  idonee  strutture
pubbliche o private abilitate,  le  omologazioni  per  l'impiego  dei
dispositivi COMSEC e le certificazioni TEMPEST di cui all'art. 59;
    o) conserva ed aggiorna l'elenco completo  di  tutti  i  soggetti
muniti di NOS;
    p) aggiorna e dirama  l'elenco  delle  Segreterie  principali  di
sicurezza;
    q)  sottopone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  le
richieste di autorizzazione alla  segretazione  presentate  ai  sensi
dell'art. 9, comma 10, della legge;
    r) provvede agli adempimenti istruttori per  l'apposizione  e  la
conferma dell'opposizione del segreto  di  Stato,  sottoponendo  alle
determinazioni del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  per  il
tramite dell'Autorita' delegata, la documentazione di interesse;
    s)  effettua,  direttamente  o  delegandone  l'esecuzione  ad
articolazioni dell'Organizzazione nazionale  per  la  sicurezza,  gli
accertamenti e le ispezioni di sicurezza  ordinarie  o  straordinarie
nei confronti  dei  soggetti  pubblici  e  privati  legittimati  alla
trattazione delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o
coperte da segreto di Stato,  al  fine  di  vigilare  sulla  corretta
applicazione delle norme, delle direttive e delle altre  disposizioni
adottate in materia;
    t) predispone ed aggiorna, anche in relazione  all'osservanza  di
accordi internazionali e  della  normativa  dell'Unione  europea,  le
procedure per le ispezioni di sicurezza  nei  confronti  di  soggetti
pubblici  e  privati  che  trattano  informazioni  classificate,  a
diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato;
    u) provvede anche mediante delega all'istruttoria ed al  rilascio
delle autorizzazioni alle visite presso  soggetti  pubblici,  enti  e
operatori economici nazionali che trattano informazioni  classificate
o a diffusione esclusiva;
    v) richiede, anche  mediante  delega,  alle  Autorita'  straniere
l'autorizzazione per le visite a operatori economici, enti  e  uffici
esteri, che trattano e  gestiscono  informazioni,  atti  e  documenti
classificati o a diffusione esclusiva;
    z)  esprime  parere  vincolante  in  ordine  alla  cessione  di
informazioni classificate a Paesi esteri ed organismi  internazionali
anche nei casi  di  controllo  sulle  esportazioni  di  materiali  di
armamento previsti dalla legge 9 luglio 1990, n.  185;  autorizza  il
trasporto internazionale e, secondo le disposizioni  applicative  del
presente decreto, il trasporto nazionale dei materiali classificati;
    aa) rilascia le autorizzazioni per la movimentazione,  in  ambito
nazionale ed internazionale, di documentazione  e  materiale  COMSEC,
approvato o autorizzato dall'UCSe, per la protezione di  informazioni
classificate o coperte da segreto di Stato;
    bb) partecipa presso organizzazioni internazionali e  istituzioni
ed organismi dell'Unione europea, a  comitati,  gruppi  di  lavoro  e
riunioni per l'elaborazione di normative e di progetti di accordi  di
sicurezza e di altri atti aventi ad oggetto la protezione e la tutela
delle informazioni classificate di mutuo interesse;
    cc) fornisce supporto all'Organo  nazionale  di  sicurezza  quale
autorita' responsabile in  ambito  nazionale  della  sicurezza  delle
informazioni classificate della NATO e dell'Unione  europea,  secondo
le disposizioni di tali organizzazioni;
    dd) valuta le violazioni della sicurezza e le  compromissioni  di
informazioni classificate, delle quali viene a conoscenza in sede  di
attivita' ispettiva o  a  seguito  di  segnalazione  da  parte  delle
strutture  di  sicurezza  competenti,  ai  fini  dell'adozione  dei
conseguenti provvedimenti;
    ee) tiene ed aggiorna gli elenchi dei materiali e dei dispositivi
COMSEC e TEMPEST di cui all'art. 59;
    ff) definisce i  criteri  di  sicurezza  per  le  attrezzature  e
dispositivi per la sicurezza  fisica  ai  fini  dell'impiego  per  la
protezione delle informazioni classificate o coperte  da  segreto  di
Stato;
    gg)  tiene  ed  aggiorna  gli  elenchi  dei  laboratori  TEMPEST
omologati e dei Centri di Valutazione abilitati di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002;
    hh) nell'ambito  dei  programmi  di  cooperazione  internazionale
svolge le funzioni di autorita' nazionale competente  in  materia  di
tutela amministrativa delle informazioni classificate o a  diffusione
esclusiva e, in tale ambito, puo' delegare l'esercizio  di  attivita'
ad altre pubbliche amministrazioni.
  2. Presso l'UCSe sono istituiti:
    a)  l'"Ufficio  Inventario",  che  cura  la  registrazione  dei
provvedimenti di apposizione, conferma e proroga del segreto di Stato
e  dei  documenti  coperti  da  segreto  di  Stato,  aggiornandone
periodicamente la situazione;
    b) l'"Archivio degli atti riguardanti il segreto  di  Stato"  ove
sono custoditi gli atti concernenti le istruttorie per  l'apposizione
o la conferma dell'opposizione, la revoca e la proroga del segreto di
Stato, le istanze di accesso formulate ai sensi dell'art. 39, comma 7
della legge, nonche' i registri inventari di cui alla lettera a);
    c) l'"Elenco nazionale dei soggetti muniti di NOS"  conservato  e
consultato in via esclusiva dall'UCSe ed aggiornato dallo stesso UCSe
anche sulla base degli elementi forniti dalle altre autorita' di  cui
all'art. 24.
  3. Operano altresi' nell'ambito dell'UCSe:
    a)  il  "Registro  centrale",  che  cura  la  distribuzione  alle
Segreterie principali di sicurezza dei documenti  COSMIC-SEGRETISSIMO
e ATOMAL pervenuti  dalla  NATO  e  dai  Paesi  membri;  aggiorna  la
situazione  nazionale  dei  documenti  COSMIC-SEGRETISSIMO  e  ATOMAL
distribuiti alle  Segreterie  principali  di  sicurezza,  nonche'  di
quelli pervenuti alle  Segreterie  principali  di  sicurezza  e  alle
Segreterie di sicurezza e ai Punti di  controllo  direttamente  dalla
NATO e dai suoi Paesi membri;  aggiorna  la  situazione  relativa  ai
documenti  SEGRETISSIMO  nazionali  in  possesso  delle  Segreterie
principali di sicurezza, delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di
controllo;
    b) l'"Ufficio centrale di  registrazione  UE  SEGRETISSIMO",  che
cura la distribuzione alle Segreterie  principali  di  sicurezza  dei
documenti UE-SEGRETISSIMO  che  ad  esso  pervengono  da  istituzioni
dell'Unione  europea,  la  registrazione  di  quelli  eventualmente
pervenuti alle Segreterie principali di sicurezza, alle Segreterie di
sicurezza  e  ai  Punti  di  controllo  direttamente  da  istituzioni
dell'Unione  europea,  nonche'  l'aggiornamento  della  situazione
nazionale di tali documenti;
    c) l'Agenzia nazionale di distribuzione per l'espletamento  delle
attivita' di cui all'art. 3,  comma  1,  lett.  q)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7.
  4. L'UCSe e':
    a)  depositario  e  responsabile  dell'uso  del  sigillo  NATO,
assegnato  all'Italia  dal  Consiglio  del  Nord  Atlantico  per  il
trasporto    dei    documenti    e    materiali    con    classifica
NATO-RISERVATISSIMO  o  superiore  verso  altri  Paesi  dell'Alleanza
atlantica,  nonche'  del  rilascio  dell'apposito  "Certificato  di
corriere" all'amministrazione che dispone il trasporto;
    b) competente al rilascio della "Autorizzazione per le scorte  di
sicurezza" per il trasporto di  documenti  e  materiali  classificati
prodotti dagli operatori economici nell'interesse della NATO, nonche'
del "Certificato di corriere per il trasporto internazionale  a  mano
di documenti  e  materiali  classificati",  riferito  a  documenti  e
materiali classificati prodotti dagli operatori economici e destinati
all'estero nell'ambito di programmi internazionali;
    c) ente di certificazione per la sicurezza informatica  ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002.
                              Art. 8

                    Organi centrali di sicurezza

  1. Presso i Ministeri, le strutture governative, lo Stato  Maggiore
della Difesa, le Forze armate, il Segretariato Generale della  Difesa
- Direzione Nazionale degli Armamenti, il Comando Generale  dell'Arma
dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza  o  gli
altri enti che, per ragioni istituzionali,  hanno  la  necessita'  di
trattare informazioni classificate, a diffusione esclusiva o  coperte
da segreto di Stato la responsabilita'  relativa  alla  protezione  e
alla tutela delle medesime, a livello centrale e periferico, fa  capo
rispettivamente  al  Ministro,  all'organo  previsto  dal  relativo
ordinamento o all'organo di vertice dell'ente.
  2. Le autorita' di cui al comma 1 possono delegare l'esercizio  dei
compiti e delle funzioni in materia  di  protezione  e  tutela  delle
informazioni  classificate,  a  diffusione  esclusiva  o  coperte  da
segreto di Stato ad un funzionario o ufficiale,  di  elevato  livello
gerarchico, munito di adeguata abilitazione di sicurezza, che  assume
la denominazione di "Funzionario alla sicurezza"  o  "Ufficiale  alla
sicurezza".  Il  "Funzionario  alla  sicurezza"  o  "Ufficiale  alla
sicurezza" svolge compiti  di  direzione,  coordinamento,  controllo,
nonche' attivita' ispettiva e di inchiesta in materia di protezione e
tutela delle informazioni  classificate,  a  diffusione  esclusiva  o
coperte  da  segreto  di  Stato,  nell'ambito  del  Ministero,  della
struttura governativa, dello Stato Maggiore della Difesa, della Forza
armata, del Segretariato Generale della Difesa - Direzione  Nazionale
degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,  del
Comando  Generale  della  Guardia  di  Finanza  o  dell'ente  di
appartenenza.  In  mancanza  di  delega,  i  predetti  compiti  sono
esercitati direttamente dalle autorita' di cui al comma 1.
  3. Al fine di assicurare continuita' all'esercizio delle funzioni e
dei compiti di protezione e tutela delle informazioni classificate, a
diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato  le  autorita'  di
cui al comma 1 possono nominare anche un "sostituto Funzionario  alla
sicurezza" o un "sostituto Ufficiale alla sicurezza", con il  compito
di sostituire il titolare dell'incarico in tutti i casi di assenza  o
impedimento.
  4. Per l'esercizio delle funzioni, il "Funzionario alla  sicurezza"
o "Ufficiale alla sicurezza" si  avvale  del  Capo  della  Segreteria
principale di sicurezza di cui all'art. 9, denominato "Funzionario di
controllo"  o  "Ufficiale  di  controllo",  coadiuvato  da  personale
esperto nella trattazione  e  gestione  dei  documenti  classificati.
Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa,  delle  Forze  armate,
del Segretariato Generale della Difesa -  Direzione  Nazionale  degli
Armamenti,  del  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,
l'"Ufficiale alla sicurezza" si avvale del Capo Ufficio Sicurezza.
  5. Gli incarichi di "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale  alla
sicurezza" di cui al comma 2 e quello di "Funzionario di controllo" o
"Ufficiale di controllo" di cui al comma 4 non possono essere assolti
dalla stessa persona, salvo casi  eccezionali  connessi  ad  esigenze
organiche o funzionali.
  6.  Per  l'esercizio  delle  sue  funzioni,  il  "Funzionario  alla
sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale di un  "Funzionario
alla sicurezza fisica" o  "Ufficiale  alla  sicurezza  fisica",  come
definito all'art.  70  e,  qualora  la  trattazione  di  informazioni
classificate o coperte da segreto di  Stato  comporti  l'utilizzo  di
sistemi COMSEC o CIS di:
    a) un "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale  COMSEC",  come  definito
all'art. 54;
    b)  un  "Funzionario  alla  sicurezza  CIS"  o  "Ufficiale  alla
sicurezza CIS", come definito all'art. 61;
    c) un "Centro" come definito all'art. 3, comma 1,  lett.  r)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009,
n. 7;
    d) un "Custode del materiale CIFRA", come definito all'art. 54.
  7. Il complesso rappresentato dal "Funzionario  alla  sicurezza"  o
"Ufficiale alla sicurezza", dal "Capo Ufficio Sicurezza",  dal  "Capo
della Segreteria principale di sicurezza -  Funzionario/Ufficiale  di
controllo ", dal  "Funzionario  COMSEC"  o  "Ufficiale  COMSEC",  dal
"Funzionario alla sicurezza CIS " o "Ufficiale alla sicurezza CIS  ",
dal "Funzionario alla sicurezza fisica" o "Ufficiale  alla  sicurezza
fisica",  dalla  stessa  Segreteria  principale  di  sicurezza,  dal
"Centro" di cui al comma 6, lett. c) e  dal  "Custode  del  materiale
CIFRA" di cui al comma 6, lett. d), costituisce l'Organo centrale  di
sicurezza.
  8. L'Organo centrale di  sicurezza  e'  diretto  e  coordinato  dal
"Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza".
  9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono assegnati dall'Autorita' di
cui al comma 1,  su  proposta  del  "Funzionario  alla  sicurezza"  o
"Ufficiale alla sicurezza". Nel caso  in  cui  esigenze  organiche  o
funzionali lo richiedano, la predetta autorita' puo'  attribuire  gli
incarichi di cui sopra, o alcuni di essi, alla stessa persona  ovvero
al "Funzionario di controllo" o "Ufficiale di controllo".
  10. Il "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale  alla  sicurezza",
per  assicurare  la  continuita'  dell'esercizio  delle  funzioni
nell'ambito dell'Organo centrale di sicurezza, nomina  due  sostituti
del Capo  della  Segreteria  principale,  nonche'  un  sostituto  dei
Funzionari o Ufficiali e del Custode del materiale Cifra  di  cui  al
comma 6.
  11. Gli Organi centrali di sicurezza hanno il compito di:
    a) coordinare e controllare, presso tutte le articolazioni  e  le
altre strutture di sicurezza funzionalmente dipendenti, sia a livello
centrale che periferico,  l'applicazione  di  tutte  le  disposizioni
inerenti  alla  protezione  e  alla  tutela  delle  informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato;
    b)  emanare  direttive  interne  per  l'applicazione  delle
disposizioni in materia di  sicurezza  e  tutela  delle  informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato;
    c)  comunicare  all'UCSe  i  nominativi  del  "Funzionario  di
controllo" o "Ufficiale di controllo",  e  dei  suoi  sostituti,  dei
Funzionari o Ufficiali e del Custode del materiale Cifra  di  cui  al
comma 6, e dei loro sostituti, nonche' i nominativi dei Funzionari  o
Ufficiali di controllo designati, presso gli Organi periferici;
    d) inoltrare all'UCSe le proposte  finalizzate  al  miglioramento
della  sicurezza  delle  informazioni  classificate,  a  diffusione
esclusiva o coperte da segreto di  Stato  nell'ambito  della  propria
amministrazione o ente, sia a livello centrale che periferico;
    e) tenere aggiornato l'elenco dei NOS ed il relativo scadenzario;
    f) proporre all'Organo nazionale di  sicurezza,  per  il  tramite
dell'UCSe, l'istituzione, il cambio di denominazione  e  l'estinzione
della Segreteria Principale di Sicurezza,  degli  Organi  periferici,
delle Segreterie di  sicurezza  e  dei  Punti  di  controllo  di  cui
all'art. 11, comma 6;
    g) istituire, nell'ambito della propria amministrazione, centrale
e periferica, le Segreterie di sicurezza e i Punti  di  controllo  la
cui istituzione non sia riservata all'Organo nazionale di sicurezza;
    h)  comunicare  all'UCSe  l'avvenuta  istituzione,  modifica  o
estinzione delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo  di
cui alla lettera g);
    i)  curare  gli  adempimenti  in  materia  di  violazione  della
sicurezza e di compromissione di informazioni classificate o  coperte
da segreto di Stato.
  12. Gli Organi centrali di  sicurezza  delle  Forze  armate  hanno,
inoltre, il compito di effettuare, secondo le modalita' e  i  termini
indicati dalle vigenti disposizioni, le verifiche per  l'accertamento
della sussistenza e  del  mantenimento  dei  requisiti  di  sicurezza
fisica per il possesso delle abilitazioni di sicurezza da parte degli
operatori economici.
  13. Gli Organi centrali di sicurezza delle amministrazioni  e  enti
interessati,  quando  richiesto  dalle  normative  di  riferimento
internazionali  o  dell'Unione  europea,  comunicano  all'UCSe  i
nominativi degli operatori economici che hanno chiesto di partecipare
a gare classificate internazionali o dell'Unione europea.
  14.  Ai  fini  degli  adempimenti  connessi  al  rilascio  delle
abilitazioni di sicurezza, le stazioni  appaltanti,  quando  indicono
una gara o una procedura di affidamento  che  comporti  l'accesso  ad
informazioni  con  classifica  RISERVATISSIMO  o  superiore,  per  il
tramite  dei  rispettivi  organi  centrali  di  sicurezza  ne  danno
tempestiva notizia all'UCSe, comunicando altresi', al  termine  della
fase  di  aggiudicazione,  i  nominativi  degli  operatori  economici
risultati aggiudicatari, anche in regime di subappalto.
                              Art. 9

