Data: 2015-12-02 09:21:04

Scia sostitutiva a licenza pubblico esercizio

Buongiorno,
tempo fa si parlava di una Scia di pubblico esercizio che può avere valenza di licenza anche senza il rilascio della licenza stessa, che pertanto non è più obbligatorio.
Questo è riferito solo ai subingressi oppure anche alle aperture nuove attività? Mi riferisco sia a pubblici esercizi sia ad itineranti.

Grazie mille

riferimento id:30547

Data: 2015-12-02 14:42:47

Re:Scia sostitutiva a licenza pubblico esercizio

la SCIA per l'avvio di attività riconducibile ad un pubblico esercizio ex art. 86 TULPS è una prassi molto diffusa, anzi, diciamo che è la regola generale.
Sul puno si possono fare varie osservazioni.

Tutto ciò che di autorizzatorio è riconducibile alla valenze di mera "polizia amministrativa" è tarsformabile in SCIA. La SCIA non si applica alla materia della "pubblica sicurezza".

L'art. 152 del regolamento al TULPS dispone:
[i]Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge [...], disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza [b]e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato[/b], previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.[/i]

Naturalmente, questo a prescindere dall'art. 86, la SCIA è alternativa all'autorizzazione. Se qualche norma secondaria prevedesse il rilascio di una autorizzazione a seguito di una SCIA recherebbe un inutile aggravio procedurale (sicuramente non troppo legittimo). Va da sé che in quel caso l'autorizzazione sarebbe solo confermativa di una posizione già abilitata.

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