Nel caso in cui un impianto di distribuzione carburanti voglia vendere oltre che pezzi di ricambio per auto anche auto usate, può avvalersi del chiosco - già ricompreso nell'area - che abitualmente viene utilizzato come ufficio per il pagamento (POS) e vendita di piccoli accessori per auto? L'intera area è accatastata E3.
L'ufficio tecnico sostiene che urbanisticamente l'area è commerciale, ma che la vendita di auto usate deve essere trattata in modo diverso dalla vendita di oggetti per auto perché si presuppone un diverso carico urbanistico: l'u.t. vorrebbe che fosse modificata la destinazione d'uso del chiosco in commerciale. Cosa ne pensate?
Nel caso in cui un impianto di distribuzione carburanti voglia vendere oltre che pezzi di ricambio per auto anche auto usate, può avvalersi del chiosco - già ricompreso nell'area - che abitualmente viene utilizzato come ufficio per il pagamento (POS) e vendita di piccoli accessori per auto? L'intera area è accatastata E3.
L'ufficio tecnico sostiene che urbanisticamente l'area è commerciale, ma che la vendita di auto usate deve essere trattata in modo diverso dalla vendita di oggetti per auto perché si presuppone un diverso carico urbanistico: l'u.t. vorrebbe che fosse modificata la destinazione d'uso del chiosco in commerciale. Cosa ne pensate?
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A mio avviso il problema NON SI PONE sotto il profilo della destinazione in quanto nel distributore può essere svolta ogni tipo di attività di natura commerciale.
Occorre verificare l'eventuale compatibilità dell'area destinata al deposito/parcheggio, che potrebbe non avere i requisiti prescritti (es. in quanto utilizza parte di standard minimi prescritti per l'impianto).
Se i requisiti sussistono NON vi sono ostacoli
DL 98/2011, art. 28
...
[i]Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c) [b]la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale[/b].
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