                Segreterie principali di sicurezza

  1. Presso i Ministeri, le strutture governative, lo Stato  Maggiore
della Difesa, le Forze armate, Segretariato Generale della  Difesa  -
Direzione Nazionale degli Armamenti, il  Comando  Generale  dell'Arma
dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza o  ente
e' istituita, su autorizzazione dell'Organo nazionale  di  sicurezza,
nell'ambito  dell'Organo  centrale  di  sicurezza,  una  Segreteria
principale di sicurezza, rispondente ai requisiti  fissati  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, lett. b), responsabile della trattazione  delle
informazioni classificate. Presso lo Stato Maggiore della Difesa,  le
Forze armate, il  Segretariato  Generale  della  Difesa  -  Direzione
Nazionale  degli  Armamenti  e  il  Comando  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri,  la  Segreteria  principale  di  sicurezza  costituisce
un'articolazione dell'Ufficio Sicurezza.
  2. La Segreteria principale di sicurezza, in relazione  al  livello
di segretezza e all'ente  originatore  della  documentazione  che  e'
legittimata a trattare e gestire, assume la denominazione di:
    a)  "Segreteria  speciale  principale    COSMIC-ATOMAL-UE/SS",
legittimata a trattare e gestire documenti  della  NATO,  qualificati
COSMIC, ATOMAL, dell'UE, nazionali e documenti originati  nell'ambito
di altre organizzazioni internazionali di cui  l'Italia  e'  parte  o
relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita'  internazionali
di cooperazione militare, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;
    b) "Segreteria speciale principale COSMIC-UE/SS",  legittimata  a
trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione  di  quelli
qualificati  ATOMAL,  dell'UE,  nazionali,  e  documenti  originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte  o  relativi  alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'
internazionali  di  cooperazione  militare,  fino  al  livello  di
classifica SEGRETISSIMO;
    c) "Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S", legittimata  a
trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione  di  quelli
qualificati  COSMIC  e  ATOMAL,  dell'UE  e  documenti  originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte  o  relativi  alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'
internazionali  di  cooperazione  militare,  fino  al  livello  di
classifica  SEGRETO,  e  nazionali  fino  al  livello  di  classifica
SEGRETISSIMO;
    d) "Segreteria  principale  di  sicurezza  UE/S",  legittimata  a
trattare  e  gestire  documenti  dell'UE  e  documenti  originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte  o  relativi  alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'
internazionali di cooperazione militare, fino al livello di  SEGRETO,
nonche'  documenti  nazionali  fino  al  livello  di  classifica
SEGRETISSIMO;
    e) "Segreteria principale di sicurezza", legittimata a trattare e
gestire soltanto documenti nazionali fino al livello di classifica di
SEGRETISSIMO.
  3. Tutte  le  Segreterie  principali  di  sicurezza  sono  altresi'
legittimate a trattare informazioni, classificate e non, sulle  quali
sia stato apposto o confermato il segreto di Stato.
  4.  L'UCSe,  per  limitati  periodi  di  tempo  ed  a  fronte  di
indifferibili  esigenze  operative,  puo'  in  via  eccezionale
autorizzare,  anche  in  assenza  dei  requisiti  fissati  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  1,  lett.  b),  l'istituzione  di  Segreterie
principali  di  sicurezza  legittimate  a  trattare  informazioni
classificate nazionali ad un livello  massimo  di  SEGRETO.  In  tali
ipotesi, particolari prescrizioni di sicurezza saranno stabilite caso
per caso, ferma restando l'inapplicabilita' del comma 3.
  5.  Le  Segreterie  principali  di  sicurezza  sono  dirette  dal
Funzionario di controllo o Ufficiale di controllo di cui all'art.  8,
comma 4, che  assume  la  denominazione  di  "Capo  della  Segreteria
principale di  sicurezza",  coadiuvato  da  personale  esperto  nella
trattazione e gestione dei documenti  classificati,  individuato  dal
Funzionario o Ufficiale alla sicurezza.
  6. Le Segreterie principali di sicurezza hanno il compito di:
    a) coadiuvare il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza nella sua
azione  di  direzione,  coordinamento,  controllo,  ispettiva,  di
inchiesta,  e  di  quanto  altro  concerne  la  trattazione  delle
informazioni classificate,  a  diffusione  esclusiva  o  coperte  dal
segreto di Stato nell'ambito dell'intera organizzazione di  sicurezza
sia a livello centrale che periferico;
    b)  promuovere,  nell'ambito  della  propria  organizzazione,  la
conoscenza  delle  norme  legislative  e    delle    disposizioni
amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate,
a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato;
    c) istruire, con periodicita' semestrale, il personale  abilitato
in ordine alle responsabilita' connesse alla conoscenza e trattazione
delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte  da
segreto di Stato;
    d) tenere aggiornata la "lista  di  accesso",  con  la  quale  il
Funzionario o Ufficiale alla  sicurezza,  sulla  base  del  principio
della necessita' di conoscere di cui all'art. 3, comma 2, determina i
soggetti  autorizzati    a    trattare    informazioni    nazionali,
internazionali e  dell'Unione  europea  classificate  SEGRETISSIMO  e
SEGRETO nonche' quelle qualificate ATOMAL;
    e)  tenere  aggiornato  l'inventario  dei  documenti  coperti  da
segreto  di  Stato  in  carico  alle  altre  strutture  di  sicurezza
dipendenti e  trasmetterne  all'UCSe  il  registro  per  la  parifica
annuale;
    f)  tenere  aggiornati  i  registri  di  contabilizzazione  dei
documenti classificati;
    g)  tenere  aggiornato  l'elenco  dei  NOS,  con  il  relativo
scadenzario;
    h) segnalare all'UCSe i nominativi delle  persone  designate  dal
Funzionario  o  Ufficiale  alla  sicurezza  ad  attribuire  alle
informazioni, ai documenti e ai materiali la classifica SEGRETISSIMO;
    i) ricevere, registrare, custodire  e,  ove  previsto,  inoltrare
alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di  controllo  funzionalmente
dipendenti, i documenti classificati a loro pervenuti per la relativa
trattazione;
    l) comunicare all'UCSe gli  estremi  dei  documenti  SEGRETISSIMO
nazionali, COSMIC-SEGRETISSIMO, ATOMAL e UE-SEGRETISSIMO ricevuti non
per il suo tramite;
    m) comunicare all'UCSe i nominativi dei Funzionari o Ufficiali di
cui all'art. 11,  comma  9,  e  dei  loro  sostituti,  preposti  alle
Segreterie  di  sicurezza  ed  ai  Punti  di  controllo  istituiti
nell'ambito dell'amministrazione o ente di appartenenza;
    n) segnalare con tempestivita' all'UCSe o all'Organo centrale  di
sicurezza interessato o all'organismo  internazionale  o  dell'Unione
europea  competente,  il  livello  del    NOS    del    personale
dell'amministrazione o ente di appartenenza designato a partecipare a
conferenze o riunioni classificate in Italia o all'estero;
    o)  effettuare  annualmente  l'inventario  e  il  controllo  dei
documenti  nazionali  classificati  SEGRETISSIMO  e  di  quelli
COSMIC-SEGRETISSIMO, UE-SEGRETISSIMO e ATOMAL in  carico  anche  alle
strutture  di  sicurezza  funzionalmente  dipendenti  e  trasmettere
all'UCSe  i  verbali  di  distruzione  relativi  a  tali  documenti,
unitamente al registro d'inventario per la parifica;
    p) curare gli adempimenti di  competenza  previsti  da  direttive
dell'Organo nazionale di sicurezza in  materia  di  violazione  della
sicurezza e di compromissione di informazioni classificate o  coperte
da segreto di Stato;
    q)  comunicare  all'UCSe  e  all'originatore  delle  informazioni
classificate, con immediatezza e con un rapporto dettagliato, tutti i
casi di violazione della sicurezza e di compromissione delle predette
informazioni  verificatisi  nell'ambito  della  propria  sfera  di
competenza.
                              Art. 10

                  Organi periferici di sicurezza

  1.  Presso  le  articolazioni  dei  Ministeri,  delle  strutture
governative, dello Stato Maggiore della Difesa, delle  Forze  armate,
del Segretariato  Generale  della  Difesa/Direzione  Nazionale  degli
Armamenti,  del  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  del
Comando Generale della Guardia  di  Finanza  o  degli  enti  pubblici
legittimati  alla  trattazione  di  informazioni  classificate,  a
diffusione esclusiva o coperte da segreto  di  Stato  possono  essere
istituiti, sia in sede centrale  che  decentrata,  su  autorizzazione
dell'Organo nazionale di sicurezza, Organi  periferici  di  sicurezza
laddove, anche in ragione della collocazione  fisica,  lo  richiedano
comprovate ragioni di sicurezza e di correntezza della trattazione  e
gestione  della  documentazione  classificata.  Fatto  salvo  quanto
previsto dall'art.  8,  comma  1,  presso  le  articolazioni  ove  e'
costituito un Organo  periferico  la  responsabilita'  relativa  alla
sicurezza delle informazioni fa capo alla massima autorita'  preposta
all'articolazione stessa.
  2. All'Organo periferico di sicurezza e' preposto un "Funzionario o
Ufficiale alla sicurezza designato".
  3. In caso di costituzione di un Organo periferico di sicurezza  il
Funzionario  o  Ufficiale  alla  sicurezza  dell'Organo  centrale  di
sicurezza, sulla base delle esigenze  connesse  alla  trattazione  di
informazioni  classificate,  a  diffusione  esclusiva  o  coperte  da
segreto di Stato, puo', in alternativa:
    a)  rimettere  al  titolare  dell'articolazione  amministrativa
decentrata  (Capo  dipartimento,  Direttore  generale,  Ispettore
generale, Capo di  Rappresentanza  Diplomatica,  Prefetto,  Questore,
Comandante  militare)  o  dell'ente  la  nomina  del  "Funzionario  o
Ufficiale alla sicurezza designato" e di un suo sostituto. Spetta  in
tal caso al predetto titolare il compito di nominare, su proposta del
"Funzionario  o  Ufficiale  alla  sicurezza  designato",  gli  altri
responsabili della sicurezza di  cui  alla  lettera  b),  e  relativi
sostituti;
    b)  nominare  il  "Funzionario  o  Ufficiale  alla  sicurezza
designato",  ed  un  suo  sostituto  e,  su  proposta  del  predetto
"Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato",  il  "Capo  della
Segreteria di sicurezza" che assume la denominazione di Funzionario o
Ufficiale di controllo designato  e  due  suoi  sostituti  e,  quando
necessario,  il  "Funzionario  o  Ufficiale  COMSEC  designato",  il
"Funzionario o Ufficiale CIS designato", il "Funzionario o  Ufficiale
alla sicurezza fisica designato", il "Custode del materiale CIFRA", e
un sostituto di ciascuno di essi;
    c) nominare il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato"
ed un suo sostituto, e disporre che il "Funzionario o Ufficiale  alla
sicurezza  designato"  nomini  tutti  gli  altri  responsabili  della
sicurezza di cui alla lettera b), e relativi sostituti.
  4. Per l'effettivo  esercizio  delle  funzioni  il  "Funzionario  o
Ufficiale  alla  sicurezza  designato"  si  avvale  del  capo  della
Segreteria  di  sicurezza  istituita  presso  l'Organo  periferico,
denominato "Funzionario/Ufficiale di controllo designato", coadiuvato
da personale esperto  nella  trattazione  e  gestione  dei  documenti
classificati.
  5. L'Organo periferico di sicurezza e' il complesso costituito  dal
"Funzionario alla sicurezza designato" o  "Ufficiale  alla  sicurezza
designato", dal "Funzionario COMSEC designato"  o  "Ufficiale  COMSEC
designato",  dal  "Funzionario  CIS  designato"  o  "Ufficiale  CIS
designato", dal  "Funzionario  alla  sicurezza  fisica  designato"  o
"Ufficiale  alla  sicurezza  fisica  designato",  dal  "Capo  della
Segreteria di  sicurezza",  dal  "Centro  CIFRA",  dal  "Custode  del
materiale CIFRA" e dalla stessa Segreteria di sicurezza.
  6. Il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" munito  di
adeguata abilitazione di  sicurezza,  dirige,  coordina  e  controlla
tutte le attivita' che riguardano la protezione  e  la  tutela  delle
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato.
  7.  Gli  incarichi  di  "Funzionario  o  Ufficiale  alla  sicurezza
designato" e gli altri incarichi previsti  al  comma  5  non  possono
essere assolti dalla stessa persona, salvo casi eccezionali  connessi
ad esigenze organiche o funzionali.
  8. Dall'Organo periferico  di  sicurezza,  ove  istituito,  possono
dipendere  le  Segreterie  di  sicurezza  e  i  Punti  di  controllo
costituiti ai sensi dell'art. 11 presso piu'  sedi  decentrate  della
stessa amministrazione o ente sul territorio nazionale o  in  un'area
territoriale omogenea.
  9.  L'Organo  periferico  di  sicurezza  provvede  a  segnalare  al
Funzionario o Ufficiale alla sicurezza i  nominativi  delle  persone,
adeguatamente  abilitate,  che,  nell'ambito  dell'Organo  periferico
stesso e delle Segreterie di  sicurezza  e  dei  Punti  di  controllo
dipendenti,  sono  autorizzate  dal  Funzionario  o  Ufficiale  alla
sicurezza designato ad attribuire alle informazioni, ai  documenti  e
ai materiali la classifica di segretezza SEGRETISSIMO,  con  o  senza
qualifica  di  sicurezza,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7.
                              Art. 11

            Segreterie di sicurezza e Punti di Controllo

  1.  Presso  ogni  articolazione  di  Ministero,  di  struttura
governativa, dello Stato Maggiore della Difesa, di Forza armata,  del
Segretariato  Generale  della  Difesa  -  Direzione  Nazionale  degli
Armamenti,  del  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  del
Comando Generale della Guardia di Finanza o ente,  dotata  di  Organo
centrale  di  sicurezza,  possono  essere  istituiti,  nella  misura
strettamente  necessaria,  Segreterie  di  sicurezza  e  Punti  di
controllo, rispondenti ai requisiti fissati  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 1, lett. b).  Alle  Segreterie  di  sicurezza  e  ai  Punti  di
controllo e' affidato  l'esercizio  delle  competenze  relative  alla
trattazione e  alla  gestione  di  documentazione  classificata  o  a
diffusione esclusiva fissate con  direttive  applicative  dell'Organo
nazionale di sicurezza,  secondo  criteri  che  tengano  conto  delle
esigenze di sicurezza  e  correntezza  della  trattazione,  anche  in
ragione della ubicazione logistica  delle  strutture,  nonche'  della
quantita' della documentazione da trattare.
  2. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo possono essere
posti alle  dipendenze  di  un  Organo  centrale,  ovvero  di  Organi
periferici, ove istituiti.
  3.  Le  Segreterie  di  sicurezza,  in  relazione  al  livello  di
segretezza e  all'ente  originatore  della  documentazione  che  sono
legittimate a trattare e gestire, assumono la denominazione di:
    a)  "Segreteria  speciale  COSMIC-ATOMAL-UE/SS",  legittimata  a
trattare e  gestire  documenti  nazionali,  della  NATO,  qualificati
COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito  di  altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia  e'  parte  o  relativi
alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'  internazionali  di
cooperazione militare fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;
    b) "Segreteria speciale COSMIC-UE/SS", legittimata a  trattare  e
gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli  qualificati
ATOMAL,  dell'UE  e  documenti  originati  nell'ambito  di  altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia  e'  parte  o  relativi
alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'  internazionali  di
cooperazione militare, nonche' documenti nazionali fino al livello di
classifica SEGRETISSIMO;
    c) "Segreteria di sicurezza NATO-UE/S", legittimata a trattare  e
gestire, documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati
COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito  di  altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia  e'  parte  o  relativi
alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'  internazionali  di
cooperazione militare, fino al livello di segretezza SEGRETO, nonche'
documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;
    d) "Segreteria di  sicurezza  UE/S",  legittimata  a  trattare  e
gestire  documenti  nazionali  fino  al  livello  di  classifica
SEGRETISSIMO, nonche' dell'UE e documenti  originati  nell'ambito  di
altre  organizzazioni  internazionali  di  cui  l'Italia  e'  parte,
relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita'  internazionali
di cooperazione militare fino al livello di classifica SEGRETO;
    e) "Segreteria di sicurezza",  legittimata  a  gestire  documenti
nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO.
  4. I Punti di controllo, in relazione al livello  di  segretezza  e
all'ente originatore della  documentazione  che  sono  legittimati  a
trattare e gestire assumono la denominazione di:
    a)  "Punto  di  controllo  COSMIC-ATOMAL-UE/SS",  collocato  in
posizione  di  dipendenza  funzionale  rispetto  ad  una  Segreteria
speciale  "COSMIC-ATOMAL-UE/SS",  principale  o  non,  legittimato  a
trattare e  gestire  documenti  nazionali,  della  NATO,  qualificati
COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito  di  altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia  e'  parte  o  relativi
alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'  internazionali  di
cooperazione, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO;
    b) "Punto di controllo COSMIC-UE/SS", collocato in  posizione  di
dipendenza  funzionale  rispetto  ad  una  Segreteria  speciale
"COSMIC-ATOMAL-UE/SS" o "COSMIC-UE/SS", principale o non, legittimato
a  trattare  e  gestire  documenti  nazionali,  della  NATO,  con
l'esclusione  di  quelli  qualificati  ATOMAL,  dell'UE  e  documenti
originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali  di  cui
l'Italia e' parte  o  relativi  alla  partecipazione  dell'Italia  in
attivita' internazionali, fino al livello SEGRETISSIMO;
    c) "Punto di controllo  NATO-UE/S",  collocato  in  posizione  di
dipendenza  funzionale  rispetto  ad  una  Segreteria  speciale
"COSMIC-ATOMAL-UE/SS" o "COSMIC-UE/SS", principale o non,  oppure  ad
una Segreteria "NATO-UE/S", principale o non, legittimato a  trattare
e  gestire  documenti  della  NATO,  con  l'esclusione  di  quelli
qualificati  COSMIC  e  ATOMAL,  dell'UE  e  documenti  originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte  o  relativi  alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'
internazionali,  fino  al  livello  di  classifica  SEGRETO,  nonche'
documenti nazionali fino al livello SEGRETISSIMO.
  5. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo sono  altresi'
legittimati a trattare informazioni a  diffusione  esclusiva  nonche'
informazioni, classificate e non, sulle quali  sia  stato  apposto  o
confermato il segreto di Stato.
  6. L'istituzione, la soppressione  e  il  cambio  di  denominazione
delle Segreterie di sicurezza di cui al comma 3, lettere a) e  b),  e
dei Punti di controllo di cui  al  comma  4,  lettere  a)  e  b),  e'
autorizzata  dall'Organo  nazionale  di  sicurezza,  su  richiesta
dell'Organo centrale di sicurezza inoltrata per il tramite dell'UCSe.
  7. L'istituzione, la soppressione  e  il  cambio  di  denominazione
delle Segreterie di sicurezza di cui al comma 3, lettere c), d),  e),
e dei Punti di controllo di cui al comma 4, lettera  c)  e'  disposta
dall'Organo  centrale  di  sicurezza  competente,  che  ne  da'
comunicazione all'UCSe.
  8.  L'UCSe,  per  limitati  periodi  di  tempo  ed  a  fronte  di
indifferibili  esigenze  operative,  puo'  in  via  eccezionale
autorizzare,  anche  in  assenza  dei  requisiti  fissati  ai  sensi
dell'art. 6, comma  1,  lett.  b),  l'istituzione  di  Segreterie  di
sicurezza e Punti di controllo  per  la  trattazione  e  gestione  di
informazioni  classificate  nazionali  ad  un  livello  massimo  di
RISERVATISSIMO.  In  tali  ipotesi,  particolari  prescrizioni  di
sicurezza  saranno  stabilite  caso  per  caso,  ferma  restando
l'inapplicabilita' del comma 5.
  9. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo  sono  diretti
da un Funzionario o Ufficiale, che assume la denominazione  di  "Capo
della Segreteria di sicurezza" o di "Capo del  Punto  di  controllo",
coadiuvato da personale esperto  nella  trattazione  e  gestione  dei
documenti classificati. Ove la Segreteria di sicurezza sia costituita
presso un Organo periferico, il "Capo della Segreteria di  sicurezza"
assume la denominazione di  "Funzionario  o  Ufficiale  di  controllo
designato".
  10. Le Segreterie di sicurezza e i  Punti  di  controllo  hanno  il
compito di:
    a) promuovere la  conoscenza  delle  norme  legislative  e  delle
disposizioni amministrative concernenti la tutela delle  informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato;
    b) istruire, con periodicita'  almeno  semestrale,  il  personale
titolare di NOS sulle  responsabilita'  connesse  alla  conoscenza  e
trattazione delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o
coperte da segreto di Stato;
    c) tenere aggiornata la "lista di accesso"  di  cui  all'art.  9,
comma 6, lett. d);
    d) controllare  e  gestire  i  documenti  classificati  originati
nell'ambito della propria sfera di competenza;
    e) controllare e gestire i documenti classificati ricevuti;
    f)  tenere  aggiornati  i  registri  di  contabilizzazione  dei
documenti classificati di cui si e' responsabili;
    g)  effettuare  annualmente  l'inventario  e  il  controllo  dei
documenti  nazionali  classificati  SEGRETISSIMO  e  di  quelli
COSMIC-SEGRETISSIMO,  UE-SEGRETISSIMO  e  ATOMAL  in  carico,  e
trasmettere  all'UCSe,  e  per  conoscenza  alla  propria  Segreteria
principale di sicurezza, i verbali di  distruzione  relativi  a  tali
documenti;
    h)  tenere  aggiornato  l'elenco  del  personale  della  propria
articolazione per il quale e' stato rilasciato il NOS;
    i) attuare le disposizioni di competenza relative alle  richieste
per il rilascio e il rinnovo dei NOS per il personale  della  propria
articolazione;
    l) comunicare all'Organo di sicurezza da cui dipende i nominativi
delle persone abilitate che non hanno  piu'  necessita'  di  accedere
alle informazioni classificate;
    m)  segnalare  all'Organo  di  sicurezza  da  cui  dipende  ogni
controindicazione  sopravvenuta  a  carico  del  personale  abilitato
ritenuta d'interesse ai  fini  della  valutazione  dell'affidabilita'
della persona;
    n) segnalare all'Organo di sicurezza da cui dipende i  nominativi
delle persone della propria articolazione designate ad attribuire  la
classifica di SEGRETISSIMO;
    o) segnalare con tempestivita' all'Organo  di  sicurezza  da  cui
dipende il livello del NOS del personale della propria  articolazione
designato a partecipare  a  conferenze  o  riunioni  classificate  in
Italia o all'estero;
    p) curare gli adempimenti di competenza in materia di  violazione
della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate.
                              Art. 12

                    Organizzazione di sicurezza
                nell'ambito degli operatori economici

  1.  L'operatore  economico  abilitato  alla  trattazione  delle
informazioni classificate, istituisce una propria  organizzazione  di
sicurezza, anche secondo le previsioni di cui all'art.  17,  adeguata
alle categorie di informazioni  classificate  che  ha  necessita'  di
trattare,  nonche'  alle  proprie  dimensioni  o  caratteristiche
infrastrutturali o gestionali.
                              Art. 13

Responsabilita' della protezione e della  tutela  delle  informazioni
  classificate e a diffusione esclusiva nell'ambito  degli  operatori
  economici

  1. Presso ogni operatore economico abilitato alla loro trattazione,
la responsabilita' della protezione e della tutela delle informazioni
classificate  e  a  diffusione  esclusiva,  a  livello  centrale  e
periferico,  fa  capo  al  legale  rappresentante  in  possesso  di
cittadinanza italiana.
  2. Il legale rappresentante dell'operatore economico puo'  delegare
l'esercizio dei compiti e delle funzioni per la protezione  e  tutela
delle informazioni classificate ad un dirigente o funzionario  legato
da  un  rapporto  professionale  esclusivo,  fatte  salve  specifiche
esigenze organizzative e funzionali, in possesso di sola cittadinanza
italiana, di abilitazione di livello adeguato ai fini della sicurezza
ed esperto nel settore, che assume la denominazione  di  "Funzionario
alla sicurezza".
  3. Presso le sedi periferiche  dell'operatore  economico  abilitate
per  la  trattazione  di  informazioni  classificate  il  legale
rappresentante di cui al comma 1 nomina un  dirigente  o  funzionario
dipendente  in  via  esclusiva  dall'operatore  economico,  quale
"Funzionario  alla  sicurezza  designato",  in  possesso  di  sola
cittadinanza italiana e di abilitazione di livello adeguato  ai  fini
della sicurezza. Il "Funzionario alla sicurezza  designato"  e'  alle
dipendenze del "Funzionario alla sicurezza".
  4. Il legale  rappresentante  dell'operatore  economico  nomina,  a
livello centrale e presso ciascuna  sede  periferica  abilitata  alla
trattazione di informazioni classificate, un  sostituto  "Funzionario
alla sicurezza" e un sostituto "Funzionario alla sicurezza designato"
in possesso dei requisiti indicati ai commi 2 e 3. Essi sostituiscono
i titolari dell'incarico nei casi di assenza o impedimento.
  5. La nomina del "Funzionario  alla  sicurezza",  del  "Funzionario
alla sicurezza designato" e di un sostituto di ciascuno  di  essi  e'
soggetta alla preventiva approvazione dell'UCSe.
                              Art. 14

