Data: 2011-12-21 14:36:55

Impianto di miticoltura

Qual'è la procedura per attivare od ampliare un impianto di miticoltura in Toscana? Non sono riuscita a trovare nessuna normativa in proposito, a parte la LR 66/2005 che però parla genericamente di acquacoltura e nello specifico di pesca, pescaturismo e ittiturismo.
Mi si chiede la classificazione delle acque al fine della realizzazione di tale impianto che credo sia di competenza ARPAT, ma poi rilascio autorizzazione o si richiede una SCIA?
Antonella

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Data: 2011-12-22 10:03:44

Re:Impianto di miticoltura

Ti riporto l'articolo 2 del d.lgs. 226/2001 -  Imprenditore ittico.

1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, [color=red]l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo[/color] e [color=red]le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico[/color] (2).

6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro (3).

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i princìpi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (4).

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