Viene indetta una conferenza di servizi per l’esame di un'istanza tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un nuovo distributore carburante ad uso pubblico in fregio ad una strada statale.
Ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 i lavori della conferenza durano 90 gg e si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.
Il silenzio assenso vale anche per enti quali Anas e Soprintendenza (sull’area esiste infatti un vincolo paesaggistico).
E se il parere dei citati enti arriva dopo i 90 giorni, può essere preso in considerazione?
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 2378 del 18/04/2011) esprime che:
[i]È indeclinabile la funzione pubblica di tutela del paesaggio per la particolare dignità data dall’essere iscritta dall’articolo 9 della Costituzione tra i principi fondamentali della Repubblica, il che comporta che la sua cura faccia eccezione, se in conflitto, agli obiettivi di semplificazione e accelerazione del procedimento amministrativo.[/i]
[i]...consegue da quanto sopra che il modulo della conferenza di servizi c.d. decisoria, applicato alle vicende di autorizzazione paesaggistica, per quanto possa essere utile ad un esame contestuale e sollecito dell’istanza e possa comportare il raccordo con gli altri procedimenti, non è di suo idoneo a legittimare dal punto di vista paesaggistico l’intervento, se non è seguito da un autonomo, espresso e puntuale provvedimento di autorizzazione da parte dell’ente competente (nella specie: il Comune) e se la soprintendenza non ha poi esercitato in senso favorevole all’istanza stessa la sua susseguente funzione di cogestione del vincolo.
[/i]
E’ vero però che dal 2010 (la sentenza si riferisce ad un fatto accaduto prima del 2010) l’art. 14 ter, comma 7 è stato riscritto.
Prima era:
[i]7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.[/i]
dopo:
[i]Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.[/i]
Quindi è ragionevole ritenere che quanto espresso dal Consiglio di Stato sia superato.
Sulla questione del parere postumo si applica l’art. 14 quater:
[i]1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
[/i]
Sul punto si può citare il TAR Calabria:
... la nullità dei pareri postumi disposta dall’art. 14-quater, comma 1, della legge n. 241/1990, (secondo il quale il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni … a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi) non esclude che il parere negativo postumo non possa essere tenuto in considerazione dall’amministrazione procedente (e ovviamente anche dall’interessato, il quale potrebbe abbandonare o modificare l’iniziativa approvata dalla conferenza di servizi, laddove dal parere postumo risulti la sussistenza di profili di responsabilità penale nel caso di realizzazione del progetto oppure laddove vengano espresse riserve sulla fattibilità tecnica dell’opera assentita), ma ciò può trovare uno sbocco provvedimentale solo attraverso un procedimento di autotutela, da svolgersi sempre nel rispetto delle regole e dei principi di cui all’art. 21-nonies, della legge n. 241 del 1990.