Compiti del legale rappresentante o del  Funzionario  alla  sicurezza
  della sede principale od unica dell'operatore economico

  1. Il legale rappresentante, o, se delegato,  il  Funzionario  alla
sicurezza della sede principale o unica dell'operatore economico:
    a) ha l'obbligo  di  conoscere  le  disposizioni  in  materia  di
protezione e tutela delle  informazioni  classificate  o  coperte  da
segreto di Stato, e di farle puntualmente applicare;
    b) segnala tempestivamente all'UCSe e all'ente  appaltante  o  al
committente ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini di  cui
all'art. 37, 47 e 48, nonche' eventuali casi di sospetta o  accertata
compromissione delle informazioni classificate;
    c) dirige, coordina e controlla tutte le attivita' che riguardano
la protezione e la tutela delle informazioni,  dei  documenti  e  dei
materiali classificati  o  coperti  da  segreto  di  Stato,  trattati
nell'ambito dell'operatore economico,  sia  a  livello  centrale  che
periferico;
    d) assicura il controllo delle lavorazioni classificate o coperte
da segreto di Stato e la salvaguardia delle  stesse  dall'accesso  di
personale non in possesso di abilitazione  di  sicurezza  di  livello
adeguato e, comunque, non autorizzato;
    e) comunica semestralmente all'UCSe le  lavorazioni  classificate
in corso di esecuzione secondo le modalita' previste dalle  direttive
di attuazione;
    f) comunica all'UCSe i contratti classificati di cui l'impresa e'
affidataria;
    g)  coordina  i  servizi  di  sorveglianza  e  controllo  delle
infrastrutture COMSEC e dei CIS;
    h) cura gli adempimenti relativi al rilascio dei NOS al personale
dell'operatore economico che ha necessita' di  trattare  informazioni
classificate a livello RISERVATISSIMO o superiore;
    i)  comunica  all'UCSe  ogni  variazione  riguardante  la  legale
rappresentanza, i componenti del  Consiglio  di  amministrazione,  il
direttore  tecnico,  l'Organizzazione  di  sicurezza  e  le  relative
preposizioni, il possesso di quote di partecipazione  qualificate  in
rapporto al capitale sociale;
    l)  istruisce  il  personale  abilitato  alla  trattazione  di
informazioni classificate sulle disposizioni che regolano la materia;
    m) comunica all'UCSe ogni evento che  possa  costituire  minaccia
alla sicurezza e alla tutela delle informazioni classificate;
    n) assicura la corretta osservanza delle procedure relative  alle
visite da parte di persone estranee all'operatore economico nei  siti
dove sono trattate informazioni classificate;
    o) chiede l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e cura  i
relativi aspetti di sicurezza inerenti le trattative contrattuali che
prevedono la cessione di informazioni classificate.
  2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1  la  Scuola  di
formazione del Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza,
d'intesa con l'Ufficio centrale per la segretezza, organizza appositi
corsi  in  materia  di  protezione  e  tutela  delle  informazioni
classificate, a diffusione esclusiva, o coperte da segreto di  Stato.
A  tali  corsi  possono  essere  ammessi  anche  altri  dirigenti  o
dipendenti dell'operatore economico.
                              Art. 15

Incarichi relativi a sicurezza fisica e COMSEC e per la sicurezza dei
  CIS presso gli operatori economici

  1. Per l'esercizio delle sue funzioni,  il  Legale  Rappresentante,
ovvero il "Funzionario alla sicurezza" ove delegato, si avvale di  un
"Funzionario alla sicurezza fisica", come definito all'art. 70.
  2. Fermo restando quanto stabilito dall'art.  39,  ove  l'operatore
economico abbia necessita' di trattare informazioni classificate  con
sistemi CIS e COMSEC, il rappresentante  legale  nomina  responsabili
delle relative attivita',  denominati  rispettivamente,  "Funzionario
alla sicurezza CIS", "Funzionario COMSEC", un "Custode del  materiale
CIFRA" ed i relativi sostituti, in possesso della  sola  cittadinanza
italiana. In ragione delle  dimensioni  dell'operatore  economico,  e
tenuto conto delle specifiche necessita'  relative  alla  trattazione
delle informazioni classificate, gli incarichi di  "Funzionario  alla
sicurezza CIS" e di "Funzionario  COMSEC"  possono  essere  assegnati
alla stessa persona cui e' conferito l'incarico di "Funzionario  alla
sicurezza".
                              Art. 16

        Compiti del "Funzionario alla sicurezza designato"
          della sede periferica dell'operatore economico

  1. Il "Funzionario alla sicurezza designato" esegue, in materia  di
protezione e tutela delle informazioni classificate, le  disposizioni
impartite  dal  legale  rappresentante  o  dal  "Funzionario  alla
sicurezza", ove delegato,  e,  relativamente  all'ambito  di  propria
competenza, svolge i compiti indicati nell'art. 14, salvo  quelli  di
cui al comma 1 alle lettere b), g) e i), che rimangono  riservati  al
"Funzionario alla sicurezza".
                              Art. 17

        Strutture di sicurezza presso gli operatori economici

  1. Nell'ambito degli operatori economici in possesso di NOSIS e  di
NOSI possono essere istituite apposite  strutture  di  sicurezza,  in
relazione al livello  di  segretezza  e  all'ente  originatore  della
documentazione che sono abilitate a trattare e gestire.
  2. Presso la sede centrale o unica puo' essere istituita una  delle
seguenti strutture, diretta dal Capo della segreteria  principale  di
sicurezza - Funzionario di controllo:
    a) «Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S»;
    b) «Segreteria principale di sicurezza UE/S»;
    c) «Segreteria principale di sicurezza».
  3. A livello periferico, puo' essere istituita una  delle  seguenti
strutture, diretta dal Capo della Segreteria di sicurezza designato -
Funzionario di controllo designato:
    a) «Segreteria NATO-UE/S»;
    b) «Punto di controllo NATO-UE/S»;
    c) «Segreteria di sicurezza UE/S».
                              Art. 18

                        Attivita' ispettiva

  1. Allo scopo di assicurare protezione e tutela  alle  informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di  Stato,
l'UCSe procede, in via diretta o  delegata,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 1,  lett.  s),  ad  attivita'  ispettiva  intesa  ad  accertare
l'esatta    applicazione,    da    parte    delle    articolazioni
dell'Organizzazione nazionale di  sicurezza  presso  amministrazioni,
enti  ed  operatori  economici,  delle  disposizioni  in  materia  di
trattazione  e  gestione  della  documentazione  classificata  o  a
diffusione esclusiva, delle disposizioni in  materia  di  rilascio  e
gestione delle di abilitazioni di  sicurezza,  di  sicurezza  fisica,
COMSEC e dei CIS.
  2. L'UCSe procede altresi' a specifica attivita' ispettiva in  caso
di  violazione  della  sicurezza  o  compromissione  di  informazioni
classificate o coperte da segreto di Stato, quando l'Organo nazionale
di sicurezza, nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  di  cui
all'art. 6, comma 1, lett. g), lo  ritenga  necessario  in  relazione
alla rilevanza del caso concreto.
Capo III
CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA E QUALIFICHE DI SICUREZZA
                              Art. 19

                      Classifiche di segretezza

  1. Le classifiche di segretezza  SEGRETISSIMO  (SS),  SEGRETO  (S),
RISERVATISSIMO (RR) e RISERVATO (R), di cui all'art. 42 della  legge,
assicurano la tutela prevista dall'ordinamento di informazioni la cui
diffusione sia idonea a recare un pregiudizio  agli  interessi  della
Repubblica e sono attribuite per le finalita'  e  secondo  i  criteri
stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 7 del 12 giugno 2009.
  2. La declassifica di un'informazione  e'  disposta  dall'autorita'
che ha apposto la classifica ai sensi dell'art. 42,  comma  2,  della
legge, o da altro soggetto che, a richiesta, sia stato dalla stessa a
cio'  autorizzato.  L'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza  nella
generalita' dei casi e gli organi di sicurezza di  un'amministrazione
o ente  sovraordinati  a  quello  che  ha  originato  l'informazione,
possono disporre la variazione o l'eliminazione della  classifica  di
segretezza attribuita alla medesima da un'autorita' sottordinata.
  3.  L'originatore  dell'informazione  classificata  assoggettata  a
declassifica,  variazione  della  classifica  di  segretezza  o
eliminazione della stessa informa tempestivamente  del  provvedimento
gli altri soggetti detentori  della  medesima  informazione,  per  le
conseguenti variazioni amministrative.
  4. In relazione alle ipotesi di declassifica di  cui  all'art.  42,
commi 5 e 6, della legge, e per assicurare speditezza  alle  relative
procedure, previste al successivo comma 5, la data di classificazione
di un'informazione deve  essere  annotata  sull'informazione  stessa,
contestualmente  all'apposizione  della  classifica,  mediante  la
dicitura "classificato ...  dal  ..."  opportunamente  compilata.  Se
l'indicazione della classifica non  e'  accompagnata  dalla  data  di
apposizione,  la  classifica  si  intende  apposta  dalla  data  del
protocollo del documento.
  5. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 42, commi 5
e 6, della legge, l'autorita'  che  detiene  l'informazione,  qualora
riceva, anche oltre i termini di cui al predetto art.  42,  comma  5,
una richiesta di un soggetto  pubblico  o  una  istanza  motivata  di
accesso  da  parte  di  un  privato  portatore  di  un  interesse
giuridicamente tutelato, ne da  comunicazione  all'originatore,  che,
verificata  la  sussistenza  dei  presupposti,  provvede  in  via
alternativa a:
    a)  prorogare  i  termini  di  efficacia  del  vincolo,  ovvero
richiedere la  proroga  oltre  i  quindici  anni  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 42, comma 6, della legge;
    b) dichiarare l'avvenuta declassifica per  decorso  del  termine,
ponendo in essere i conseguenti adempimenti.
  6. L'ente originatore puo' disporre la proroga della classifica con
provvedimento cumulativo, all'esito di una pianificazione dell'Organo
centrale di sicurezza,  per  categorie  di  documenti  per  le  quali
ritenga persistente la necessita' di riservatezza.
                              Art. 20

            Classifiche di segretezza internazionali e
                        dell'Unione europea

  1.  Le  classifiche  di  segretezza  internazionali  e  dell'Unione
europea sono previste da trattati, convenzioni, accordi,  regolamenti
e decisioni comunque denominati, recepiti o a cui e' data  attuazione
in conformita' alle norme previste dall'ordinamento.
                              Art. 21

                      Qualifiche di sicurezza

  1. Le  informazioni  classificate  appartenenti  ad  organizzazioni
internazionali e all'Unione europea ed a  programmi  intergovernativi
recano le qualifiche previste dai rispettivi  trattati,  convenzioni,
accordi,  regolamenti  e  decisioni  comunque  denominati  e  sono
assoggettate al regime giuridico di rispettiva appartenenza.
                              Art. 22

            Sicurezza delle lavorazioni classificate e
                deroghe al divieto di divulgazione

  1. Le lavorazioni classificate  sono  soggette  al  rispetto  delle
procedure di sicurezza stabilite dal presente regolamento.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organo nazionale di sicurezza emana
le disposizioni applicative relative alle visite, da parte di persone
estranee,  alle  strutture  dove  vengono  trattate  informazioni
classificate di carattere industriale, nonche' relative ai  trasporti
di  materiali  classificati,  sia  in  ambito  nazionale    che
internazionale, anche connessi con l'esportazione,  l'importazione  e
il transito di materiali classificati.
  3.  L'UCSe  verifica,  mediante  attivita'  ispettiva,  diretta  o
delegata ai sensi  dell'art.  7,  comma  1,  lett.  s),  la  corretta
applicazione delle norme preordinate alla protezione  e  alla  tutela
delle informazioni classificate o a diffusione esclusiva nel  settore
industriale.
  4. L'UCSe autorizza la cessione di  informazioni  classificate  nei
casi previsti dalla legge, da regolamenti, da Accordi  internazionali
e da programmi intergovernativi industriali assoggettabili a  licenza
globale di progetto.
Capo IV
NULLA OSTA DI SICUREZZA PER LE PERSONE FISICHE
                              Art. 23

            Classifiche di segretezza e funzione del NOS

  1.  La  trattazione  di  informazioni  classificate  RISERVATO  e'
consentita esclusivamente a coloro che hanno necessita' di conoscerle
per lo svolgimento del proprio incarico, funzione o attivita'  e  che
siano a conoscenza delle misure poste a tutela delle stesse  e  delle
connesse responsabilita'.
  2. La  trattazione  di  informazioni  classificate  RISERVATISSIMO,
SEGRETO o SEGRETISSIMO e'  consentita  esclusivamente  a  coloro  che
hanno  necessita'  di  conoscerle  per  lo  svolgimento  del  proprio
incarico, funzione o attivita', che siano a conoscenza  delle  misure
poste a tutela delle stesse e delle connesse  responsabilita'  e  che
siano in possesso  del  NOS  di  adeguato  livello  di  classifica  e
qualifica.
  3. Il NOS e' richiesto, per una  determinata  persona  fisica,  dal
soggetto pubblico o  privato  abilitato  che  intende  impiegarla  in
attivita' che comportano la trattazione di informazioni protette  con
classifica superiore a RISERVATO. Il NOS per le  persone  fisiche  e'
altresi'  chiesto  dall'amministrazione  o  ente  nell'ambito  della
procedura per la costituzione di  un'organizzazione  di  sicurezza  e
dall'operatore economico  nell'ambito  delle  procedure  di  rilascio
dell'abilitazione di sicurezza industriale.
  4. Ai fini del rilascio del NOS,  i  soggetti  pubblici  e  privati
legittimati  alla  trattazione  di    informazioni    classificate
definiscono,  sulla  base  dei  rispettivi  ordinamenti  interni  ed
esigenze  funzionali,  gli  incarichi  che  comportano  l'effettiva
necessita' di trattare  informazioni  protette  dalla  classifica  di
SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO.
  5.  Nell'esecuzione  di  contratti  classificati  RISERVATO  che
prevedano  l'accesso  stabile  ad  informazioni  di  tale  classifica
l'operatore economico tiene un elenco delle persone che  autorizza  a
tale accesso.
                              Art. 24

              Autorita' competente al rilascio del NOS

  1. L'UCSe  rilascia  e  revoca  i  NOS  per  qualsiasi  livello  di
classifica e qualifica.
  2. Ferme restando le prerogative di direttiva e  di  coordinamento,
di consulenza e di controllo dell'UCSe, le funzioni di cui al comma 1
possono  essere  delegate  ad  articolazioni  dell'Organizzazione
nazionale per la sicurezza con provvedimento del dirigente dell'UCSe,
sentito l'Organo nazionale di sicurezza,  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' di seguito indicate. In particolare, puo' essere delegato:
    a) il Capo della Segreteria principale di sicurezza del Ministero
dell'Interno al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione
del NOS ovvero alla  sospensione  della  procedura  abilitativa,  nei
confronti  del  personale  dirigenziale  con  qualifica  fino  a
Viceprefetto e a dirigente  superiore  della  Polizia  di  Stato,  di
dirigente superiore del Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  fuoco,  di
dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione civile dell'Interno,
nonche' del personale non  dirigenziale  dell'Amministrazione  civile
dell'Interno, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco;
    b) il Vice  Capo  del  III  Reparto-Area  Sicurezza  dello  Stato
Maggiore dell'Esercito, il Direttore dell'Agenzia di Sicurezza  della
Marina Militare, il Capo del Reparto Generale Sicurezza  dello  Stato
Maggiore dell'Aeronautica ed il  Capo  del  II  Reparto  del  Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri  al  rilascio,  al  diniego,  alla
revoca ed alla sospensione dei NOS,  ovvero  alla  sospensione  della
procedura abilitativa, nei confronti di:
      1) personale militare della rispettiva Forza Armata  o  Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri  con  grado  fino  a  Generale  di
Brigata o corrispondente;
      2) personale civile dipendente con qualifica  di  dirigente  di
seconda fascia e con qualifica non dirigenziale;
    c) il Capo Ufficio Generale del Segretario Generale della  Difesa
al rilascio, al diniego, alla revoca ed  alla  sospensione  dei  NOS,
ovvero alla sospensione della procedura  abilitativa,  nei  confronti
del personale civile dipendente con qualifica di dirigente di seconda
fascia e con qualifica non dirigenziale;
    d) il Capo del II Reparto del Comando generale  del  Corpo  della
Guardia di finanza al rilascio,  al  diniego,  alla  revoca  ed  alla
sospensione  dei  NOS,  ovvero  alla  sospensione  della  procedura
abilitativa, nei confronti del personale con grado fino a Generale di
Brigata.
  3. Con i provvedimenti di cui  al  comma  2  puo'  altresi'  essere
delegata alle medesime autorita' l'attribuzione al NOS di  qualifiche
di sicurezza internazionali.
  4. Le autorita' delegate ai sensi del comma 2 dispongono la  revoca
o la sospensione del NOS, o gli altri provvedimenti  limitativi,  nei
casi previsti dall'art. 37, previa acquisizione del parere vincolante
dell'UCSe, che puo' a tal fine, ove lo ritenga  necessario,  chiedere
un'integrazione della relativa istruttoria. Il  parere  dell'UCSe  si
intende favorevolmente espresso, ove non intervenga  nel  termine  di
sessanta giorni.
  5. Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco  nazionale  dei  soggetti
muniti  di  NOS  di  cui  all'art.  7,  comma  2,  lettera  c),  dei
provvedimenti  adottati,  con  l'indicazione  della  classifica  di
segretezza e delle qualifiche di sicurezza internazionali  accordate,
nonche' delle eventuali limitazioni  e  proroghe  disposte,  e'  data
comunicazione all'UCSe.
                              Art. 25

                Procedimento per il rilascio del NOS

  1. Il NOS viene rilasciato a persone fisiche maggiorenni  all'esito
di  un  procedimento  di  accertamento  diretto  ad  escludere  dalla
possibilita' di conoscere informazioni, documenti, atti, attivita'  o
cose protette dalle classifiche indicate all'art. 23, comma  2,  ogni
soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'  alle
istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed  ai  suoi  valori,
nonche' di rigoroso rispetto del segreto, ai sensi dell'art. 9, comma
4, della legge.
  2. Il procedimento di rilascio del NOS e' condotto con modalita'  e
criteri che consentano  l'acquisizione  ed  il  vaglio  di  elementi,
pertinenti  e  non  eccedenti  lo  scopo,  necessari  ai  fini  della
valutazione dell'affidabilita' della persona in  relazione  a  quanto
previsto  dall'art.  9,  comma  4,  della  legge  e  dal  presente
regolamento.
  3. Il  soggetto  pubblico  o  privato  legittimato  a  chiedere  il
rilascio del NOS per  l'impiego  di  una  persona  in  attivita'  che
comportano la trattazione di informazioni protette dalle  classifiche
di cui al comma 1 ha l'obbligo di informare  la  persona  interessata
della necessita' dell'accertamento, con esclusione del personale  per
il quale il rilascio del NOS costituisce  condizione  necessaria  per
l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale ed
all'estero. Il rifiuto dell'accertamento  da  parte  dell'interessato
comporta la rinuncia al NOS e all'esercizio  delle  funzioni  per  le
quali esso e' richiesto, secondo quanto previsto dall'art.  9,  comma
8, della legge.
                              Art. 26

                        Richiesta di rilascio

  1. Il procedimento di accertamento finalizzato al rilascio del  NOS
per  una  persona  fisica  ha  inizio  con  la  ricezione,  da  parte
dell'autorita' competente al rilascio, della richiesta formulata  dal
soggetto pubblico o privato interessati. Tale richiesta contiene  una
puntuale indicazione dei motivi per i quali la persona ha  necessita'
di trattare informazioni classificate, del livello di  classifica  di
segretezza e di eventuali qualifiche di sicurezza da accordare.
  2. La richiesta di cui al comma 1  e'  corredata  da  copia  di  un
documento di  identita'  in  corso  di  validita'  della  persona  da
abilitare che non appartenga ad una Amministrazione pubblica,  da  un
"foglio notizie", conforme al modello approvato dall'UCSe,  compilato
e sottoscritto dall'interessato nonche' da una dichiarazione  con  la
quale lo stesso, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  9,  comma  8,
della legge, attesta  di  essere  stato  informato  della  necessita'
dell'accertamento  e  di  aver  espresso  il  consenso  alla  sua
effettuazione.
                              Art. 27

