Data: 2015-12-04 16:58:30

Aree attrezzate sosta caravan

La nuova Legge Regionale n° 8 del 30/04/2015 definisce all'art. 29 le aree di sosta e le aree attrezzate di sosta di autocaravan, ossia quelli che dovrebbero essere i cosìdetti camper service.
Leggendo il precedente complesso normativo (Legge regionale n. 22 del 1984 e Legge regionale n. 27 del 1998) mi pare di capire che non siano considerate strutture ricettive all'area aperta e pertanto non dovrebbero rientrare neppure nel novero degli insediameti turistico ricettivi citati in altre norme, come ad esempio i campeggi. Poiché non ho trovato altre norme specifiche, vorrei capire se invece ci sono sia a livello regionale che nazionale.
Grazie e buon lavoro..

riferimento id:30622

Data: 2015-12-06 09:52:09

Re:Aree attrezzate sosta caravan

Ciao Matteo,

La materia del turismo è di competenza regionale. Ciò non toglie che, nell'esercizio delle attività di ricezione turistica, debbono essere considerati ulteriori riferimenti normativi tra cui a titolo di esempio l'obbligo di comunicazione delle persone alloggiate alle autorità di polizia (art. 109 T.U.L.P.S.). >:(

L' articolo da te citato e che riporto a beneficio dei lettori è questo:

[quote]Art. 29 Disposizioni in materia di aree per la sosta di autocaravan e caravan
1. Sono aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.
2. Sono aree attrezzate per la sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti le aree dotate di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli appositi impianti interni di detti veicoli e a consentire [b]il soggiorno dei turisti[/b].
3. I comuni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, individuano e regolamentano all'interno del proprio territorio le aree per la sosta e le aree per la sosta attrezzata di autocaravan e caravan.[/quote]

Nel linguaggio delle discipline turistiche, dal quale vengono prese a prestito le definizioni delle normative regionali, si usa distinguere una piazzola di camper service da una vera e propria area attrezzata intendendo cioè con quest'ultima un'area con maggiori servizi, che vede il camperista come un turista.. insomma, un vero e proprio campeggio per camperisti.

C'è da considerare infatti anche il Codice della Strada che parla di aree attrezzate per la sosta di autocaravan e precisa nel regolamento di esecuzione i criteri per la realizzazione di impianti atti a raccogliere ciò che in una casa senza ruote raccoglie lo sciacquone del W.C. ::).
Diverso ancora è il cosiddetto "rimessaggio" il quale è da intendersi come area per una sosta di lunga durata.

Tu osservi, giustamente, che la normativa della tua regione ne parla nell'ambito infrastrutturale-urbanistico e non le cita all'interno della normativa propriamente turistica. Questo non implica che sia vietata o che sia vietato per un'impresa che voglia elargire servizi turistici progettare un'area di sosta che rispetti le norme di legge. Non solo, se si legge bene l'art. 29 al comma 1 si descrive ciò che assomiglia al "rimessaggio" mentre al comma 2 si parla espressamente di turisti e si pone come condizione di servizio minimo quella dettata dal Codice della Strada. Occorrerà pertanto verificare la finalità per la quale è progettata ed utilizzata l'area di sosta e, nel caso in cui ricada nel comma 2, trattarsi per quanto possibile come struttura ricettiva.

riferimento id:30622

Data: 2015-12-06 12:40:37

Re:Aree attrezzate sosta caravan

La LR 8/2015 prevede alcune disposizioni sui camper service, ma dal punto di vista urbanistico e non relativamente all'esercizio dell'attività. E' pur vero che non sono considerati strutture ricettive, ritengo che sia più corretto inquadrarli come parcheggi a pagamento (DPR 480/2001) per cui esiste un apposito modulo regionale SUAP.

riferimento id:30622

Data: 2016-06-22 16:07:19

Re:Aree attrezzate sosta caravan

Se può essere utile, a seguito anche del confronto con la provincia (ufficio turismo che tratta tra l'altro la classificazione delle strutture ricettive), siamo arrivati alla conclusione che se vengono offerti i servizi minimi per la classificazione (quelli per una stella per intenderci), l'attività rientrerebbe nelle strutture ricettive. In caso contrario no e pertanto può essere attivata come un mero "parcheggio" che offre anche altri servizi.
Lo spartiacque da prendere in considerazione è pertanto quello della possibilità di avere un minimo di classificazione.

Potrebbe essere logico, ma se pensiamo che nella pratica non cambia nulla mi pare assurda come cosa. Giusto per esempio, se per caso l'area è boscata o vicino ad un bosco, nel caso si possa ottenere anche una sola stella serve l'impianto antincendio (per via delle Prescrizioni regionali antincendio), mentre basterebbe non avere gli scolapiatti (requisito minimo per una stella) per farne a meno trattandola come un parcheggio con alcuni servizi.

Visto che nel mio caso, per diversi elementi che non consentono la classificazione della struttura mi ritrovo ad avviare la "Rimessa autoveicoli", oltre al D.P.R. n°480/2001 e al comma 6 dell'Art. 378 del Regolamento di attuazione del CdS, non ho trovato altri riferimenti normativi (neppure comunali) che disciplinino l'attività specifica (eccetto che le norme sopra richiamate), a vostro avviso esiste qualche norma che mi sfugge?

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