In questi ultimi giorni ed in occasione delle prossime feste ( Festa della donna, Carnevale, ecc) numerosi bar mi comunicano di aver intenzione di organizzare "piccoli intrattenimenti" ( aperitivi con intrattenimento musicale dal vivo,ecc).
Io solitamente rispondo chiarendo le modalità di svolgimento del piccolo intrattenimento ( no aumento prezzo consumazioni, no pagamento biglietto d'ingresso, no introduzione elementi che possano determinare una trasformazione del locale, ecc) in caso contrario comuico che è necessario che richiedano una licenza di puvblico spettacolo ex. art 69 Tulps. Specifico inoltre gli orari cui devono attenersi per la musica.
Il problema è che tali " piccoli trattenimenti" stanno aumentando sempre di più . Mi devo comportare in modo differente ? Chidere qsa in più? Effettivamente l'art. 74 della L.r 6/2010 afferma chiaramente che l'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande abilita esclusivamente all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e non anche all'attività di "piccoli trattenimenti" . Questi ultimi però sembrerebbe non si possano configurare come attività di pubblico spettacolo con obbligo di licenza ex art. 69 Tulps. Come mi comporto?
Mi devo comportare in modo differente ?
[color=red]NO, è corretto salvo precisarti che a mio avviso oltre i piccoli trattenimenti si fa una SCIA ai sensi degli artt. 68-69 e non si rilascia licenza[/color]
Chidere qsa in più? Effettivamente l'art. 74 della L.r 6/2010 afferma chiaramente che l'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande abilita esclusivamente all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e non anche all'attività di "piccoli trattenimenti" .
[color=red]Non c'entra.
I piccoli trattenimenti ESSENDO ESCLUSI dal TULPS sono liberamente svolgibili senza necessità di permessi autorizzazioni o di previsione espressa della normativa (nazionale o regionale che sia)[/color]
Questi ultimi però sembrerebbe non si possano configurare come attività di pubblico spettacolo con obbligo di licenza ex art. 69 Tulps. Come mi comporto?
[color=red]Certo, e proprio perchè esclusi dal TULPS sono liberi.
RESTA FERMO ovviamento il rispetto di altri eventuali limiti (es. acustici)[/color]
Il Comandante della Polizia Locale afferma che anche nel caso di piccoli trattenimenti è necessario il rilascio della Licenza ex art. 69 Tulps, per cui sta "invitando" tutti i titolari dei pubblici esercizi che intendono svolgere piccoli trattenimenti ( accompagnamento musicale , piccole rappresentazioni di ballo senza partecipazione del pubblico, senza biglietto d'ingresso, senza aumento consumazioni, senza trasformazione del locale , ecc... ) a chiedere il rilascio della licenza ex. art. 69 Tulps. Ha comunicato ai titolari di bar e ristoranti che senza tale licenza non possono svolgere nessun intrattenimento per cui ora sono "sommersa" da tali richieste.
Mi dice che l'art. 69 richiede la licenza "per pubblici trattenimenti" e i piccoli trattenimenti rientrano in questa casistica, per cui è necessario che io (ufficio commercio) rilasci questa licenza altrimenti gli operatori possono esssere sanzionati.
Infine non riesco a capire perchè secondo Lei anche le attività di pubblico spettacolo vero e proprio ( ex art. 69 Tulps) sarebbero da sottoporre a Scia. Non si parla chiaramente di licenza? Posso poi concordare che l'art. 80 parli esclusivamente di verifica dell'agibilità del locale e non sia effettivamente necessario il rilascio della cosidetta "licenza di agibilità".
Grazie
Il Comandante della Polizia Locale afferma che anche nel caso di piccoli trattenimenti è necessario il rilascio della Licenza ex art. 69 Tulps, per cui sta "invitando" tutti i titolari dei pubblici esercizi che intendono svolgere piccoli trattenimenti ( accompagnamento musicale , piccole rappresentazioni di ballo senza partecipazione del pubblico, senza biglietto d'ingresso, senza aumento consumazioni, senza trasformazione del locale , ecc... ) a chiedere il rilascio della licenza ex. art. 69 Tulps. Ha comunicato ai titolari di bar e ristoranti che senza tale licenza non possono svolgere nessun intrattenimento per cui ora sono "sommersa" da tali richieste.