                            Istruttoria

  1.  L'UCSe,  per  l'acquisizione  dei  necessari  elementi  di
informazione, si avvale delle banche dati cui  ha  accesso  ai  sensi
dell'art. 13, comma 2,  della  legge,  nonche'  della  collaborazione
dell'Arma dei Carabinieri che, in virtu' della capillare presenza sul
territorio,  costituisce  nella  specifica  attivita'  il  principale
referente, della  Polizia  di  Stato,  del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza, nonche' delle Forze Armate, delle pubbliche  amministrazioni
e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita'.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lett. a), b),
c)  e  d)  per  il  rilascio  dei  NOS  relativi  al  personale
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, della Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  con  qualifica
inferiore a Prefetto o dirigente generale, gli  elementi  informativi
necessari sono forniti all'UCSe dal Capo della Segreteria  principale
di sicurezza del Ministero dell'interno.  Per  il  rilascio  dei  NOS
relativi al personale militare e civile  delle  Forze  armate  e  del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri avente grado  inferiore  a
Generale di Corpo d'armata o grado o  qualifica  corrispondente,  gli
elementi informativi necessari sono forniti  all'UCSe,  in  relazione
alla Forza armata di appartenenza, dall'Organo Centrale di Sicurezza.
Per il rilascio dei  NOS  relativi  al  personale  della  Guardia  di
finanza, con grado  inferiore  a  Generale  di  Corpo  d'Armata,  gli
elementi informativi necessari sono forniti all'UCSe dal  Capo  della
Segreteria principale di sicurezza del Comando generale della Guardia
di Finanza. Per le esigenze abilitative dell'AISE  e  dell'AISI,  gli
elementi informativi necessari al primo rilascio del NOS sono forniti
all'UCSe dall'Agenzia interessata.
  3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 2, gli  adempimenti
istruttori per il rilascio dei NOS sono curati dall'UCSe.
  4. Le autorita' delegate al rilascio  del  NOS  si  avvalgono,  per
l'acquisizione  delle  informazioni,  delle  banche  dati  e  delle
strutture delle proprie amministrazioni, nonche' del contributo delle
Forze di polizia e delle Forze Armate,  secondo  quanto  previsto  al
comma 5.  Qualora,  all'esito  di  tale  ricognizione,  sia  ritenuto
opportuno acquisire elementi da altre amministrazioni o  da  soggetti
erogatori di servizi di pubblica utilita', viene  interessato  l'UCSe
per l'eventuale supplemento di istruttoria.
  5. Nel caso di delega ai sensi dell'art. 24, comma 2, il Capo della
Segreteria Principale di  sicurezza  del  Ministero  dell'interno  si
avvale della Polizia di Stato nonche', a fini  di  integrazione,  dei
comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e  delle
Forze Armate. L'Organo Centrale di Sicurezza di ciascuna Forza armata
si avvale  dei  comandi  rispettivamente  dipendenti  e  dei  comandi
dell'Arma  dei  Carabinieri.  L'Organo  Centrale  di  Sicurezza  del
Segretariato Generale della Difesa si avvale dei comandi delle  Forze
armate e dei comandi dell'Arma dei Carabinieri. L'Organo Centrale  di
Sicurezza dell'Arma dei Carabinieri si avvale dei comandi  dipendenti
nonche', a fini di integrazione, della Polizia di Stato, dei  comandi
della Guardia  di  Finanza  e  delle  altre  Forze  armate.  L'Organo
Centrale di Sicurezza del Comando generale del Corpo della Guardia di
Finanza  si  avvale  dei  comandi  del  Corpo  nonche',  a  fini  di
integrazione, dei comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di
Stato e delle Forze Armate.
  6. Le autorita' che rilasciano i NOS  acquisiscono  il  parere  dei
direttori dei servizi  di  informazione  per  la  sicurezza  previsto
dall'art. 9, comma 2, lettera c), della legge, formulato  sulla  base
degli elementi in loro possesso, entro  centocinquanta  giorni  dalla
data della richiesta. Fatta eccezione  per  il  rilascio  dei  NOS  a
livello SEGRETISSIMO, l'inutile decorso del termine e' valutato quale
assenza di elementi di controindicazione.
  7. Per i NOS di livello SEGRETISSIMO, qualora nel  termine  massimo
complessivo di cui al  comma  13,  sia  pervenuto  almeno  un  parere
favorevole di cui all'art. 9, comma 2, lettera c),  della  legge,  si
procede al rilascio del NOS.
  8. I pareri pervenuti oltre i  termini  di  cui  al  comma  6  sono
comunque valutati ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione
di  classifica  di  segretezza  e  di  qualifica  di  sicurezza
internazionale del NOS. L'acquisizione dei pareri da parte  dell'UCSe
puo' essere assicurata mediante apposito collegamento telematico  con
le Agenzie.
  9. Ove necessario per la delicatezza dell'incarico da attribuire  o
per i riflessi su  profili  attinenti  all'ordine  e  alla  sicurezza
pubblica o alla difesa  militare,  l'UCSe  acquisisce  i  pareri  dei
Ministri della difesa e dell'interno di  cui  all'art.  9,  comma  2,
lettera c), della legge.
  10. Per il rilascio del NOS a cittadini stranieri,  o  a  cittadini
con doppia cittadinanza, o a cittadini italiani che hanno soggiornato
all'estero, per l'acquisizione delle informazioni e'  interessato  il
Ministero degli affari esteri oppure, qualora si tratti di Paesi NATO
o UE  o  con  i  quali  sussistano  in  materia  accordi  bilaterali,
l'autorita' nazionale di sicurezza del Paese. Tali informazioni  sono
acquisite in ogni caso per soggiorni superiori ad un anno nonche' per
periodi inferiori, allorquando ritenuto opportuno anche in  relazione
al Paese interessato. A tale adempimento provvede l'UCSe,  anche  per
conto delle autorita' delegate al rilascio del NOS ai sensi dell'art.
24. In ogni caso l'UCSe puo' delegare l'organo centrale di  sicurezza
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
all'acquisizione delle  informazioni  per  il  rilascio  del  NOS  ai
dipendenti di quel Dicastero, sulla base di apposite intese.
  11. Ove il rilascio del NOS comporti l'estensione dell'accertamento
a cittadini stranieri o a cittadini italiani  che  hanno  soggiornato
all'estero, qualora le notizie non  pervengano  entro  centocinquanta
giorni dalla richiesta,  fatta  eccezione  per  il  segretissimo,  si
procede al rilascio del NOS all'esito di una complessiva  valutazione
in ordine  all'insussistenza  di  motivi  ostativi.  Le  informazioni
pervenute oltre il termine di  centocinquanta  giorni  sono  comunque
valutate ai fini  del  diniego,  revoca,  sospensione,  riduzione  di
classifica di segretezza, di qualifica  di  sicurezza  internazionale
del NOS.
  12. Ferma restando l'acquisizione del modello informativo  conforme
al  modulo  approvato  dall'UCSe,  il  complesso  degli  elementi
informativi  deve  essere  comunque  fornito  entro  il  termine  di
centocinquanta giorni dalla data della richiesta. Fatta eccezione per
il rilascio dei NOS a livello SEGRETISSIMO, e fermo  restando  quanto
previsto dal comma 7, l'inutile decorso del termine e' valutato quale
assenza di elementi di controindicazione. Le  informazioni  pervenute
oltre il termine di centocinquanta giorni sono comunque  valutate  ai
fini del diniego, revoca, sospensione,  riduzione  di  classifica  di
segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale del NOS.
  13. L'istruttoria per il rilascio del  NOS  si  conclude  entro  il
termine di dodici mesi dal ricevimento della  richiesta,  prorogabile
fino  ad  un  massimo  di  ulteriori  sei  mesi  nel  caso  risulti
particolarmente complessa.
  14. Qualora vengano a cessare i motivi che avevano  determinato  la
richiesta di  rilascio  del  NOS,  il  soggetto  pubblico  o  privato
richiedente ne da' tempestiva comunicazione all'autorita' competente,
che interrompe l'istruttoria.
  15. Ai fini del rilascio del  NOS  si  applicano,  quando  ritenuto
necessario ed alle condizioni in esso descritte, le  disposizioni  di
cui all'art. 118-bis del codice di procedura penale.
  16. A decorrere dal dodicesimo  mese  dall'entrata  in  vigore  del
presente  Regolamento,  l'Organo  Nazionale  di  Sicurezza  puo'
rideterminare,  riducendoli,  i  termini  relativi  al  procedimento
istruttorio preordinato al rilascio delle abilitazioni  personali.  A
tal fine l'UCSe effettua un monitoraggio  dei  procedimenti  istruiti
anche dalle Autorita' eventualmente delegate.  Del  provvedimento  di
rideterminazione e' data comunicazione al Comitato  parlamentare  per
la sicurezza della  Repubblica  nella  relazione  semestrale  di  cui
all'art. 33, comma 1, della legge.
                              Art. 28

            Modalita' di acquisizione delle informazioni

  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  contenute  nell'art.
27 le informazioni sono acquisite, in funzione del luogo di residenza
della persona per la quale e' richiesto il rilascio del NOS:
    a) dalla questura competente per territorio;
    b) dal comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri  ovvero  dal
Gruppo  eventualmente  istituito  nel  suo  ambito,  competente  per
territorio;
    c) dal comando provinciale della Guardia  di  finanza  competente
per territorio.
  2. La questura, il comando provinciale  dell'Arma  dei  Carabinieri
ovvero il Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito o il  comando
provinciale della Guardia di finanza cui e' rivolta la  richiesta  di
informazioni, provvede a:
    a) svolgere gli accertamenti sulla base delle  notizie  esistenti
agli atti, o comunque disponibili;
    b) effettuare le interrogazioni delle  banche  dati  disponibili,
acquisendo  aggiornati  elementi  conoscitivi  in  relazione  alle
segnalazioni rilevate;
    c) acquisire, in relazione  alle  persone  oggetto  dell'indagine
conoscitiva che  abbiano  risieduto  o  domiciliato  anche  in  altre
localita' italiane per periodi superiori a 1  anno,  le  informazioni
d'interesse presso le articolazioni competenti per territorio;
    d)  acquisire  presso  gli  uffici  giudiziari  le  informazioni
d'interesse riferite a  procedimenti  definiti  o  in  corso  nonche'
presso le prefetture le notizie concernenti  condotte  depenalizzate,
che abbiano comunque attinenza con la  valutazione  di  affidabilita'
del soggetto da abilitare;
    e) verificare l'eventuale sussistenza di fallimenti, pignoramenti
ed altre situazioni patrimoniali pertinenti;
    f) verificare l'esistenza di ulteriori notizie  utili  presso  la
questura o i corrispondenti comandi delle altre due Forze di polizia;
    g)  compilare  un  "Modello  informativo",  riepilogativo  degli
elementi  informativi  acquisiti,  conforme  al  modello  approvato
dall'UCSe.
  3. Per l'acquisizione delle informazioni riferite ad  un  cittadino
italiano:
    a) residente all'estero, fatto salvo quanto indicato alla lettera
b), e'  interessata,  in  relazione  all'ultima  residenza  avuta  in
Italia,  la  questura  o  il  comando  provinciale  dell'Arma  dei
Carabinieri ovvero il Gruppo territoriale eventualmente istituito nel
suo ambito, o  il  comando  provinciale  della  Guardia  di  finanza,
competente per territorio;
    b) che non abbia  mai  risieduto  in  Italia,  e'  competente  la
questura o il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma.
  4. All'acquisizione delle informazioni presso i  competenti  organi
di Paesi  esteri,  di  organizzazioni  internazionali  e  dell'Unione
europea provvede l'UCSe anche per i procedimenti di rilascio dei  NOS
da parte  dell'autorita'  delegata  ai  sensi  dell'art.  24.  L'UCSe
assolve,  inoltre,  agli  obblighi  di  collaborazione  assunti,  a
condizione di reciprocita', in ambito  internazionale  e  dell'Unione
europea.
                              Art. 29

                              Decisione

  1. Acquisite le informazioni, l'autorita' competente al rilascio:
    a) verifica la completezza  ed  esaustivita'  degli  elementi  di
conoscenza disponibili;
    b) effettua ulteriori approfondimenti, laddove necessari;
    c)  valuta  l'affidabilita'  della  persona  sulla  base  delle
informazioni assunte e del quadro normativo che  regola  la  materia,
anche  richiedendo,  in  casi  dubbi,  elementi  di  valutazione  al
responsabile  dell'impiego  della  persona  per  la  quale  e'  stato
richiesto il rilascio del NOS, che, se  dirigente  e  gia'  abilitato
almeno per i livelli di  classifica  di  segretezza  e  qualifica  di
sicurezza richiesti, compila  e  sottoscrive  una  "dichiarazione  di
affidabilita'",  conforme  al  modello  approvato  dall'UCSe,  avente
efficacia annuale.  Qualora  il  responsabile  dell'impiego  non  sia
dirigente, la "dichiarazione di  affidabilita'"  viene  prodotta  dal
dirigente sovraordinato, gia'  abilitato  almeno  per  i  livelli  di
classifica di segretezza e qualifica di sicurezza richiesti. Per  gli
operatori  economici  tale  dichiarazione  puo'  essere  rilasciata
soltanto dal legale rappresentante o dal Funzionario alla  sicurezza.
Allo scadere dell'anno l'autorita' competente  adotta  la  definitiva
determinazione in merito al  rilascio  del  NOS.  In  presenza  della
"dichiarazione di  affidabilita'",  l'autorita'  competente  rilascia
un'abilitazione  temporanea  di  durata  annuale,  con  eventuali
limitazioni. Per i  provvedimenti  concernenti  il  rilascio  di  NOS
qualificati sono osservate, altresi', le disposizioni  contenute  nei
trattati internazionali ratificati dall'Italia, nonche'  negli  altri
atti  regolamentari  internazionali  approvati  dall'Italia  e  nella
normativa dell'Unione europea che trattano la specifica materia.
  2. Effettuate  le  valutazioni  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
competente dispone alternativamente:
    a) il rilascio del NOS. Per  motivi  di  cautela  possono  essere
attribuite  al  NOS  limitazioni  territoriali,  di  elevabilita'  e
temporali;
    b) il diniego del NOS;
    c)  la  sospensione  della  procedura  abilitativa  quando  sia
necessario attendere la definizione di procedimenti in corso.
                              Art. 30

                        Notifiche e custodia

  1. Dell'avvenuto rilascio, diniego, sospensione o revoca  del  NOS,
dell'abilitazione  temporanea,  dei  livelli  di  classifica  di
segretezza, delle qualifiche di sicurezza internazionali accordati  e
delle eventuali limitazioni disposte, ovvero della sospensione  della
procedura abilitativa, e' data tempestiva comunicazione  al  soggetto
pubblico o privato richiedente e, nei casi in  cui  il  provvedimento
sia stato adottato su delega, anche all'UCSe.
  2. Il NOS e' custodito presso  l'autorita'  che  ha  provveduto  al
rilascio. Quando al rilascio provvede l'UCSe ne da  comunicazione  al
soggetto pubblico o privato che lo ha richiesto.
  3. I soggetti pubblici e privati tengono un elenco  aggiornato  dei
NOS e delle abilitazioni temporanee concessi al personale dipendente.
                              Art. 31

                    Termini di validita' del NOS

  1. Il NOS ha  la  durata  di  cinque  anni  per  la  classifica  di
segretezza SEGRETISSIMO  e  di  dieci  anni  per  le  classifiche  di
segretezza  SEGRETO  e  RISERVATISSIMO.  Sono  fatte  salve  diverse
disposizioni  contenute  nei  trattati  internazionali  ratificati
dall'Italia nonche' negli  altri  atti  regolamentari  internazionali
approvati dall'Italia  e  nella  normativa  dell'Unione  europea  che
trattano la specifica materia. Ai fini  del  calcolo  della  relativa
scadenza si tiene conto della data del "Modello informativo"  di  cui
all'art. 28, comma 2, lettera g).
                              Art. 32

                      Abilitazione temporanea

  1. Contestualmente all'avvio della procedura di rilascio  del  NOS,
ove sussistano urgenti e comprovate esigenze di servizio, l'UCSe e le
altre autorita'  competenti  previa  comunicazione  all'UCSe  possono
rilasciare abilitazioni temporanee della  validita'  massima  di  sei
mesi, prorogabile una sola volta.
  2. La richiesta di rilascio dell'abilitazione temporanea  specifica
i motivi, la classifica di segretezza ed eventualmente  la  qualifica
di sicurezza necessari ed  e'  corredata  di  una  "dichiarazione  di
affidabilita'" rilasciata dal responsabile dell'impiego e, ove questi
non  sia  dirigente,  successivamente  convalidata  dal  dirigente
sovraordinato, gia' abilitato almeno per i livelli di  classifica  di
segretezza e qualifica  di  sicurezza  richiesti  per  l'abilitazione
temporanea.
  3. L'abilitazione temporanea e'  altresi'  rilasciata  ai  soggetti
indicati  all'art.  43  ,  comma  1,  su  richiesta  dell'operatore
economico. A tali fini, l'operatore economico produce:
    a) dichiarazione dei soggetti interessati  su  modello  approvato
dall'UCSe circa le condizioni previste per il diniego, la sospensione
o la revoca del NOS;
    b) "dichiarazione di affidabilita'" del rappresentante  legale  o
del Funzionario alla sicurezza in favore dei soggetti per i quali  si
chiede il rilascio dell'abilitazione temporanea.
  4.  Per  il  rilascio  dell'abilitazione  temporanea  le  autorita'
competenti  acquisiscono  le  informazioni  necessarie  tra  quelle
rinvenibili agli atti in proprio possesso  e  consultando  le  banche
dati d'interesse, in primo luogo la banca dati  di  cui  all'art.  8,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
                              Art. 33

                          Rinnovo del NOS

  1. La richiesta di rinnovo del  NOS  deve  pervenire  all'autorita'
competente con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza.
Si applicano  le  stesse  disposizioni  ed  e'  osservata  la  stessa
procedura istruttoria previste per il rilascio.
  2. Nei casi in cui per il NOS  scaduto  sia  stato  tempestivamente
chiesto il  rinnovo,  il  documento  resta  valido,  sempre  che  non
emergano elementi di controindicazione, fino al rilascio del nuovo.
  3. Quando la richiesta di rinnovo del NOS  e'  inoltrata  oltre  il
termine  indicato  al  comma  1,  l'autorita'  competente,  in  via
eccezionale, puo' autorizzare la proroga di validita' dello stesso  a
condizione che dai primi accertamenti non siano  emersi  elementi  di
controindicazione e, ove ritenuto necessario,  venga  fornita  idonea
dichiarazione di affidabilita'.
                              Art. 34

                    Istruzione sulla sicurezza

  1. Il rilascio del NOS, dell'abilitazione temporanea e l'accesso ad
informazioni classificate "RISERVATO" e' accompagnato dall'istruzione
alla sicurezza a cura del soggetto pubblico o privato che impiega  la
persona. Se il NOS o l'abilitazione temporanea riportano anche una  o
piu'  qualifiche  di  sicurezza,  detta  istruzione  e'  estesa  alle
relative disposizioni internazionali o dell'Unione europea.
  2. In caso di affidamento di contratti  classificati  RISERVATO  si
osservano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 38.
  3. L'istruzione alla sicurezza ha ad  oggetto  il  complesso  delle
norme relative alla protezione  delle  informazione  classificate,  a
diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato,  con  particolare
riferimento alle disposizioni connesse all'espletamento dell'incarico
affidato al soggetto abilitato e alla sicurezza CIS.
                              Art. 35

                Comunicazione di elementi rilevanti
                      per il possesso del NOS

  1. I Funzionari  o  Ufficiali  alla  sicurezza  o  i  Funzionari  o
Ufficiali alla sicurezza designati  dei  soggetti  pubblici  e  degli
operatori economici, ciascuno  nell'ambito  della  propria  sfera  di
competenza, comunicano tempestivamente all'UCSe ed all'autorita'  che
ha provveduto al rilascio del NOS, se  diversa  dall'UCSe,  eventuali
elementi  informativi  suscettibili  di  influire  negativamente
sull'affidabilita' delle persone abilitate.
  2. Le questure, i comandi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza,  gia'  interessati  per  l'acquisizione  di  informazioni
finalizzate al rilascio del NOS, informano tempestivamente  l'UCSe  e
l'autorita' che ha provveduto  al  rilascio,  se  diversa  dall'UCSe,
della  sopravvenuta    conoscenza    di    elementi    determinativi
dell'inaffidabilita' della persona abilitata.
  3.  I  soggetti  titolari  di  NOS  sono  tenuti  a  segnalare
tempestivamente all'amministrazione o  all'ente  che  ne  ha  chiesto
l'abilitazione ogni mutamento nella propria  situazione  personale  o
familiare,  nonche'  ogni  altro  elemento  che  potrebbe  assumere
rilevanza ai fini del possesso del NOS. L'eventuale accertamento,  da
parte dell'UCSe o dell'autorita' competente al rilascio, di omissioni
riguardo agli obblighi di informazione viene valutata ai  fini  della
permanenza del peculiare requisito di affidabilita' dell'interessato.
                              Art. 36

