VLT # verifica Legittimità costituzionale LR 57/13
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del titolare di una sala giochi contro un ordine di cessazione immediata della attività di raccolta del gioco lecito emesso dal Comune di Pieve a Nievole.
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CONSIGLIO DI STATO ord. 5337/2015 del 1.12.2015
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=E55C5Y7SAXQSOTZI74BZB3T5H4&q=
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del titolare di una sala giochi contro un ordine di cessazione immediata della attività di raccolta del gioco lecito emesso dal Comune di Pieve a Nievole.
CONSIGLIO DI STATO ord. 5337/2015 del 1.12.2015
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=E55C5Y7SAXQSOTZI74BZB3T5H4&q=
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[b]INTERESSANTE PROVVEDIMENTO SOPRATTUTTO PERCHE' APRE LA QUESTIONE SULLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LR 57/2013 E DELLE LEGGI REGIONALI DI ALTRE REGIONI CHE HANNO DISCIPLINE ANALOGHE
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N. 05337/2015 REG.PROV.CAU.
N. 09283/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9283 del 2015, proposto da:
Universe di Artur Ahi & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Nocentini, con domicilio eletto presso lo studio legale Lessona, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
Comune di Pieve a Nievole, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Arizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Umberto Richiello in Roma, Via Carlo Mirabello, n. 18;
nei confronti di
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Questura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempre, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Toscana – Firenze, Sezione II, n. 00729/2015, resa tra le parti, concernente un ordine di cessazione immediata della attività di raccolta del gioco lecito;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve a Nievole;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Simone Nocentini e Umberto Richiello, su delega dell'avvocato Francesco Arizzi;
Ritenuto che le argomentazioni proposte dall'appellante meritino l'approfondimento proprio dell'esame nel merito con particolare riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 57 del 2013;
Ritenuto che, allo stato, debbano essere condivise le argomentazioni svolte dal primo giudice;
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l'appello cautelare nei limiti della restituzione degli atti al Tribunale amministrativo della Toscana per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, decimo comma, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto che nella complessità delle questioni trattate vanno ravvisate eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 9283/2015) nei soli e limitati sensi di cui in motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente FF
Manfredo Atzeni, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Concordo,
per chi avesse perso la prima puntata della questione veda TAR Toscana, Ord. 729/15
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