Data: 2015-12-01 13:16:12

Licenze NCC

Egregi signiori e signore,

vorrei chiedere come posso fare se sono in posseso di una licenza di noleggio con conducente del comune della mia residenza e di una licenza per noleggio con conducente di un altro comune.
Se le macchine mi servono tutte e due nel comune della mia residenza lo posso fare?
Se invece no, quale legge cé?
Come é la situazione attuale con le liberazioni delle licenza ncc, ho letto un´a proposte legge dove il obbligho di rimessa viene tolta?
Aspetto le Vostre Informazioni.

Distinti saluti

Klaus Gruber

riferimento id:30515

Data: 2015-12-01 19:06:18

Re:Licenze NCC

Ok, il cumulo è astrattamente possibile. Un imprenditore può essere intestatario di più autorizzazioni di ncc.
Attualmente è ancora in vigore la legge 21/92 ma molto conta il regolamento comunale e l’interpretazione che il comune dà alla stessa legge dato che si protrae da molto tempo una diatriba sull’applicabilità di determinate disposizioni ce riguardano proprio il casi che proponi. Diciamo che quasi sicuramente le amministrazioni comunali pretenderanno che per mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente sia obbligatoria la disponibilità e l’uso di una rimessa situata nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Detto questo, con una macchina puoi dirigerti nell’altro comune ma ogni servizio dovrebbe partire dalla rimessa collegata all’autorizzazione. In sintesi, dovresti fare la spola per evitare sanzioni.

Forse a fine anno ci saranno novità in materia ma per adesso c’è molta incertezza.


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riferimento id:30515

Data: 2015-12-01 19:26:58

Re:Licenze NCC

Grazie Mille per la sua risposta.

Ma per definire la parola "inizio servizio" cosa si capisce? Quando parto dalla rimessa incommincia il servizio, ma quando finisce? Dopo ogni riservazione?
Per esempio nella legge nr.21 del 1992  sotto il punto 3 non ce scritto da nessuna parte che si deve avere la rimessa e la sede nel comune che ha rilasciato la licenza.
Almeno i penso (posso anche sbaglirami) che normalmente la legge statale dovrebbe essere sovrana a quella provinciale e comunale.
In piú ho letto che il art.7 -bis del decreto legge ha sospeso subito il art.29,comma 1 del decreto legge n.207 del 2008.
Dopo ci sarebbe ancora il art. 90 del TFUE, a cui anche lo Stato Italiano sicome e membro della unione europea é obbligato a tenersi.

Spero che mi puó capire. Il problema piú grande nal settore NCC é proprio che non ci sono regole chiare, ma normalmente la legge europea dovrebbe ancora essere piú sovrana alla regolazione Nazionale.

Distinti saluti

Klaus Gruber

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