                              Verifiche

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma  6,  della  legge,
l'autorita' che ha rilasciato  il  NOS  puo',  secondo  le  procedure
previste all'art. 24, comma 4, revocarlo, sospenderne la validita'  o
apporvi  limitazioni  sulla  base  di  segnalazioni  e  verifiche  a
campione, anche nei casi di richiesta di Abilitazione  Preventiva  di
cui all'art. 43, dalle quali emergano  motivi  di  inaffidabilita'  a
carico del soggetto interessato.
  2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate  prioritariamente
con riguardo a persone abilitate:
    a) alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO;
    b) alla trattazione  di  informazioni  classificate  SEGRETO,  se
occupano  posizioni  per  le  quali  hanno  normale  accesso  ad  una
considerevole quantita'  di  informazioni  recanti  tale  livello  di
classifica  di  segretezza  ovvero  a  sistemi  di  comunicazione  o
informatici che trattano o contengono informazioni classificate;
    c) alla trattazione di informazioni classificate RISERVATISSIMO o
SEGRETO, se rivestono particolari responsabilita'  nell'ambito  degli
operatori economici, quali  rappresentanti  legali,  Funzionari  alla
sicurezza, direttori tecnici, titolari  di  quote  di  partecipazione
qualificate;
    d) in presenza di elementi  di  controindicazione,  valutati  non
ostativi in sede di rilascio del NOS.
                              Art. 37

Criteri per il diniego, la revoca, la sospensione, la limitazione  la
  riduzione di classifica o  la  dequalifica  delle  abilitazioni  di
  sicurezza per le persone fisiche

  1. Al verificarsi di situazioni tali da ingenerare dubbi in  ordine
all'affidabilita' della persona, l'abilitazione  e'  sospesa  in  via
cautelare per il tempo strettamente necessario agli accertamenti  del
caso.
  2.  Quando  nei  confronti  della  persona  interessata  emergono
elementi,  acquisiti  o  verificati  ai  sensi  dell'art.  27,  che
influiscono negativamente  sulla  sua  affidabilita'  in  termini  di
scrupolosa  fedelta'  alle  Istituzioni  della  Repubblica,  alla
Costituzione e ai suoi  valori,  nonche'  di  rigoroso  rispetto  del
segreto e delle norme finalizzate alla tutela delle informazioni, dei
documenti e dei materiali  classificati,  l'abilitazione  e'  negata,
revocata, sospesa, ridotta di livello di segretezza, di qualifica  di
sicurezza  e  dequalificata  ovvero  limitata  territorialmente  o
temporalmente, secondo quanto previsto nei commi successivi.
  3. In relazione  alla  valutazione  degli  elementi  di  fatto  che
emergano dai precedenti o procedimenti penali e che possano  influire
sull'affidabilita' della persona, e' adottato uno  dei  provvedimenti
seguenti:
    a) diniego o revoca delle abilitazioni di sicurezza personali  in
presenza di una sentenza definitiva di  condanna  o  di  sentenza  di
condanna di primo grado confermata in appello per reati dolosi, o per
reati  colposi  afferenti  alla  tutela  e  salvaguardia  delle
informazioni, dei documenti e dei materiali classificati;
    b) sospensione delle abilitazioni di sicurezza personali o  della
procedura in corso per il rilascio delle  abilitazioni  di  sicurezza
personali  in  caso  di  assunzione  della  qualita'  di  imputato,
sottoposizione a taluna delle  misure  cautelari  personali  previste
dalla legislazione vigente o sentenza di condanna di primo grado  per
i reati di cui alla lettera a);
    c) sospensione delle abilitazioni di sicurezza personali o  della
procedura in corso per il rilascio delle  abilitazioni  di  sicurezza
personali sulla base  di  comunicazioni,  anche  ai  sensi  dell'art.
118-bis c.p.p., dell'Autorita' giudiziaria, in relazione ad attivita'
di indagine per i reati di cui alla lettera a).
  4. In riferimento ai provvedimenti di cui al comma 3,  lettera  a),
la richiesta di rilascio  dell'abilitazione  puo'  essere  riproposta
qualora  la  persona  interessata  sia  stata  riabilitata  e  la
riabilitazione abbia estinto le pene accessorie ed ogni altro effetto
penale della condanna. L'estinzione del reato ai sensi dell'art.  445
c.p.p.,  nonche'  ai  sensi  dell'art.  157  c.p.,  non  preclude  la
valutazione circa la rilevanza dei fatti oggetto dell'imputazione  ai
fini del mantenimento o del rilascio dell'abilitazione.
  5. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c),  si  da'  luogo  al
ripristino della validita' del NOS, o alla  ripresa  della  procedura
per  il  rilascio  o  di  rinnovo,  in  caso  di  provvedimento  di
archiviazione, di  sentenza  di  proscioglimento  o  di  sentenza  di
assoluzione di primo grado confermata in appello.
  6.  Ai  fini  del  comma  1  assume  altresi'  specifica  rilevanza
l'esistenza di elementi di informazione tali da  far  ritenere  o  da
mettere in evidenza:
    a) che la persona sia interessata  ad  attivita'  di  spionaggio,
sabotaggio, collusione, relazione, collaborazione  con  elementi  che
perseguono fini o svolgono attivita' contrarie  alla  difesa  e  alla
sicurezza  dello  Stato  italiano  o  degli  Stati  membri  delle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte;
    b) che il soggetto sia interessato ad  attivita'  eversive  o  di
fiancheggiamento nei confronti di persone appartenute, appartenenti o
collegate a movimenti, nuclei o gruppi che perseguono  fini  contrari
alle istituzioni democratiche dello Stato, ovvero svolgono propaganda
diretta a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico;
    c) che il soggetto intrattenga o abbia intrattenuto  rapporti,  a
qualsiasi titolo, con organizzazioni di  tipo  mafioso  o  con  altre
organizzazioni che perseguono fini criminosi, ovvero sono  dedite  ad
attivita' contrarie ai fondamentali interessi economici, finanziari e
industriali del Paese;
    d) che il soggetto sia affetto da  stati  psicopatologici  ovvero
faccia  uso  di  sostanze  stupefacenti,  abuso  di  alcolici  o  sia
dipendente da sostanze psicotrope;
    e) situazioni di fatto, pertinenti e non eccedenti le  specifiche
finalita' di tutela perseguite, che possono verosimilmente rendere il
soggetto non adeguato alla gestione di informazioni  classificate  in
quanto influenzabile, vulnerabile o possibile destinatario di atti di
condizionamento o pressione,  tali  da  influire  sulla  liberta'  di
determinazione, quali, in via esemplificativa, rilevanti  esposizioni
debitorie,  fallimenti,  pignoramenti,  precedenti  disciplinari  per
fatti rilevanti ai  fini  dell'affidabilita',  legami  di  parentela,
coniugio, affinita' o frequentazione con persone  in  relazione  alle
quali sussistono gli elementi di cui ai commi 3 e 6, lett. a), b), c)
e d);
    f) gravi violazioni delle norme di sicurezza per la protezione  e
la tutela delle  informazioni  classificate  o  compromissione  delle
stesse.
  7. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma  6  viene
disposto il diniego o la revoca del NOS; nei casi di cui alla lettera
e) del comma 6 il diniego o la revoca del NOS o l'attribuzione al NOS
di limitazioni; nei casi di cui  alla  lettera  f)  del  comma  6  il
diniego, la revoca, la sospensione del NOS  ovvero  la  riduzione  di
classifica o la dequalifica, in relazione alle  circostanze  ed  alla
gravita' della violazione.
  8. I provvedimenti di diniego, revoca e sospensione concernenti  le
abilitazioni di sicurezza personali sono motivati con il  riferimento
alle disposizioni di cui al presente articolo.
Capo V
TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE E A DIFFUSIONE ESCLUSIVA NEL SETTORE INDUSTRIALE
                              Art. 38

                      Norme per la trattazione
              delle informazioni classificate RISERVATO

  1. Qualora  l'operatore  economico  debba  trattare  esclusivamente
informazioni classificate RISERVATO, il  legale  rappresentante  -  o
altro  soggetto,  socio  o  dipendente  dell'operatore  economico,
designato dal  legale  rappresentante  -  e'  il  responsabile  della
gestione delle informazioni classificate RISERVATO secondo la  legge,
il presente regolamento e le relative  disposizioni  applicative.  Ai
fini dell'esecuzione del contratto il  committente  accerta  che  non
sussista a carico del responsabile sentenza di condanna definitiva  o
sentenza di condanna di primo grado confermata in appello  per  reati
afferenti  la  tutela  e  la  salvaguardia  delle  informazioni,  dei
documenti e dei materiali classificati.
  2. L'Organizzazione di sicurezza individuata dall'amministrazione o
dell'impresa che affidano il contratto o  il  sub-contratto  fornisce
l'istruzione  di  sicurezza  al  responsabile,  qualora  l'operatore
economico affidatario non sia abilitato.
  3.  Il  responsabile  di  cui  al  comma  1  e'  il  referente  del
committente  e  dell'UCSe  per  la  trattazione  delle  informazioni
classificate RISERVATO.
  4. Il responsabile di cui al comma 1 assicura  che  l'accesso  alle
informazioni RISERVATO sia consentito esclusivamente al personale che
abbia  necessita'  di  conoscere  e  sia  stato  istruito  sulle
responsabilita' e sulle conseguenze penali di  una  divulgazione  non
autorizzata delle informazioni classificate.
  5. Per la gestione e la custodia  delle  informazioni  classificate
RISERVATO la sede dell'operatore economico e' dotata di apposita area
controllata, come previsto dall'art. 72, nell'ambito della  quale  le
informazioni classificate sono conservate secondo modalita'  che  non
consentano l'accesso non autorizzato.
  6. La trasmissione di informazioni classificate  RISERVATO  non  e'
consentita  con  sistemi  elettrici  o  elettronici  non  autorizzati
dall'UCSe; e' consentita la  trasmissione  postale  che  consenta  la
tracciabilita', ovvero mediante vettori  commerciali  o  trasporto  a
mano, secondo le disposizioni applicative del presente regolamento.
  7. In  caso  di  violazione  o  compromissione  delle  informazioni
classificate RISERVATO, il responsabile di cui al comma 1 procede  ai
sensi delle vigenti disposizioni, comunicando  altresi'  l'evento  al
committente ed all'UCSe ai  fini  degli  adempimenti  previsti  dalle
vigenti disposizioni.
  8. Le stazioni appaltanti e i committenti comunicano all'UCSe,  per
il  tramite  delle  rispettive  organizzazioni  di  sicurezza,  gli
operatori economici  risultati  aggiudicatari  di  contratti  recanti
classifica RISERVATO. Il sub-appalto o la  sub-commessa  autorizzati,
classificati RISERVATO, sono comunicati all'UCSe, secondo il  modello
approvato,  dal  soggetto  responsabile  ai  sensi  del  comma  1
dell'operatore economico subappaltante.
  9. La corretta gestione e  custodia  di  informazioni  classificate
RISERVATO  e'  soggetta  ai  poteri  di  vigilanza  degli  organi  di
sicurezza individuati dalle Amministrazioni che affidano i  contratti
e delle imprese committenti nonche' ai poteri ispettivi dell'UCSe.
                              Art. 39

        Trattazione delle informazioni classificate RISERVATO
        mediante sistemi informatici nel settore industriale

  1. Per la trattazione  delle  informazioni  classificate  RISERVATO
mediante sistemi informatici, l'operatore economico osserva le regole
di sicurezza di cui all'art. 66, comma 2  del  presente  regolamento.
L'operatore  economico  trasmette  all'UCSe  e  all'amministrazione
appaltante o all'impresa committente un'autocertificazione attestante
la disponibilita' di, una postazione informatica non connessa a  reti
fisse  o  mobili,  ovvero  con  le  caratteristiche  stabilite  nelle
disposizioni applicative del presente regolamento, da utilizzare  per
la specifica procedura di affidamento o esecuzione contrattuale.
  2. Ai fini dell'esecuzione del contratto il legale rappresentante -
o  altro  soggetto,  socio  o  dipendente  dell'operatore  economico,
designato  dal  legale  rappresentante  -  assume  la  funzione  di
"amministratore di sistema".
  3. L'amministratore di sistema assicura l'attuazione  delle  regole
di sicurezza di cui al comma  1  ed  e'  responsabile  degli  aspetti
tecnici di sicurezza del sistema destinato  a  trattare  informazioni
classificate RISERVATO.

riferimento id:30636

Data: 2015-12-06 09:30:24

Re:SEGRETO DI STATO - nuova disciplina amministrativa DPCM 6/11/2015

                              Art. 40

        Attivita' industriali di rilievo strategico (NOSIS)

  1.  Agli  operatori  economici  la  cui  attivita',  per  oggetto,
tipologia o  caratteristiche,  assume  rilevanza  strategica  per  la
protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici
e industriali nazionali, e' rilasciato il  Nulla  Osta  di  Sicurezza
Industriale  Strategico  (NOSIS).  Rientrano  in  tale  ambito,  in
particolare:
    a) le attivita' volte ad assicurare  la  difesa  e  la  sicurezza
dello Stato;
    b)  le  attivita'  volte  alla  produzione  o  allo  sviluppo  di
tecnologie suscettibili di impiego civile/militare;
    c) le  attivita'  connesse  alla  gestione  delle  infrastrutture
critiche anche informatiche e di interesse europeo;
    d) la gestione  di  reti,  di  infrastrutture  e  di  sistemi  di
ricetrasmissione ed elaborazione di segnali e/o comunicazioni;
    e) la gestione di reti e  infrastrutture  stradali,  ferroviarie,
marittime ed aeree;
    f) la gestione di reti e sistemi di produzione,  distribuzione  e
stoccaggio di energia ed altre infrastrutture critiche;
    g)  la  gestione  di  attivita'  finanziarie,  creditizie  ed
assicurative di rilevanza nazionale.
  2. Il NOSIS abilita gli operatori economici di cui al comma 1  alla
trattazione  di  informazioni  classificate,  anche  a  diffusione
esclusiva,  e  alla  partecipazione  a  gare  d'appalto  e  procedure
finalizzate all'affidamento di contratti classificati  e  qualificati
NATO e UE e alla relativa esecuzione in caso di aggiudicazione.
  3. Il NOSIS e' rilasciato  all'esito  di  accertamenti  diretti  ad
escludere dalla conoscibilita' di notizie,  documenti,  atti  o  cose
classificati e a diffusione esclusiva i soggetti che non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedelta' alle istituzioni della Repubblica,
alla Costituzione e ai suoi valori, nonche' di rigoroso rispetto  del
segreto. Per il rilascio  del  NOSIS  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 44 e dell'art. 45 , per quanto  compatibili.  Ai  fini  del
rilascio del NOSIS l'operatore  economico  deve  dotarsi  di  un'area
riservata con le caratteristiche di cui al Capo VIII, di omologazione
CIS e, ove necessario, COMSEC.
  4. L'istruttoria per il rilascio del NOSIS si conclude nel  termine
di dodici mesi dalla ricezione della  richiesta  da  parte  di  UCSe,
prorogabile fino ad un massimo di ulteriori  sei  mesi  nel  caso  di
particolare complessita'.
  5. Il NOSIS e' rilasciato di norma a livello SEGRETO, o qualora  ne
ricorrano le condizioni, a livello superiore e con qualifica  NATO  e
UE.
  6. La durata del NOSIS e' stabilita in relazione al permanere delle
attivita' di rilievo strategico, fatte salve le periodiche verifiche,
anche attraverso le attivita' ispettive, finalizzate ad accertare  il
mantenimento dei requisiti abilitativi.
  7. Qualora a carico di una societa'  munita  di  NOSIS  ovvero  dei
soggetti indicati nell'art. 47, commi 2 e 3, lett.  b),  e  art.  48,
comma 1, lettera c), emerga una o piu' delle  cause  di  sospensione,
revoca, limitazione, previste dagli articoli  37,  47  e  48,  l'UCSe
avvia un'istruttoria finalizzata ad accertare se l'organizzazione  di
sicurezza  della  societa'  mantiene  caratteristiche  adeguate  alla
salvaguardia  delle  informazioni  classificate  e  a  diffusione
esclusiva,  costitutive  del  patrimonio  strategico  di  interesse
nazionale. A tal fine l'UCSe, previo accertamento, anche di carattere
ispettivo, e acquisizione di notizie e pareri  dalle  amministrazioni
pubbliche e private  competenti  e,  ove  necessario,  dall'Autorita'
Giudiziaria  ai  sensi  dell'art.  118  bis  c.p.p.,  puo'  indicare
prescrizioni e condizioni, assegnando un termine per l'adempimento.
  8. Qualora dall'istruttoria condotta emergano, anche per  accertata
inadempienza delle prescrizioni e condizioni assegnate,  elementi  di
fatto sull'inadeguatezza dell'operatore economico a salvaguardare  le
informazioni classificate e a diffusione esclusiva,  costitutive  del
patrimonio strategico di interesse nazionale, il  Direttore  generale
del DIS-Organo nazionale di sicurezza formula indirizzi all'UCSe  per
la limitazione, sospensione e, in casi eccezionali,  a  tutela  degli
interessi nazionali, revoca del NOSIS.
  9. Dell'avvio del procedimento di cui ai commi 7 e 8 e dei relativi
esiti, il Direttore generale del DIS - Organo nazionale di  sicurezza
informa l'Autorita' nazionale per la sicurezza
                              Art. 41

                Informazioni a diffusione esclusiva

  1.  Nell'ambito  dei  settori  di  cui  all'art.  40,  l'autorita'
competente,  individuata  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e dell'art. 3 del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  25  marzo  2014,  n.  86,
definisce le informazioni e  i  documenti,  ovvero  le  categorie  di
informazioni e documenti, su cui apporre  il  vincolo  di  diffusione
esclusiva di cui all'art. 1, lettera v),  anche  per  il  tramite  di
apposita delega conferita all'operatore economico.
  2. Qualora alle informazioni coperte dal vincolo di cui al comma  1
sia stata attribuita una classifica, le misure di tutela applicabili,
ulteriori rispetto alla limitazione  della  diffusione,  sono  quelle
corrispondenti  al  relativo  livello  di  classifica,  cosi'  come
stabilite nelle vigenti disposizioni in materia.
  3. Le disposizioni per la gestione e la definizione delle misure di
salvaguardia e di tutela delle  informazioni  coperte  esclusivamente
dal vincolo di cui al comma 1 sono fissate con direttive  applicative
emanate dall'Organo  nazionale  di  sicurezza,  secondo  criteri  che
tengano conto delle esigenze di sicurezza,  anche  in  ragione  degli
ambiti territoriali e degli assetti proprietari nei quali l'operatore
economico si trova ad agire.
                              Art. 42

        Abilitazioni di sicurezza per gli operatori economici

  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  40,  agli  operatori
economici  e'  richiesta  rispettivamente  l'Abilitazione  Preventiva
(AP), per partecipare a gare d'appalto o procedure  classificate  per
l'affidamento di contratti classificati RISERVATISSIMO o  SEGRETO  ed
il NOSI per  partecipare  a  gare  o  a  procedure  classificate  per
l'affidamento di contratti classificati superiori  a  SEGRETO  e  per
eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare  opere,  studi  e
progettazioni con classifica superiore a RISERVATO.
  2. Le abilitazioni industriali e  le  abilitazioni  personali  sono
rilasciate  altresi'  ad  operatori  economici  in  relazione  alla
partecipazione a procedure per  l'affidamento  di  contratti  con  la
NATO, la UE, altre organizzazioni  internazionali  ovvero  con  Paesi
esteri che, secondo i rispettivi ordinamenti, richiedano il  possesso
delle abilitazioni di sicurezza industriali e/o personali.
  3. Durante lo svolgimento delle procedure di gara o di  affidamento
dell'esecuzione di lavori o di fornitura di beni  e  di  servizi,  la
circolazione  di  informazioni  classificate  e'  limitata  a  quanto
strettamente necessario per l'espletamento delle fasi concorsuali.
                              Art. 43