Mi dice che l'art. 69 richiede la licenza "per pubblici trattenimenti" e i piccoli trattenimenti rientrano in questa casistica, per cui è necessario che io (ufficio commercio) rilasci questa licenza altrimenti gli operatori possono esssere sanzionati.
Infine non riesco a capire perchè secondo Lei anche le attività di pubblico spettacolo vero e proprio ( ex art. 69 Tulps) sarebbero da sottoporre a Scia. Non si parla chiaramente di licenza? Posso poi concordare che l'art. 80 parli esclusivamente di verifica dell'agibilità del locale e non sia effettivamente necessario il rilascio della cosidetta "licenza di agibilità".
Grazie
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La Corte di Cassazione con sentenza n. 10234 del
21.10.1986 ha riconosciuto esenti dalla licenza di cui all'articolo 68
del TULPS gli spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici
esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo
della consumazione e senza che vengano introdotti elementi tali da
configurarne una trasformazione. Si segnala inoltre che il Ministero
dell'Interno con Circolare n. 12388/4109/A1 del 14.06.1984 ha
disposto che devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli
spettacoli pubblici tutti quei locali (anche se definiti come circoli
privati) che presentino i seguenti elementi: 1) pagamento del
biglietto di ingresso; 2) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti;
3) complessità della struttura del locale dove si svolge l'attività; 4)
rilevante numero di persone che accedono al locale (con riferimento
al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 dei 100 posti)
Per approfondimenti sulle due problematiche ti segnalo:
http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?p=500826&sid=0c06c093de7bafac3aea4efca566f2a9
http://vlex.it/vid/giurisprudenza-di-merito-463334
http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?p=606846&sid=fa857018a33cf79472d6df54a70b3ea3
http://www.unionelombardia.it/fs/aree_di_intervento/reg/iniziative_e_provved/libretti_sanit/documents/2-Leggeregionale30del24dicembre2003.pdf?PHPSESSID=7bba02282bb5f2c0aad95a0778f71d60
CONFERMO che a mio avviso:
1) non sono soggetti al TULPS
2) le attività soggette a art. 68 e 69 sono soggette a SCIA che sostituisce l'autorizzazione/licenza secondo quanto previsto dall'art. 19 della L. 241/1990 riformato dal D.L. 78/2010
Per quanto possa essere influente il mio parere aggiungo che sono totalmente d'accordo con Simone. A tal proposito anche in un Manuale (Le autorizzazioni di Polizia Amministrativa) di Saverio Linguanti si fa riferimento alla possibilità, nei casi indicati dalle sentenze e pareri sopra indicati, di far presentare una DIA (ora scia) ex art. 19 L. 241/90 fermo restando il rispetto delle caratteristiche strutturali/organizzative. Io, nel mio piccolo, faccio così.
TRATTENIMENTI MUSICALI: illegittimo il diniego per generica tutela della quiete pubblica
[img]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14590333_10211474249361152_2756922726765660460_n.jpg?oh=7b949086992f21566bcb60038aef5821&oe=5866C23C[/img]
[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 6 ottobre 2016 n. 2245 [/b][/color]
Al di là della questione se fosse o meno necessario dotarsi di idoneo titolo abilitativo per svolgere l’attività in questione, va rilevato che il Comune ha respinto la richiesta di svolgimento di eventi musicali all’interno del citato pubblico esercizio, presentata dalla ricorrente, sul presupposto, non provato e meramente presunto, che l’attività musicale che la ricorrente voleva esercitare all’interno del proprio locale avrebbe alterato la quiete pubblica. Tale motivazione è erronea, perché l’amministrazione si è basata su una mera supposizione senza effettuare alcuna idonea istruttoria sul punto e anticipando un giudizio in relazione ad un’attività di cui non è stata valutata la portata e la dimensione, anche in considerazione del fatto che si tratta di soli sei serate musicali da svolgersi all’interno del locale con inizio alle ore 20,30 e fine alle ore 00,00.
http://buff.ly/2d7DUtr