Buongiorno,
ho un quesito da sottoporvi.
Un ambulante con posteggio fisso è assente per malattia giustificata da diverso tempo (tutto l'anno).
L'Ufficio Tributi mi informa che, coma da regolamento comunale, è comunque tenuto al pagamento della sola TOSAP in quanto titolare di posteggio.
E' corretto chiedere la tassa anche se non occupa!? E, se sì, in virtù del nostro regolamento o di quale altra norma?!
Ringrazio e saluto.
Se si tratta di TOSAP allora anche ior eputo che la tassa sia correlata alla sotrazione del bene pubblico (suolo) all'uso cui sarebbe destinato. Finché la concessione non decade allora la tassa è dovuta. Resta inteso che il tema è dibattuto e le interpretaizoni non sono univoche (correla con la COSAP)
riferimento id:30549Concordo con Mario.
Infatti l'art. 41 del d.lgs 507/93 dice espressamente che la restituzione della tassa é dovuta solo in caso di revoca.
L'assenza per malattia non comporta la revoca, anzi...
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D.Lgs. 15/11/1993, n. 507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale
Art. 39 Soggetti attivi e passivi
1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
Art. 41 Revoca di concessioni o autorizzazioni
1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.