                      Abilitazione Preventiva

  1. Il rappresentante legale dell'operatore economico,  in  possesso
della cittadinanza italiana, che  intenda  partecipare  a  gare  o  a
procedure classificate per l'affidamento  di  contratti  classificati
RISERVATISSIMO o SEGRETO, ovvero qualificati, relativi a lavori  o  a
forniture  di  beni  e  servizi  chiede  all'UCSe  il  rilascio
dell'Abilitazione Preventiva (AP),  informandone  l'ente  appaltante.
Chiede inoltre, unitamente alla richiesta  di  rilascio  dell'AP,  il
rilascio del NOS e dell'Abilitazione  temporanea  per  se'  e  per  i
soggetti interessati alla trattazione  di  informazioni  classificate
nell'ambito della procedura concorsuale, ove gia' non in possesso.
  2. Per ottenere  il  rilascio  dell'Abilitazione  Preventiva  (AP),
l'operatore economico deve produrre:
    a) copia del bando di gara o di altro  atto  di  indizione  della
procedura di affidamento per la quale si chiede  l'abilitazione,  dal
quale risulti la classificazione superiore a RISERVATO ed il relativo
livello e qualifica;
    b)  dichiarazione  su  modello  approvato  dall'UCSe  circa  le
condizioni previste per il diniego, la sospensione o  la  revoca  del
NOS relative ai soggetti di cui all'art. 47, comma 2, ovvero ad altro
personale da abilitare.
    c)  dichiarazione  con  la  quale  si  impegna,  qualora  risulti
affidatario dell'esecuzione di  lavori  o  di  fornitura  di  beni  e
servizi,  a  costituire  un'area  riservata  con  le  caratteristiche
indicate al Capo VIII,  idonea  a  soddisfare  le  esigenze  connesse
all'esecuzione contrattuale.
    d) dichiarazione circa l'assenza delle condizioni ostative di cui
all'art. 47, comma 1, lett. a) e b).
  3. Al fine di cui al comma 2 l'UCSe acquisisce secondo  le  vigenti
disposizioni e valuta:
    a)  il  certificato,  in  corso  di  validita',  del  casellario
giudiziale e dei carichi pendenti  di  tutte  le  persone  legalmente
autorizzate a  rappresentare  ed  impegnare  l'impresa  e  di  quelle
incaricate di trattare le informazioni classificate;
    b) il certificato integrale, in corso di validita', di iscrizione
al registro delle imprese,  rilasciato  dalla  competente  camera  di
commercio;
    c) la documentazione antimafia di cui  all'art.  84  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  e  successive  modificazioni,
anche mediante le modalita' di cui all'art. 1, comma 52, della  legge
6 novembre 2012, n. 190;
  4. Qualora l'operatore economico non disponga di un'area  riservata
di  II  classe,  la  trattazione  di  informazioni  classificate
RISERVATISSIMO  o  SEGRETO  potra'  svolgersi  esclusivamente  presso
un'area riservata del committente con le caratteristiche  di  cui  al
Capo VIII. La trattazione di informazioni classificate RISERVATISSIMO
o  SEGRETO  con  sistemi  informatici  e'  consentita  all'operatore
economico  che  disponga  in  uso  esclusivo  di  un  CIS  omologato
dall'UCSe.  Qualora  tale  condizione  non  sussista,  l'operatore
economico, puo'  richiedere  di  utilizzare  un  sistema  informatico
omologato del committente.
  5. L'abilitazione preventiva ha validita' di sei  mesi  dalla  data
del rilascio, prorogabili, in ragione del protrarsi  delle  procedure
di gara o di affidamento, per un periodo massimo di uguale durata.
  6. Ferme restando le responsabilita' civili e  penali  in  caso  di
dichiarazioni mendaci,  qualora  sia  accertata,  in  difformita'  da
quanto dichiarato dall'interessato, la sussistenza  di  alcuna  delle
condizioni previste dall'art. 37 a carico del legale  rappresentante,
si dispone il diniego o la revoca dell'AP. La richiesta  di  AP  puo'
essere reiterata dall'operatore economico  qualora  lo  stesso  abbia
proceduto all'estromissione del soggetto che ha fornito dichiarazioni
mendaci  dalla  titolarita'  della  legale  rappresentanza,  nonche'
dall'organizzazione di sicurezza.
  7. L'istanza di rilascio dell'abilitazione preventiva  priva  della
documentazione di cui al comma 2, e'  dichiarata  irricevibile  e  ne
viene data comunicazione all'operatore economico interessato.
  8. L'operatore economico all'atto dell'aggiudicazione  dei  lavori,
della fornitura o del servizio classificati RISERVATISSIMO o SEGRETO,
per il tramite della stazione appaltante, chiede  tempestivamente  il
rilascio  del  NOSI  e  delle  relative  omologazioni  CIS  e,  ove
necessario, COMSEC.
                              Art. 44

                Nulla Osta di Sicurezza Industriale

  1. Il NOSI e' richiesto per la partecipazione alle gare d'appalto e
alle altre  procedure  classificate  finalizzate  all'affidamento  di
contratti  classificati  di  livello  superiore  a  SEGRETO,  anche
qualificati. Il  NOSI  e'  richiesto  altresi'  per  l'esecuzione  di
lavori, la fornitura di beni e servizi, la  realizzazione  di  opere,
studi e progettazioni con classifica  superiore  a  RISERVATO  ovvero
qualificati.
  Il NOSI e le abilitazioni personali, inoltre,  sono  rilasciati  ad
operatori economici per l'esecuzione di contratti con il DIS,  l'AISE
e l'AISI, disciplinati dal regolamento di cui all'art.  29,  comma  4
della  legge  per  i  quali  siano  state  dichiarate  dall'organismo
competente particolari esigenze di tutela  della  sicurezza  tali  da
richiedere comunque  il  possesso  delle  abilitazioni  di  sicurezza
personali ed industriali. Per tali contratti si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'art. 45, comma 8.
  2.  Presupposto  per  il  rilascio  del  NOSI  e'  che  il  legale
rappresentante, il Funzionario alla sicurezza e, ove  necessario,  il
direttore tecnico e altro personale siano in possesso di NOS.
  3. Per il rilascio del NOSI, ai fini della  partecipazione  a  gare
d'appalto o  alle  altre  procedure  finalizzate  all'affidamento  di
contratti classificati di livello superiore  a  SEGRETO,  nonche'  ai
fini dell'esecuzione di contratti relativi a lavori  o  forniture  di
beni e servizi classificati RISERVATISSIMO o  superiore,  l'operatore
economico deve dotarsi di un'area riservata  con  le  caratteristiche
indicate al Capo VIII,  idonea  a  soddisfare  le  esigenze  connesse
all'esecuzione contrattuale.
  4. L'UCSe accerta l'esistenza  e  l'idoneita',  presso  l'operatore
economico che partecipa a procedure per l'affidamento di contratti di
livello superiore a SEGRETO o che risulta  affidatario  di  contratti
per  l'esecuzione  di  lavori  o  di  forniture  di  beni  e  servizi
classificati RISERVATISSIMO o SEGRETO, di aree controllate e di  aree
riservate con le caratteristiche indicate al Capo  VIII.  I  relativi
accertamenti sono affidati agli organi di sicurezza presso  le  Forze
Armate. Per l'acquisizione dei suddetti elementi la Forza  armata  si
avvale dei dipendenti Nuclei Sicurezza.
  5. Qualora l'esecuzione del contratto implichi  la  trattazione  di
informazioni con classifica  RISERVATISSIMO  o  superiore  anche  con
sistemi  COMSEC  e  CIS,  l'operatore  economico  deve  dotarsi  di
omologazioni  COMSEC  e  CIS  secondo  le  prescrizioni  previste,
rispettivamente, ai Capi VI e VII.
  6. In caso di  subappalto,  il  subcommittente  comunica  all'UCSe,
tramite  apposito  modello  approvato,  gli  operatori  economici
affidatari della subcommessa  classificata  e  dichiara  il  rilascio
dell'autorizzazione  a  subcommettere  da  parte  della  stazione
appaltante. Gli operatori economici  affidatari  della  sub  commessa
richiedono all'UCSe il rilascio del NOSI.
                              Art. 45

                Istruttoria per il rilascio del NOSI

  1. Il NOSI e'  rilasciato  all'esito  di  accertamenti  diretti  ad
escludere dalla conoscibilita' di notizie,  documenti,  atti  o  cose
classificati gli operatori economici che non diano sicuro affidamento
di  scrupolosa  fedelta'  alle  istituzioni  della  Repubblica,  alla
Costituzione e ai suoi  valori,  nonche'  di  rigoroso  rispetto  del
segreto.
  2. Per ottenere il rilascio del NOSI, il legale  rappresentante  in
possesso della cittadinanza italiana deve produrre, qualora non  gia'
presentato in sede di richiesta dell'AP:
    a) modello di domanda di rilascio  del  NOSI  e  relativo  foglio
notizie;
    b) copia della lettera d'invito o  di  altro  atto  di  indizione
della  procedura  di  affidamento  per  la  quale  viene  richiesta
l'autorizzazione, nonche' prova dell'avvenuta aggiudicazione;
    c) dichiarazione circa l'assenza delle condizioni ostative di cui
all'art. 47, comma 1, lett. a) e b);
    d)  richiesta  contestuale  di  rilascio  del  NOS  del  legale
rappresentante e di tutto il personale, qualora non gia'  muniti,  da
impiegare nella trattazione delle informazioni aventi un  livello  di
classifica superiore a RISERVATO;
    e) documentazione attestante l'identita' dei  titolari  effettivi
dell'operatore economico ai sensi del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
  3. Nel caso di partecipazione a gare o procedure per  l'affidamento
di contratti con classifica  di  livello  superiore  a  SEGRETO,  per
ottenere il rilascio del NOSI, l'operatore  economico  deve  produrre
all'UCSe, tramite l'amministrazione appaltante copia della lettera di
invito, nonche' l'ulteriore documentazione. di cui al comma 2.
  4. Ai fini del rilascio del NOSI,  l'UCSe  acquisisce,  secondo  le
vigenti disposizioni, e valuta la documentazione di cui  al  comma  3
dell'art. 43.
  5. Sulla base di verifiche  e  segnalazioni  di  cui  all'art.  36,
l'UCSe puo' richiedere la documentazione di cui al comma  2,  lettera
e), anche in relazione ad abilitazioni di sicurezza industriali  gia'
rilasciate alla data di entrata in vigore del  presente  regolamento.
L'operatore  economico  destinatario  di  tale  richiesta  fornisce
tempestiva comunicazione circa ogni  modifica  relativa  ai  titolari
effettivi.
  6. Per il rilascio del NOSI, l'UCSe acquisisce elementi informativi
presso le articolazioni di Forza armata,  le  Forze  di  polizia,  le
Prefetture-Uffici  territoriali  del    Governo,    le    pubbliche
amministrazioni e, ove necessario, i soggetti erogatori di servizi di
pubblica utilita'.
  7. Il NOSI e' rilasciato entro il termine di sei mesi dalla data in
cui la richiesta  dell'operatore  economico  e'  pervenuta  all'UCSe.
Qualora per esigenze istruttorie sorga  la  necessita'  di  acquisire
informazioni dall'operatore economico o dall'amministrazione  o  ente
committente,  i  termini  sono  sospesi  fino  alla  ricezione  degli
elementi richiesti.
  8. Qualora la stazione appaltante lo ritenga necessario,  autorizza
l'operatore economico in possesso di Abilitazione Preventiva  a  dare
inizio all'esecuzione prima del rilascio  del  NOSI,  ferma  restando
l'impossibilita' di proseguire nell'esecuzione  in  caso  di  mancato
rilascio  del  NOSI.  Dell'anticipata  esecuzione  l'amministrazione
appaltante informa l'UCSe per il  tramite  dell'organo  di  sicurezza
competente.
                              Art. 46

                    Termini di validita' del NOSI

  1. Il NOSI ha la  durata  di  cinque  anni  per  la  classifica  di
segretezza SEGRETISSIMO  e  di  dieci  anni  per  le  classifiche  di
segretezza SEGRETO e RISERVATISSIMO.
                              Art. 47

              Criteri per il diniego e la revoca o la
            limitazione delle abilitazioni industriali

  1. Vengono adottati il diniego o la revoca dell'AP e del  NOSI  nel
caso in cui:
    a) all'operatore  economico  sono  state  applicate  le  sanzioni
interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231, lettere a), b) limitatamente alla revoca  e  c),
ed iscritte nell'anagrafe delle sanzioni amministrative di  cui  agli
articoli 9 e 12  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313;
    b) l'operatore economico sia incorso in una o piu' delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di  affidamento  delle
concessioni e degli appalti di lavori,  forniture  e  servizi,  anche
nella qualita' di affidatario di subappalti,  nonche'  dalla  stipula
dei relativi contratti, previste dall'art. 38 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
    c)  sul  conto  delle  persone  che  rivestono  funzione  di
amministrazione o di direzione o che esercitano, anche di  fatto,  la
gestione o il controllo dell'impresa emerga taluno degli elementi  di
cui all'art. 37 comma 6, lett. a), b) e c) e nei casi di cui all'art.
94, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011;
    d) per le societa' di capitali, quando sul  conto  dei  titolari,
anche stranieri, di quote  di  partecipazione  che,  in  rapporto  al
capitale sociale dell'impresa, avuto anche riguardo alle  circostanze
di fatto e di diritto, conferiscano  la  possibilita'  di  esercitare
sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorche'  non  dominante,
emerga taluno degli elementi indicati all'art. 37, comma  6,  lettere
a), b) e c).
  2. Nel caso in cui a carico del titolare della  ditta  individuale,
dei soci della societa' di persone, del legale rappresentante  o  del
direttore tecnico della societa' di capitali  sussista  taluna  delle
cause di diniego dell'AT o del NOS, e' disposto, rispettivamente,  il
diniego dell'AP e del NOSI.
  3. Il provvedimento di diniego o revoca o di limitazione  del  NOSI
e' altresi' adottato quando, esperita la procedura  di  cui  all'art.
48, comma 5 , l'organizzazione di sicurezza dell'operatore  economico
presenta  profili  di  perdurante  inadeguatezza  in  ordine  alla
protezione e alla tutela delle  informazioni,  dei  documenti  e  dei
materiali classificati, a causa di:
    a)  carenza  delle  misure  fisiche  di  sicurezza  o  inadeguata
attuazione delle procedure di sicurezza prescritte;
    b)  carenza  o  insufficienza  di  figure  rappresentative  e
professionali nei confronti delle quali sussistono le condizioni  per
il rilascio dell'abilitazione personale, in relazione alla necessita'
di garantire la protezione e la tutela delle  attivita'  classificate
da espletare o in atto;
    c) carenza delle misure di sicurezza tecnica  (CIS  e  COMSEC)  o
inadeguata attuazione delle procedure di sicurezza prescritte.
  4. Il diniego o la revoca ai sensi del comma1, lett. c) e  d),  non
sono disposti qualora  nei  confronti  dell'operatore  economico  sia
adottata la misura dell'amministrazione giudiziaria di  cui  all'art.
34 del decreto  legislativo  159/2011,  purche'  l'organizzazione  di
sicurezza sia  idonea  alla  gestione  di  informazioni  e  documenti
classificati.
  5. Qualora, pur in presenza di procedure  concorsuali,  l'operatore
economico  sia  in  grado,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  di
proseguire il  rapporto  contrattuale  con  la  stazione  appaltante,
l'abilitazione di sicurezza industriale non e' sottoposta a misure di
revoca o diniego, sempreche' l'organizzazione di sicurezza sia idonea
alla gestione di informazioni e documenti classificati.
                              Art. 48

      Criteri per la sospensione delle abilitazioni industriali

  1. Viene disposta la sospensione dell'AP e del  NOSI  nei  casi  in
cui:
    a) all'operatore economico vengano applicate le sanzioni previste
dall'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  comma  1,
lettere a) e c), e comma 2 lettera b) limitatamente alla  sospensione
ed iscritte nell'anagrafe delle sanzioni amministrative di  cui  agli
articoli 9 e 12  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313;
    b) sopravvenga dopo il rilascio, a carico dei soggetti di cui  al
comma 2 dell'art. 47, taluna delle  cause  di  cui  all'art.  37  che
evidenzi elementi di fatto tali da far ritenere che  l'operatore  non
dia sicuro affidamento ai fini della protezione e della tutela  delle
informazioni classificate. Resta fermo in questo caso quanto disposto
dal comma 1, lett. c) dell'art. 47;
    c) la sospensione o la revoca rispettivamente dell'AT o del NOS a
personale abilitato non appartenente all'organizzazione di  sicurezza
sia suscettibile  di  incidere,  per  il  ruolo  ricoperto  da  detto
personale, sull'adeguatezza complessiva dell'operatore economico alla
trattazione delle informazioni classificate;
    d) anche a seguito di verifiche di sicurezza, emergano le carenze
o insufficienze previste dall'art. 47, comma 3, lett. a), b), c).
  2. La sospensione del  NOSI  e  dell'AP  rilasciata  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  febbraio  2006,
nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a) e' disposta per  la  durata
di 6 mesi, ad eccezione del caso in  cui  sia  irrogata  la  sanzione
prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,
comma 2, lettera b), per il quale la  sospensione  opera  nei  limiti
previsti dall'art. 13 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno  2001,
n. 231.
  3. La sospensione del NOSI e dell'AP, disposta  nei  casi  indicati
dal comma 1, lett. b), e' efficace per un periodo non superiore  a  6
mesi, nell'ambito  del  quale  l'UCSe  puo'  impartire  prescrizioni,
soggette  a  successive  verifiche  di  idoneita',  cui  l'operatore
economico dovra' adeguarsi, a pena  di  revoca  dell'abilitazione  di
sicurezza industriale.  Ai  fini  del  presente  comma,  l'UCSe  puo'
prescrivere all'operatore economico:
    a) la sostituzione dei soggetti la cui  inidoneita'  al  possesso
dell'abilitazione personale ha causato la sospensione del NOSI;
    b) la garanzia che il destinatario di misura restrittiva o revoca
del NOS sia soggetto ad  idonee  misure  atte  ad  estrometterlo  dal
circuito informativo classificato;
    c) l'adozione di modelli organizzativi e di gestione previsti dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  cosi'  come  formulati  a
seguito del vaglio di cui all'art. 6, comma  3,  del  citato  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    d) di dotarsi di clausola statutaria che consenta  ad  un  legale
rappresentante, eventualmente non dotato di rappresentanza  generale,
di subentrare nelle competenze del legale rappresentante al quale sia
stata applicata misura  restrittiva  o  di  revoca  dell'abilitazione
personale, limitatamente alle attivita' classificate da  quest'ultimo
gestite;
    e)  il  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  attraverso
ulteriori misure fissate dall'UCSe.
  4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. c),  la  sospensione  del
NOSI e dell'AP rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006 puo' essere  disposta  per  un
periodo massimo di 6 mesi, prorogabile  fini  ad  ulteriori  6  mesi.
Scaduti tali termini e' disposta la cessazione della sospensione, nel
caso siano reintegrate le condizioni di sicurezza, ovvero,  ove  cio'
non avvenga, la revoca del  NOSI.  Qualora,  pur  in  presenza  delle
condizioni di cui al comma 1,  lett.  c),  sia  verificata  da  parte
dell'UCSe  la  sussistenza  di  livelli  minimi  di  sicurezza,  il
provvedimento di sospensione non viene adottato, purche'  l'operatore
economico ripristini le condizioni di sicurezza con le  modalita'  ed
entro i tempi indicati dall'UCSe.
  5. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1,  lett.  d),  l'UCSe,  nel
provvedimento  di  sospensione,  indica  all'operatore  economico  le
misure da adottare per il ripristino delle  condizioni  di  sicurezza
fissando un termine per realizzarle. Qualora tali misure non  vengano
adottate nei termini stabiliti dall'UCSe, e' disposta  la  revoca  ai
sensi del comma 3 dell'art. 47. Ove pur in presenza delle  condizioni
di cui al comma 1, lett. d), sia verificata  da  parte  dell'UCSe  la
sussistenza di livelli  minimi  di  sicurezza,  il  provvedimento  di
sospensione  non  viene  adottato,  purche'  l'operatore  economico
ripristini le condizioni di sicurezza con le  modalita'  ed  entro  i
tempi indicati dall'UCSe.
  6.  Qualora  l'operatore  economico  sia  sottoposto  alle  misure
previste dall'art. 32 del  decreto  legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
aventi ad oggetto le commesse classificate in corso di esecuzione, la
sospensione  del  NOSI  non  opera  limitatamente  a  queste  ultime,
sempreche' l'organizzazione di sicurezza sia idonea alla gestione  di
informazioni e documenti classificati.
  7. Qualora, pur in presenza di procedure  concorsuali,  l'operatore
economico  sia  in  grado,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  di
proseguire il  rapporto  contrattuale  con  la  stazione  appaltante,
l'abilitazione di sicurezza industriale non e'  sottoposta  a  misure
sospensive, sempreche' l'organizzazione di sicurezza sia idonea  alla
gestione di informazioni e documenti classificati.
  8. In caso di legale rappresentanza plurima, le disposizioni di cui
al comma  1,  lett.  b),  non  si  applicano  qualora  vi  sia  altro
rappresentante  legale  dell'operatore  economico  dotato  di  NOS.
Quest'ultimo  subentra,  qualora  consentito  dalle  disposizioni
statutarie, nelle competenze del legale rappresentante al  quale  sia
stata  applicata  misura  di  sospensione  o  di  revoca  del  NOS,
relativamente alle attivita' classificate.
                              Art. 49

