La legge regionale Puglia prevede l'obbligo della confisca del veicolo per chi esercita il commercio itinerante senza titolo.
Questa norma rallenta molto l'attività di accertamento perchè ritenuta di difficile esecuzione. Inoltre, il vecchio 114 non ne prevedeva l'obbligatorietà ed in tal senso si è espresso anche il Ministero dello Sviluppo economico con un recente parere. Come fare per agevolare il lavoro di chi controlla senza dover applicare misure ritenute eccessive? Una legge regionale può disporre sanzioni ablative così penetranti? Grazie
La legge regionale Puglia prevede l'obbligo della confisca del veicolo per chi esercita il commercio itinerante senza titolo.
Questa norma rallenta molto l'attività di accertamento perchè ritenuta di difficile esecuzione. Inoltre, il vecchio 114 non ne prevedeva l'obbligatorietà ed in tal senso si è espresso anche il Ministero dello Sviluppo economico con un recente parere. Come fare per agevolare il lavoro di chi controlla senza dover applicare misure ritenute eccessive? Una legge regionale può disporre sanzioni ablative così penetranti? Grazie
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La norma è contenuta nella
[color=red]LEGGE REGIONALE 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”
Art. 61 comma 4
Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).
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Tale formulazione è AMBIGUA in quanto, se da un lato sembra prevedere espressamente quale misura necessaria ed automatica il sequestro finalizzato alla confisca di attrezzature e merci, dall'altro:
1) li riconnette alla CHIUSURA dell'attività (e non all'accertamento nell'ambito del procedimento sanzionatorio pecuniario)
2) prevede che ciò avvenga "ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689"
CHI HA FORMULATO la versione finale del comma aveva forse le idee poco chiare.
Sulle caratteristiche e finalità del sequestro rinvio a: http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttura/comando/novita/pdf/13-081.pdf
[color=red][b]QUID IURIS?[/b][/color]
Per punti:
1) la Regione ha competenza legislativa in merito alla disciplina dei procedimenti sanzionatori relativi alla violazione delle norme sulle quali ha competenza legislativa
2) in questo caso, tuttavia, dopo l'approvazione del dlgs 59/2010 (Bolkestein), relativamente alla materia del commercio itinerante, si può fortemente dubitare della potestà legislativa regionale relativamente all'applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari (quali il sequestro), trattandosi di soggetti che operano su tutto il territorio nazionale, con titolo legittimante non necessariamente rilasciato a livello regionale (come invece avviene per i commercianti su posteggio)
3) quindi si pone un primo profilo di possibile ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
4) tale profilo non ci interessa in quanto tu sei comunque tenuto ad applicare la legge regionale anche se incostituzionale (nè puoi sollevare la questione di costituzionalità)
5) la disciplina regionale, pur con la citata AMBIGUITA' VA A MIO AVVISO INTERPRETATA in questo senso:
a) l'organo accertatore DISPONE SEMPRE (senza valutazioni discrezionali, di merito o opportunità) il sequestro di attrezzature e merci utilizzate per commettere l'illecito
b) SOLO SE il veicolo costituisce attrezzatura utilizzata per il commercio (vedi approfondimento su http://www.assmarcopolo.it/portale/aree.asp?c=3&id=1252&idc=1&ids=) allora si procede al sequestro obbligatorio anche di questo
c) altrimenti (e qui torna utile il rinvio alla 689) non si sequestra il veicolo (salvo che lo si debba fare per violazioni relative al codice della strada)
PENSO che questa sia la soluzione interpretativa più corretta.
Grazie per l'ottimo contributo
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