Data: 2015-12-03 13:41:06

regolamento ncc

buon pomeriggio,
Dovrei aggiornare il regolamento comunale NCC del mio comune regione Puglia, vorrei gentilmente avere informazioni circa le principali novità ed evoluzioni normative avvenute, tenendo presente che il vigente regolamento risale all'anno 2009. Ringrazio anticipatamente

riferimento id:30594

Data: 2015-12-03 20:09:41

Re:regolamento ncc

Per le auto fino a 9 posti non è che sia cambiato molto a livello normativo, anzi, diciamo niente.
Fuori dalla teoria normativa, nel mondo reale si stanno affermando UBER e altre iniziative imprenditoriali simili ma restano, per adesso, delle possibilità non legali o non legali completamente e quindi non consiglio di disciplinare cose del genere a livello locale.

Tornando al livello normativo la confusione è ancora molta. Allego lo specchietto "annuale" con il riassunto delle proroghe sull'applicazione del trsitemente famosoa [b]art. 29, comma 1-quater del DL 207/2008[/b].

Sul punto c'è ancora molta incertezza. Fra meno di un mese vedremo se il "milleproroghe" 2015 citerà ancora la disposizione. Le amministrazioni si sono divise nel considerare o meno in vigore le modifiche come riportate nello specchietto.

Con il DL 138/2011, (quindi dal 2011) è possibile ritenere che siano state liberate dal contingentamento le licenze per NCC con mezzi diversi dagli M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (le auto).

DL 138/2011, art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni  all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

Comma 8 e successivi

[i]Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto (entrata in vigore: 13/08/2011), fermo  in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.[/i]

[i]9.  Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:[/i]

Fra le restrizioni (di cui al comma  9) il decreto elenca (solo alcune):
- limitazioni sul numero di persone che sono titolate ad esercitare un’attività;
- l’attribuzione di licenze in base al riconoscimento, da parte della PA, di quote di mercato al privato;
- il divieto di esercizio al di fuori di un certa area geografica;
- il divieto di esercizio in più sedi;

[i]11.  Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:
a)  la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
b)  la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
c)  la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  [b]sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del  comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di  linea svolti [u]esclusivamente[/u] con veicoli categoria M1[/b], di cui all'articolo 6  del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.[/i]

Questa disposione è molto importante ma al di là di pochi esempi è rimasta inuattuata dalle PA.
In sintesi, la legge 21/92 dispone che è sottoposto alla normativa particolare (ruolo e particolari condizioni abilitative) il servizio di noleggio con conducente e [b]autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale[/b]

mente, il codice della Strada - Art. 85 - dispone:
[i]Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1.  Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia (ndr. si veda legge 21/1992 o legge 218/2003)
2.  Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a)  i motocicli con o senza sidecar (ndr. motoveicoli, escluso ciclomotori)
b)  i tricicli (ndr. motoveicoli)
b-bis)  i velocipedi; (ndr. in vigore dal 22 febbraio 2014 – DL 145/2013)
c)  i quadricicli (ndr. motoveicoli)
d)  le autovetture;
e)  gli autobus;
f)  gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone (ndr. ambulanza);
g)  i veicoli a trazione animale.
[/i]

Quindi

• NCC svolto con mezzi diversi da quelli indicati dalla legge 21/92 è ed era sottoposta a SCIA ai sensi del CdS – non è applicabile neppure la normativa sul ruolo conducenti dato che riguarda solo le 4 fattispecie di cui alla legge 21/92;

• dopo il 2011, l’esercizio dell’attività con mezzi come gli “L4” o gli “L5” (motocarrozzetta tipo l’ape calessino), natanti e veicoli a trazione animale è da reputarsi soggetta a semplice SCIA in quanto non soggetta a licenza comunale ma al semplice rispetto delle generali regole di esercizio previste dalla normativa citata, in questo caso è applicabile il ruolo.

• dopo il 2011 resta sottoposto alla licenza (vecchia maniera) solo l’NCC svolto che le auto (M1) fino a 9 posti.

Per il Codice della Strada vedere anche:

Art. 82  - Destinazione ed uso dei veicoli
Art. 47  Classificazione dei veicoli
Art. 86  Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
Art. 50  Velocipedi (codice della strada)
Art. 75  Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
Art. 80  Revisioni


vedi anche le sentenze:
CdS n. 40/2015: chi ha ceduto una licenza NCC non mai più partecipare ad un bando. Può solo subentrare.
CDS n. 166/2014: regoalementazioni orari.
TAR Brescia n. 55/2015: taxi presso aeroporto (se il tuo comune ha attinenza)

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