                        Appendice riservata

  1.  Nell'atto  contrattuale  che  prevede  la  trattazione  di
informazioni classificate, le clausole di sicurezza finalizzate  alla
protezione e alla tutela delle informazioni classificate, nonche'  la
lista che determina, per ciascuna informazione, il  relativo  livello
di classifica di segretezza e  l'eventuale  qualifica  di  sicurezza,
sono contenute in un'apposita appendice classificata, non soggetta  a
pubblicita' e divulgazione, denominata "Appendice riservata".
                              Art. 50

                Motivazione dei provvedimenti in tema
              di abilitazioni di sicurezza industriali

  1. Il diniego, la revoca,  la  sospensione,  le  limitazioni  delle
abilitazioni di sicurezza per gli operatori  economici  (AP,  NOSI  e
NOSIS) possono essere motivati  con  il  richiamo  alle  disposizioni
degli articoli 37, 47 e 48.
                              Art. 51

                    Efficacia dei NOSC e delle AP

  1. I NOSC rilasciati  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006, in corso  di  validita'  alla
data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 22 luglio 2011,  conservano  efficacia  sino  alla  loro
scadenza. Qualora, prima della  scadenza  del  NOSC,  sia  presentata
richiesta  di  NOSIS  o  di  NOSI  ai  sensi  degli  articoli,
rispettivamente, 40 e 44, e non emergano le controindicazioni di  cui
all'art. 47 e 48, il NOSC  si  intende  prorogato  fino  al  rilascio
dell'abilitazione richiesta.
  2. Le AP  rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006, in corso  di  validita'  alla
data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 22 luglio 2011 e, qualora  in  corso  di  validita',  le
relative  omologazioni  EAD,  consentono  di  partecipare  a  gare
classificate, con esclusione dell'esecuzione contrattuale, sino  alla
loro rispettiva scadenza e non possono essere rinnovate.
                              Art. 52

                Conservazione della documentazione
              relativa alle abilitazioni di sicurezza

  1. La documentazione relativa alle  abilitazioni  di  sicurezza  e'
conservata per un periodo di tempo non superiore a quello  necessario
agli scopi per i quali essa e'  stata  raccolta  e  comunque  per  un
periodo non superiore a dieci anni dalla  scadenza  dell'abilitazione
stessa.
Capo VI
SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI
                              Art. 53

          Materiali e documentazione COMSEC - Generalita'

  1. Per materiali e documentazione COMSEC si intendono gli algoritmi
e  le  logiche  crittografiche,  le  apparecchiature  ed  i  sistemi
crittografici, le chiavi di cifratura e le relative liste, nonche' le
pubblicazioni, atti  a  garantire  la  sicurezza  delle  informazioni
classificate o coperte da segreto di  Stato  e  trasmesse  con  mezzi
elettrici o elettronici.
  2. Sui materiali e sulla documentazione COMSEC, contenenti elementi
crittografici  atti  a  consentire  la  cifratura  di  informazioni
classificate, e' apposta l'indicazione "CIFRA" o "SICUREZZA CIFRA".
  3. Sui materiali COMSEC, anche  non  classificati,  assoggettati  a
speciali controlli finalizzati ad assicurarne la  tracciabilita',  e'
apposta l'indicazione "C.C.I.", acronimo di COMSEC CONTROLLED ITEM.
                              Art. 54

                        Funzionario COMSEC
                    e Custode del materiale CIFRA

  1. Nell'ambito degli Organi  centrali  e  periferici  di  sicurezza
istituiti presso ogni  amministrazione  o  ente  e  degli  Organi  di
sicurezza istituiti presso gli operatori economici:
    a) il Funzionario o Ufficiale COMSEC e il Funzionario o Ufficiale
COMSEC designato sono incaricati di sovrintendere  e  controllare  la
corretta applicazione delle  norme  in  materia  di  sicurezza  delle
comunicazioni,  nonche'  del  mantenimento  e  della    verifica
dell'efficienza e della sicurezza delle operazioni  crittografiche  e
CCI;
    b) il Custode del materiale CIFRA ed i sostituti sono  incaricati
della ricezione,  gestione,  custodia  e  distruzione  del  materiale
crittografico e CCI in carico.
  2. Il Funzionario o Ufficiale COMSEC, il  Funzionario  o  Ufficiale
COMSEC designato, il Custode del  materiale  CIFRA  ed  il  sostituto
Custode del  materiale  CIFRA  devono  possedere  un  Nulla  Osta  di
Sicurezza di livello non inferiore a "SEGRETO".
  3. Per lo svolgimento delle  sole  attivita'  di  movimentazione  o
installazione  di  materiale  COMSEC  che  non  comportino  attivita'
crittografiche,    e'    richiesta    l'abilitazione    di    livello
RISERVATISSIMO.
                              Art. 55

                  Autorizzazione all'accesso CIFRA

  1. Il personale che ha necessita' di accedere ai materiali ed  alla
documentazione COMSEC, sui quali e'  apposta  l'indicazione  "CIFRA",
deve possedere un'apposita autorizzazione all'accesso CIFRA.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 presuppone la  necessita'  di
avere  costante  accesso  ai  materiali  "CIFRA"  ed  e'  rilasciata
dall'UCSe  all'organo  di  sicurezza  dell'amministrazione,  ente  o
operatore economico di  appartenenza  sulla  base  del  possesso  dei
seguenti requisiti:
    −  esclusiva  cittadinanza  italiana  per  gli  incarichi  di
Funzionario  o  Ufficiale  COMSEC,  Funzionario  o  Ufficiale  COMSEC
designato, custode del materiale CIFRA e relativi sostituti;
    − cittadinanza italiana per gli altri incarichi COMSEC;
    − Nulla Osta di Sicurezza in corso di validita';
    − adeguata conoscenza delle misure di protezione e delle norme di
gestione dei materiali crittografici;
    − dichiarazione di accettazione di responsabilita'.
  3. L'autorizzazione all'accesso CIFRA ha validita' di  cinque  anni
ed e' revocata al venir meno di uno dei  requisiti  previsti  per  il
rilascio,  ovvero  per  motivi  di  carattere  disciplinare  o  per
comprovata negligenza.
  4. Il dirigente dell'UCSe puo' delegare le articolazioni centrali e
periferiche dell'Organizzazione nazionale di sicurezza al rilascio ed
alla revoca dell'autorizzazione all'accesso CIFRA  su  richiesta  del
Funzionario o Ufficiale COMSEC dell'Organo centrale di sicurezza.  In
ogni caso, per  i  Funzionari  o  Ufficiali  COMSEC,  i  Custodi  del
materiale CIFRA ed i sostituti  custodi  del  materiale  CIFRA  delle
societa' e delle amministrazioni, limitatamente agli Organi  centrali
di sicurezza, le predette autorizzazioni sono rilasciate dall'UCSe.
  5. Dei provvedimenti adottati e' data  comunicazione  all'UCSe  che
detiene e aggiorna l'elenco delle  autorizzazioni  all'accesso  CIFRA
rilasciate.
  6. La cessione di materiali e documentazione COMSEC ad altri  Stati
e' subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi tecnici.
                              Art. 56

                Protezione, conservazione e trasporto
                di materiali e documentazione COMSEC

  1. I materiali e la documentazione COMSEC classificati sono gestiti
esclusivamente presso Aree riservate, costituite in strutture fisse o
mobili, denominate "Centri COMSEC", allestite secondo le prescrizioni
tecniche e di sicurezza stabilite nelle disposizioni applicative  del
presente regolamento. Il Centro COMSEC presso il quale sono impiegati
dispositivi  crittografici  per  attivita'  di  telecomunicazione  e'
denominato "Centro Comunicazioni Classificate".
  2. Quando non in uso,  tutto  il  materiale  COMSEC  sul  quale  e'
apposta l'indicazione "CIFRA" deve essere conservato  in  contenitori
di sicurezza, armadi corazzati o camere blindate con  caratteristiche
tecniche identificate nelle disposizioni di cui al comma 1. Le chiavi
crittografiche e i dispositivi crittografici ad esse associate devono
essere conservati separatamente.
  3. La spedizione ed il trasporto del materiale di cui al comma 2 e'
regolato da procedure individuate nelle disposizioni applicative  del
presente regolamento.
                              Art. 57

                  Omologazione dei centri COMSEC

  1. Ogni amministrazione, ente od operatore economico,  in  possesso
di NOSI  o  NOSIS  che  intenda  costituire  un  centro  COMSEC  deve
richiedere  all'UCSe  la    relativa    omologazione,    unitamente
all'omologazione di un CIS di adeguato livello.
  2.  Il  processo  di  omologazione  prevede  l'accertamento  della
rispondenza del Centro a specifici requisiti  tecnico-installativi  e
di sicurezza fisica  stabiliti  nelle  disposizioni  applicative  del
presente regolamento, nonche' la verifica del possesso, da parte  del
personale addetto, delle necessarie abilitazioni e  delle  conoscenze
tecnico-professionali.
  3. Il Funzionario o Ufficiale COMSEC effettua l'analisi del rischio
cui il centro e' esposto e all'esito redige un documento  di  analisi
del  rischio,  secondo  le  modalita'  indicate  nelle  disposizioni
applicative del presente regolamento, nel quale sono  individuate  le
potenziali minacce alla  sicurezza,  le  vulnerabilita'  del  sistema
predisposto per il  controllo  della  sicurezza  ed  e'  valutato  il
rischio residuo dopo l'implementazione delle contromisure.
  4.  Sulla  base  dei  risultati  dell'analisi  del  rischio,  il
Funzionario o Ufficiale COMSEC redige inoltre un regolamento  interno
di sicurezza COMSEC nel quale sono  individuate  le  contromisure  di
tipo fisico, procedurale, personale, logico e tecnico da  adottare  e
sono descritte dettagliatamente le  procedure  operative  a  cui  gli
utenti dovranno attenersi.
  5. L'UCSe valuta ed approva il  regolamento  interno  di  sicurezza
COMSEC e rilascia un certificato di omologazione  a  seguito  di  una
verifica di conformita' del  centro  alle  predisposizioni  descritte
nella documentazione di sicurezza approvata.
  6. Il dirigente dell'UCSe puo' delegare le  articolazioni  centrali
dell'Organizzazione nazionale  di  sicurezza  all'approvazione  della
documentazione  di  sicurezza  ed  alla  verifica  di  conformita',
relativamente a predeterminate tipologie di centri COMSEC, secondo le
disposizioni applicative del presente regolamento.
  7. Gli esiti delle attivita' eseguite  in  regime  di  delega  sono
trasmessi all'UCSe che, sulla base della documentazione di  sicurezza
prodotta e dei relativi pareri tecnici, effettua  le  valutazioni  ai
fini del rilascio del certificato di omologazione.
  8. In caso di gravi violazioni alle norme in materia  di  sicurezza
delle comunicazioni o di accertate compromissioni  l'omologazione  e'
revocata.
  9. I centri COMSEC per temporanee esigenze operative di durata  non
superiore a sei mesi  non  sono  soggetti  al  formale  rilascio  del
certificato di  omologazione  per  la  trasmissione  di  informazioni
classificate fino al livello "SEGRETO".
  10. L'attivazione dei predetti centri deve  essere  tempestivamente
comunicata all'UCSe ed e' effettuata  sotto  la  responsabilita'  del
Funzionario o Ufficiale COMSEC competente.
  11. Qualora permangano in un sito per un periodo di tempo inferiore
a sei mesi, i Centri COMSEC mobili o  trasportabili,  realizzati  per
esigenze operative di amministrazioni pubbliche  non  necessitano  di
omologazione.
  12.  L'omologazione  dei  centri  COMSEC,  ove  non  diversamente
stabilito  nell'atto  di  formale  omologazione,  ha  validita'
quinquennale. La richiesta di rinnovo dell'omologazione di un  centro
COMSEC, corredata della documentazione che  attesta  il  mantenimento
della configurazione approvata, e' presentata all'UCSe sei mesi prima
della relativa scadenza. In tale caso il certificato di  omologazione
COMSEC scaduto resta valido fino al rilascio del  nuovo  certificato,
sempre che non siano state apportate  modifiche  alle  configurazioni
approvate.
                              Art. 58

                Omologazione dei Laboratori TEMPEST

  1.  L'UCSe  provvede  all'omologazione  dei  laboratori  TEMPEST,
costituiti  da  soggetti  pubblici  o  operatori  economici  per
l'effettuazione delle verifiche di apparati  e  dispositivi  atti  ad
eliminare le emissioni prodotte da apparecchiature  elettroniche  che
elaborano o trattano informazioni classificate.
  2.  Il  processo  di  omologazione  prevede  l'accertamento  della
rispondenza del laboratorio ai requisiti tecnici, di sicurezza fisica
e personali, anche  con  riferimento  alle  relative  omologazioni  e
abilitazioni, stabiliti nelle disposizioni applicative  del  presente
regolamento.
  3. L'omologazione dei  laboratori  Tempest,  ove  non  diversamente
stabilito  nell'atto  di  formale  omologazione,  ha  validita'
quinquennale. Il rinnovo dell'omologazione dei laboratori Tempest  e'
richiesto all'UCSe dal competente  Organo  Centrale  di  sicurezza  o
Organizzazione di Sicurezza costituita presso un operatore economico,
sei mesi prima della relativa  scadenza.  Qualora  la  richiesta  sia
formulata sei mesi prima della scadenza, il certificato  conserva  la
sua efficacia fino al rinnovo.
                              Art. 59

              Omologazione di sistemi COMSEC e TEMPEST

  1. Gli algoritmi crittografici, gli apparati, dispositivi e sistemi
COMSEC, nonche' gli apparati, i sistemi e le piattaforme  TEMPEST  ed
ogni altro dispositivo elettrico o elettronico  il  cui  impiego  sia
finalizzato  alla  protezione  delle  comunicazioni  di  informazioni
classificate o alla protezione dei  fenomeni  inerenti  le  emissioni
compromettenti devono essere omologati dall'UCSe.
  2. La richiesta di omologazione COMSEC o TEMPEST per i  dispositivi
o gli apparati di cui al comma 1 deve essere  inoltrata  all'UCSe  da
parte dei soggetti pubblici che abbiano interesse ad utilizzare  tali
apparati.  Qualora  un  dispositivo  o  un  apparato  progettato  e
sviluppato da un'impresa presenti rilevanti aspetti di interesse  per
la protezione delle informazioni classificate,  l'UCSe  puo'  avviare
direttamente il processo di omologazione.
  3. I sistemi COMSEC e TEMPEST omologati sono soggetti  a  revisione
secondo le disposizioni applicative del presente regolamento.
Capo VII
SICUREZZA DEI COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM - CIS
                              Art. 60

                            Generalita'

  Ai fini della trattazione di informazioni classificate nazionali, e
di  informazioni  classificate  internazionali,  NATO  e  dell'Unione
europea, i  CIS  devono  essere  organizzati  secondo  metodologie  e
procedure che, attraverso  la  protezione  del  sistema  e  dei  suoi
componenti,  risultino  idonee  ad  assicurare  la  riservatezza,
l'integrita', la disponibilita',  l'autenticita'  e  il  non  ripudio
delle informazioni classificate (Information Assurance).
                              Art. 61

            Funzionario o Ufficiale alla sicurezza CIS

  1. Nell'ambito degli Organi e  delle  Organizzazioni  di  sicurezza
istituiti  presso  le  amministrazioni,  gli  enti  e  gli  operatori
economici, i Funzionari o Ufficiali alla sicurezza  CIS,  i  relativi
sostituti  ed  i  designati  sono  responsabili  della  corretta
applicazione  e  del  rispetto  delle  norme  poste  a  tutela  delle
informazioni classificate  trattate  con  sistemi  e  prodotti  delle
tecnologie dell'informazione.
  2.  Ove  siano  stati  costituiti  sistemi  informatici  isolati  o
distribuiti il Funzionario o  Ufficiale  alla  sicurezza  dell'Organo
centrale  o  periferico  nomina  un  Amministratore  di  sistema,  su
designazione  del  Funzionario  o  Ufficiale  alla  sicurezza  CIS.
L'amministratore  di  sistema  e'  inserito  nell'organizzazione  di
sicurezza e dipende dal Funzionario o Ufficiale  alla  sicurezza  dei
CIS.
  3. Il personale di cui ai commi 1 e  2  deve  possedere  conoscenze
tecniche e capacita'  professionali  idonee  a  garantire  l'efficace
svolgimento delle relative funzioni.
                              Art. 62

              Analisi del rischio - Regolamento interno
                        di sicurezza dei CIS

  1. Il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza CIS effettua l'analisi
del rischio cui i sistemi di propria competenza sono esposti ed a tal
fine adotta un documento nel quale:
    a) sono individuate le potenziali minacce alla sicurezza dei CIS;
    b) sono indicate  le  vulnerabilita'  del  sistema  adibito  alla
sicurezza;
    c) e' descritto il rischio residuo dopo  l'implementazione  delle
misure di sicurezza identificate;
    d) e'  individuata  l'autorita'  operativa  responsabile  per  la
formale "accettazione" del rischio residuo.
  2. Sulla base del documento di cui al comma  1,  il  Funzionario  o
Ufficiale alla sicurezza CIS redige il documento di accettazione  del
rischio residuo e uno o piu' regolamenti interni  di  sicurezza,  che
sottopone all'autorita' competente per la  sottoscrizione  nei  quali
sono  individuate  le  contromisure  di  tipo  fisico,  procedurale,
personale,  logico  e  tecnico  da  adottare  e  sono  descritte
dettagliatamente le  procedure  operative  cui  gli  utenti  dovranno
attenersi. Nelle disposizioni applicative  del  presente  regolamento
sono individuate le caratteristiche dei documenti di sicurezza.
                              Art. 63

                Approvazione e omologazione dei CIS

  1. I CIS utilizzati per la trattazione di informazioni classificate
o coperte da segreto di Stato devono essere  approvati  ed  omologati
dall'UCSe.
  2. Previa valutazione della  documentazione  concernente  l'analisi
del rischio, del regolamento interno di sicurezza  del  CIS,  nonche'
della    documentazione    tecnica    relativa    alla    descrizione
dell'architettura del sistema e degli  impianti  tecnologici,  l'UCSe
approva il progetto del CIS e rilascia un  certificato  di  sicurezza
che abilita alla realizzazione del sistema medesimo.
  3. Terminata la fase di realizzazione,  al  fine  di  accertare  la
rispondenza  del  sistema  realizzato  con  quanto  previsto  nella
documentazione di progetto approvata, l'UCSe effettua una verifica di
conformita',  al  cui  esito  positivo  rilascia  un  certificato  di
omologazione, valido per cinque anni.
  4.  Nel  periodo  di  validita'  del  certificato  di  omologazione
eventuali variazioni al CIS dovranno essere approvate dall'UCSe.
  5. La richiesta di rinnovo dell'omologazione di un  CIS,  corredata
della documentazione che attesta il mantenimento della configurazione
approvata, e' presentata  all'UCSe  sei  mesi  prima  della  relativa
scadenza. In tale caso il certificato di  omologazione  resta  valido
fino al rilascio del nuovo certificato, sempre che  non  siano  state
apportate modifiche alle configurazioni approvate.
  6. Per motivate esigenze operative o per  modifiche  a  sistemi  ed
installazioni che non possono subire interruzioni funzionali,  l'UCSe
rilascia un'autorizzazione provvisoria CIS, della  validita'  massima
di sei mesi, rinnovabile una sola volta.
  7. Il dirigente  dell'UCSe  puo'  delegare,  secondo  le  modalita'
stabilite nelle disposizioni applicative del presente regolamento, le
articolazioni centrali  dell'Organizzazione  nazionale  di  sicurezza
all'approvazione dei documenti  di  sicurezza  ed  alla  verifica  di
conformita',  relativamente  ai  CIS  realizzati  presso  le  loro
infrastrutture.
  8. Le tipologie di CIS, individuate nelle disposizioni  applicative
del presente  regolamento,  da  installare  per  temporanee  esigenze
operative di amministrazioni pubbliche per un periodo non superiore a
sei  mesi,  non  sono  soggette  al  rilascio  del  certificato  di
omologazione per la trasmissione di informazioni classificate fino al
livello "SEGRETO".
  9. L'installazione dei CIS di cui al  comma  8  e'  tempestivamente
comunicata all'UCSe e l'attivita' e' posta sotto  la  responsabilita'
del Funzionario o Ufficiale alla sicurezza CIS competente.
                              Art. 64

            Trattazione delle informazioni classificate
              RISERVATO mediante sistemi informatici

  1. Per la trattazione  delle  informazioni  classificate  RISERVATO
tramite sistemi informatici, gli organi centrali di  sicurezza  delle
amministrazioni pubbliche inviano all'UCSe una dichiarazione  redatta
dal  Funzionario  o  Ufficiale  CIS  competente,  attestante  la
disponibilita' di un sistema informatico, non connesso a reti fisse o
mobili,  o  con  le  caratteristiche  stabilite  nelle  disposizioni
applicative del presente regolamento.
  2. Si osservano le regole di sicurezza di cui all'art. 66, comma 2,
del presente regolamento.
                              Art. 65

                Valutazione di sicurezza informatica

  1. Le funzioni di sicurezza del sistema informatico e  le  funzioni
di sicurezza proprie del sistema operativo, sono sottoposte, ai sensi
e per gli effetti  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  11  aprile  2002,  ad  un  processo  di  valutazione  e
certificazione nel quale l'UCSe coordina le attivita' dei  Centri  di
valutazione e svolge le funzioni di Ente di certificazione.
  2. Le funzioni di sicurezza dei  sistemi  operativi  installati  su
stazioni di lavoro isolate o su reti locali,  operanti  in  modalita'
dedicata e prive di connessioni verso l'esterno, possono  non  essere
sottoposte al processo di certificazione  previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile  2002  purche'  dette
funzioni di sicurezza siano certificate da un Ente di  certificazione
qualificato  ai  sensi  dell'accordo  internazionale  CCRA  (Common
Criteria Recognition Arrangement).
  3. Nelle disposizioni applicative  del  presente  regolamento  sono
previste procedure semplificate che  l'ente  di  certificazione  puo'
adottare in presenza di accertate condizioni di sicurezza.
                              Art. 66

                  Requisiti di sicurezza dei CIS

  1.  Il  processo  di  contenimento  del  rischio  ("difesa  in
profondita'") e' articolato secondo i seguenti criteri:
    a) "deterrenza": e' l'insieme delle misure volte  a  limitare  le
minacce che sfruttino le vulnerabilita' del sistema;
    b) "prevenzione": e' l'insieme delle misure volte ad impedire  od
ostacolare di attacchi ai danni del CIS;
    c) "rilevamento": e' l'insieme delle misure tecniche ed attivita'
volte  ad  evidenziare  un  evento  accidentale  o  intenzionale,
potenzialmente dannoso alla sicurezza del sistema;
    d) "resilienza": e'  l'insieme  delle  misure  volte  a  limitare
l'impatto di un attacco o di altri eventi  accidentali  alle  risorse
critiche del CIS, sfruttando capacita' di riconfigurazione,  evitando
ulteriori danni e consentendo un'operativita' minima residua;
    e) "ripristino": e' l'insieme delle misure tecniche ed  attivita'
volte a  ristabilire  le  funzioni  operative  del  sistema,  secondo
tempistiche prestabilite e garantendo il livello minimo di  sicurezza
richiesto dall'analisi del rischio.
  2. I CIS destinati alla trattazione  di  informazioni  classificate
devono possedere i requisiti stabiliti nelle disposizioni applicative
del presente regolamento, nonche'  i  seguenti  requisiti  minimi  di
sicurezza:
    a) software antivirus aggiornato;
    b) meccanismi di sicurezza  previsti  dal  sistema  operativo  in
grado di consentire l'identificazione e l'autenticazione dell'utente,
prima di consentirne l'accesso al sistema;
    c) sistema di monitoraggio in grado di  fornire,  ai  fini  della
tracciabilita', informazioni circa gli accessi e le attivita'  svolte
sul sistema CIS da ciascun utente e dall'amministratore di sistema.
  3. I CIS destinati alla trattazione di informazioni con  classifica
RISERVATISSIMO o superiore devono  prevedere  predisposizioni  idonee
alla  protezione  dagli  effetti  derivanti  dalle    emanazioni
elettromagnetiche (sicurezza TEMPEST).
                              Art. 67

              Sicurezza dell'interconnessione dei CIS

  1. Per interconnessione si intende la connessione diretta tra  CIS,
ai fini della  condivisione  dei  dati  classificati  e  delle  altre
risorse o servizi disponibili. I procedimenti di autorizzazione e  di
omologazione delle interconnessioni tra i CIS sono disciplinati dalle
disposizioni applicative del presente regolamento.
  2. I CIS che  elaborano,  memorizzano  o  trasmettono  informazioni
classificate a livello RISERVATO possono,  previa  autorizzazione  da
parte dell'UCSe, utilizzare reti pubbliche, per interconnettersi  con
analoghi sistemi con pari livello di  classifica.  Tale  collegamento
deve realizzarsi per mezzo di dispositivi autorizzati ai  fini  della
protezione  di  informazioni  classificate.  Non  e'  possibile
interconnettere sistemi che gestiscono dati  di  diversi  livelli  di
classifica salvo specifica autorizzazione o omologazione del  sistema
da parte dell'UCSe.
  3. Per la trasmissione di dati con classifica superiore a RISERVATO
tramite connessioni pubbliche su reti di  sistemi  CIS  omologati  e'
necessario impiegare soluzioni architetturali e dispositivi  cifranti
omologati dall' UCSe.
  4.  Le  informazioni  classificate  RISERVATO  possono  essere
memorizzate su personal computer  portatili  opportunamente  protetti
con dispositivi cifranti autorizzati dall'UCSe.
                              Art. 68

                    Sicurezza cibernetica dei CIS

  1. Le organizzazioni di sicurezza che  impiegano  CIS  classificati
adottano misure in materia di sicurezza cibernetica in conformita' al
Quadro strategico nazionale di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 gennaio  2013,  recante  indirizzi  per  la
protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale.
  2. L'UCSe svolge compiti di supervisione, coordinamento e controllo
della gestione degli eventi di sicurezza, violazioni e compromissioni
alle informazioni ed ai sistemi classificati, derivanti  da  attacchi
cibernetici ai CIS classificati.
Capo VIII
SICUREZZA FISICA
                              Art. 69

                            Generalita'

  1. Al fine di evitare che persone non autorizzate  abbiano  accesso
alle informazioni classificate ovvero coperte da segreto di Stato,  i
locali, le aree, gli edifici, gli uffici, i centri COMSEC, i CIS,  in
cui sono trattati informazioni classificate, sono  protetti  mediante
specifiche misure di sicurezza fisica stabilite nelle disposizioni di
cui al presente Capo.
                              Art. 70

            Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica

  1. Nell'ambito degli Organi  centrali  e  delle  Organizzazioni  di
sicurezza istituiti presso  ogni  Ministero,  struttura  governativa,
Forza armata, ente, o operatore economico il Funzionario o  Ufficiale
alla sicurezza  fisica  supporta  il  Funzionario  o  Ufficiale  alla
sicurezza nella predisposizione  delle  misure  di  sicurezza  fisica
idonee ad assicurare il grado di protezione necessario  per  ciascuna
esigenza.
  2. I  requisiti  di  sicurezza  delle  misure  di  protezione  sono
definiti dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica sulla base
di  una  preliminare  analisi  del  rischio  che  tenga  conto,  in
particolare, dei seguenti fattori:
    a) vulnerabilita' delle aree e dei locali in  cui  sono  trattate
informazioni classificate in relazione alle minacce ipotizzabili;
    b) livello di classificazione delle informazioni da proteggere;
    c) quantita' e tipologia dei supporti contenenti le  informazioni
classificate trattate.
                              Art. 71

                          Aree riservate

  1. Le  aree  dove  vengono  trattate  informazioni  classificate  a
livello RISERVATISSIMO e superiore sono organizzate e strutturate  in
modo da corrispondere ad una delle seguenti tipologie:
    a) "aree  riservate  di  I  classe":  quelle  in  cui  l'ingresso
consente di poter accedere direttamente alle informazioni;
    b) "aree riservate di II classe": quelle  che  vengono  protette,
mediante controlli  predisposti  anche  internamente  ed  in  cui  le
informazioni  classificate  sono  conservate  in  contenitori  di
sicurezza.
                              Art. 72

                          Aree controllate

  1. In prossimita' delle aree riservate di I  e  II  classe,  o  per
accedere ad esse, puo' essere predisposta un'area controllata in  cui
possono essere trattate solo informazioni classificate a livello  non
superiore a  RISERVATO.  Analoghe  Aree  controllate  possono  essere
comunque create presso ogni Ministero, struttura  governativa,  Forza
armata, ente,  o  operatore  economico,  anche  in  assenza  di  aree
riservate  di  I  e  II  classe,  sotto  la    responsabilita'
dell'organizzazione di sicurezza competente, per la sola  custodia  e
trattazione di informazioni classificate a livello  non  superiore  a
RISERVATO.
  2. Le aree di cui al comma 1 sono caratterizzate  da  un  perimetro
chiaramente delimitato e dotate di misure di protezione  minime  tali
da consentirne l'accesso alle sole  persone  autorizzate  per  motivi
attinenti al loro impiego, incarico o professione.
                              Art. 73

                    Misure minime di protezione

  1. Le aree riservate di I e II classe devono  essere  protette  con
idonei  sistemi  di  allarme  e  dispositivi  elettronici  per  il
rilevamento delle intrusioni.
  2. I sistemi e dispositivi elettronici di cui  al  comma  1  devono
essere dotati di  misure  antimanomissione  ed  antisabotaggio  e  di
alimentazione elettrica sussidiaria.
  3. L'ingresso nelle aree riservate di I e II classe e'  controllato
mediante un sistema di "passi" o di riconoscimento individuale per il
personale dipendente dell'ente o operatore economico.
  4.  I  sistemi  di  riconoscimento  individuale,  anche  di  tipo
elettronico,  utilizzati  per  l'accesso  alle  aree  riservate  e
controllate devono essere gestiti  dall'organizzazione  di  sicurezza
dell'ente o operatore economico.
  5.  Personale  di  vigilanza  espressamente  preposto  effettua  il
controllo delle aree riservate di I e II classe durante e al di fuori
del normale  orario  di  lavoro,  al  fine  di  prevenire  rischi  di
manomissioni, danni o perdite di informazioni classificate.
  6. In relazione a quanto  previsto  dall'art.  6  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7, nel  caso
in cui personale dipendente o  comunque  incaricato  dagli  operatori
economici che hanno  rapporti  contrattuali  con  il  DIS,  l'AISE  o
l'AISI, debba accedere occasionalmente nelle sedi e' accompagnato  da
personale degli organismi  incaricato  di  esercitare  la  vigilanza,
previo accertamento dell'assenza di controindicazioni sulla  base  di
informazioni in atti ovvero acquisite  ai  sensi  dell'art.  8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121.
                              Art. 74

            Contenitori di sicurezza camere blindate -
                      attrezzatura di sicurezza

  1. Per la custodia di informazioni e materiali classificati  devono
essere  utilizzati  contenitori  di  sicurezza  con  caratteristiche
tecniche  conformi  alle  disposizioni  applicative  del  presente
regolamento.
  2.  Per  le  camere  blindate  costruite  all'interno  di  un'area
riservata di I o di II classe e per tutte  le  aree  riservate  di  I
classe  nel  caso  di  soggetti  pubblici  e'  necessario  acquisire
l'approvazione  del  progetto  da  parte  dell'Organo  centrale  di
sicurezza. Per gli  operatori  economici  il  progetto  della  camera
blindata e' approvato dall'UCSe.
  3. Le  caratteristiche  delle  attrezzature  di  sicurezza  per  la
protezione  delle  informazioni  classificate  rispondono  a  criteri
individuati nelle disposizioni applicative del presente decreto.
                              Art. 75

              Protezione contro la visione o l'ascolto
              non autorizzati di informazioni sensibili

  1. Gli ambienti ove vengono trattate  informazioni  classificate  a
livello RISERVATISSIMO e superiore  ovvero  comunque  attinenti  alla
sicurezza e agli interessi nazionali  sono  sottoposti  a  periodiche
verifiche  ambientali  atte  ad  impedire  ogni  visione  o  ascolto
clandestino. Tali verifiche sono disposte  dall'UCSe  sulla  base  di
intese con gli Organi Centrali di sicurezza.
  2. Le verifiche di cui al comma 1 sono, altresi', disposte  qualora
il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza competente  ritenga,  sulla
base  di  motivate  valutazioni,  che  sussista  un  rischio  di
compromissione di informazioni classificate.
  3.  Le  verifiche  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  effettuate
esclusivamente da personale abilitato.
  4. L'esigenza di verifiche ambientali e' comunicata  all'UCSe,  che
puo' procedere anche con delega.
Capo IX
TUTELA AMMINISTRATIVA DELLE INFORMAZIONI COPERTE DA SEGRETO DI STATO E DEGLI ATTI RELATIVI AL SEGRETO DI STATO
                              Art. 76

                            Annotazione

  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 39,  comma  4,  della
legge, il vincolo derivante dal segreto di Stato e',  ove  possibile,
annotato  mediante  l'apposizione  della  dicitura,  ben  visibile:
«SEGRETO DI STATO - Provv. N. ... del ...», completa  del  numero  di
protocollo  e  della  data  del  relativo  provvedimento,  lasciando
invariata e  leggibile  la  classifica  di  segretezza  eventualmente
esistente.
  2. Quando viene a cessare il vincolo derivante dal segreto di Stato
la dicitura di cui al comma 1 e' barrata  con  un  tratto  di  colore
rosso e, nel medesimo colore rosso, e' apportata l'annotazione  degli
estremi del relativo provvedimento. Quest'ultimo  e'  conservato,  in
originale  o  copia  conforme,  agli  atti  dell'amministrazione
procedente.
                              Art. 77

            Modalita' di trattazione e di conservazione
          delle informazioni coperte da segreto di Stato

  1. In relazione a quanto disposto  dall'art.  39,  comma  2,  della
legge, i vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici
e, per il DIS, l'AISE e l'AISI i  rispettivi  direttori,  pongono  le
informazioni coperte da segreto di Stato a conoscenza  esclusivamente
dei soggetti e delle autorita' chiamati a svolgere, rispetto ad essi,
funzioni essenziali, nei limiti  e  nelle  parti  indispensabili  per
l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento  dei  fini
rispettivamente fissati.
  2. In relazione a quanto  disposto  dall'art.  7  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, le  informazioni
coperte  da  segreto  di  Stato  sono  conservate  nell'esclusiva
disponibilita' dei vertici delle amministrazioni originatrici  ovvero
detentrici e, per quanto  concerne  il  DIS,  l'AISE  e  l'AISI,  dei
rispettivi direttori.
  3. Per la protezione e la  tutela  delle  informazioni  coperte  da
segreto di Stato si applicano, in quanto compatibili,  le  misure  di
sicurezza  complessive  previste  a  protezione  e  tutela  delle
informazioni classificate SEGRETISSIMO.
  4. Per assicurare il  monitoraggio  della  situazione  relativa  ai
segreti  di  Stato  le  amministrazioni  che  detengono  informazioni
coperte da  segreto  di  Stato  comunicano  annualmente  all'"Ufficio
Inventario" di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) per  la  parifica,
gli estremi identificativi dei documenti in loro  possesso,  annotati
con numero progressivo  in  apposito  registro.  A  tal  fine,  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,
le amministrazioni provvedono all'istituzione del predetto  registro,
trasmettendone copia conforme all'"Ufficio Inventario".
  5. L'elenco aggiornato  dei  segreti  di  Stato  e'  comunicato  al
Comitato parlamentare per la sicurezza della  Repubblica  nell'ambito
della relazione semestrale di cui all'art. 33, comma 1, della legge.
                              Art. 78

                Atti riguardanti il segreto di Stato

  1.  L'UCSe,  competente  agli  adempimenti  istruttori  relativi
all'esercizio  delle  funzioni  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri quale Autorita' nazionale per  la  sicurezza  a  tutela  del
segreto di Stato ai sensi dell'art.  9,  comma  2,  lett.  a),  della
legge, conserva in  un  apposito  archivio  istituito  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2 del 12  giugno
2009  e  con  modalita'  atte  ad  impedirne  la  manipolazione,  la
sottrazione o la distruzione, gli atti concernenti:
    a)  le  istruttorie  per  l'apposizione  o    la    conferma
dell'opposizione, definite o in  corso,  indipendentemente  dal  loro
esito;
    b) le istanze di accesso ai sensi dell'art. 39,  comma  7,  della
legge;
    c) i registri inventario di cui all'art. 77, comma 4.
Capo X
ACCESSO AGLI ATTI E OBBLIGO
DI NON DIVULGAZIONE
                              Art. 79

                    Accesso agli atti relativi
                  alle abilitazioni di sicurezza

  1. Il diritto di accesso agli  atti  relativi  ai  procedimenti  di
rilascio, proroga, diniego, sospensione limitazione  o  revoca  delle
abilitazioni di sicurezza e' escluso nei casi previsti dalla legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nei  casi
di  sottrazione  all'accesso  previsti  dai  regolamenti  vigenti  in
materia e comunque ove sussistano motivi di tutela della riservatezza
del modus operandi  o  degli  interna  corporis  degli  organismi  di
informazione per la sicurezza o di protezione delle fonti o di difesa
della sicurezza nazionale o qualora si tratti  di  notizie  acquisite
dall'Autorita' Giudiziaria o dalle Forze di  polizia  nell'ambito  di
attivita' di indagine.
                              Art. 80

                    Obbligo di non divulgazione

  1. Agli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza ed
alle Forze di polizia e' fatto obbligo di non divulgare  informazioni
che abbiano formato oggetto di scambio informativo ai sensi dell'art.
4,  comma  3,  lett.  e),  della  legge,  attinenti  agli  assetti
organizzativi,  alle  modalita'  operative  degli  stessi  Servizi  e
all'identita' dei loro appartenenti.
Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 81

                        Misure di efficienza

  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  sono  adottati  sistemi  di  comunicazione
telematica fra il DIS e le Agenzie per lo scambio delle  informazioni
relative alle abilitazioni.
  2. Il DIS promuove la realizzazione di reti telematiche sicure  per
lo scambio di informazioni con il Ministero dell'Interno, l'Arma  dei
Carabinieri,  la  Guardia  di  Finanza  e  le  altre  amministrazioni
interessate  al  fine  della  piu'  efficiente  comunicazione  delle
informazioni nell'ambito  delle  procedure  finalizzate  al  rilascio
delle abilitazioni.
  3. Nell'ambito delle iniziative di diffusione della  cultura  della
sicurezza,  il  DIS  promuove,  anche  attraverso  il  sito  web  del
comparto, la conoscenza delle misure  e  procedure  di  tutela  delle
informazioni  oggetto  di  disciplina  del  presente  regolamento,
sviluppando  modalita'  interattive  per  i  rapporti  con  le
amministrazioni e le imprese in materia di abilitazioni di  sicurezza
industriale.
                              Art. 82

                      Disposizioni transitorie

  1. L'efficacia dei NOS fino  a  SEGRETO  e  quella  delle  relative
qualifiche, la cui validita' sia scaduta  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento,  per  i  quali  siano  pervenute  le
richieste di rinnovo fino a dodici mesi prima della medesima  data  e
non siano state completate le procedure di rinnovo, e'  prorogata  al
31 dicembre del sesto anno successivo alla scadenza.
  2. Per il rilascio dei NOS fino  a  livello  SEGRETISSIMO,  la  cui
istruttoria non sia stata completata alla data di entrata  in  vigore
del presente regolamento, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
commi 6, 7 e 8 dell'art. 27.
  3. I certificati dei NOS e delle AT rilasciati  prima  dell'entrata
in  vigore  del  presente  regolamento  sono  declassificati  e  sono
custoditi dall'Autorita' che li ha originati. Ove al  rilascio  abbia
provveduto l'UCSe, gli stessi certificati vengono conservati  secondo
le vigenti disposizioni, dal soggetto pubblico o privato  che  ne  ha
fatto istanza, anche per il personale che non ha piu'  necessita'  di
accedere alle informazioni classificate.
  4. Le omologazioni EAD e COMSEC in corso di validita' alla data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 luglio 2011 sono prorogate fino al  rinnovo  qualora  non
siano emerse variazioni alla configurazione  o  controindicazioni  ai
fini della sicurezza.
  5. Fino all'emanazione  delle  nuove  disposizioni  tecniche  e  di
dettaglio  finalizzate  ad  adeguare  la  disciplina  applicativa  ai
principi  di  cui  al  presente  regolamento  ed  agli  accordi
internazionali di settore, continuano  a  trovare  applicazione,  per
quanto non in contrasto con la legge e con  le  norme  contenute  nel
presente decreto, le direttive emanate dall'Autorita'  nazionale  per
la sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 50,  comma  1,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  febbraio  2006,
recante  «Norme  unificate  per  la  protezione  e  la  tutela  delle
informazioni classificate», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale, n. 46 del 24 febbraio 2006.
                              Art. 83

                            Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
luglio 2011, n. 4, ad eccezione dell'art. 76 e dell'art. 77.
  2.  In  tutte  le  disposizioni  vigenti,  l'espressione  "Organo
principale  di  sicurezza"  si  intende  riferita  alla  Segreteria
principale di sicurezza.
                              Art. 84

              Disposizioni finali ed entrata in vigore

  1. L'attuazione del  presente  regolamento  non  comporta  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Il presente regolamento non  e'  sottoposto  al  visto  ed  alla
registrazione della Corte dei  conti  in  quanto  adottato  ai  sensi
dell'art. 43 della legge, in deroga alle  disposizioni  dell'art.  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Il presente regolamento entra in vigore il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 novembre 2015

                                                Il Presidente: Renzi

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