Data: 2015-12-01 12:31:17

riassetto di cave e competenze del SUAP in Lombardia

Buongiorno, la presente per chiedere se è corretto presupporre che il SUAP debba rilasciare provvedimenti inerenti il ripristino ambientale relativo alle fasi conclusive delle autorizzazioni di cavatura in Regione Lombardia.
A seguito di intercorsi con la Provincia parrebbe che sia tale Ente a dover emettere provvedimenti. Chiedo solo delle delucidazioni in quanto, essendo la normativa delle cave molto complessa, credo di non essere aggiornata in merito.
Cordiali saluti.
Geom. Paola Arcellaschi Istruttore Tecnico SUAP

riferimento id:30513

Data: 2015-12-01 17:41:33

Re:riassetto di cave e competenze del SUAP in Lombardia


Buongiorno, la presente per chiedere se è corretto presupporre che il SUAP debba rilasciare provvedimenti inerenti il ripristino ambientale relativo alle fasi conclusive delle autorizzazioni di cavatura in Regione Lombardia.
A seguito di intercorsi con la Provincia parrebbe che sia tale Ente a dover emettere provvedimenti. Chiedo solo delle delucidazioni in quanto, essendo la normativa delle cave molto complessa, credo di non essere aggiornata in merito.
Cordiali saluti.
Geom. Paola Arcellaschi Istruttore Tecnico SUAP
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Salve e benvenuta nel FORUM.
Per punti:
1) la competenza del SUAP è definita dal DPR 160/2010 (non senza qualche lacuna) e riguarda tutte le procedure ABILITATIVE riguardanti una impresa o un professionista
2) ne sono esplicitamente esclusi "gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"
3) le cave di materiale NON sono escluse dalla competenza SUAP.

Ciò detto a mio avviso:
a) qualora il provvedimento in questione costituisca adempimento di una PRESCRIZIONE contenuta nell'autorizzazione SUAP o estensione della stessa (CASO RARO) rientra nella competenza SUAP
b) qualora si tratti di provvedimento NON INERENTE un procedimento abilitativo, ma derivante dall'esercizio extra legeme dell'attività, è ESCLUSA LA COMPETENZA SUAP e rimane ferma la competenza diretta della Provincia.

Da quanto descrivi sembra che si ricada nel caso b)

riferimento id:30513

Data: 2015-12-01 22:05:56

Re:riassetto di cave e competenze del SUAP in Lombardia

Il principale riferimento normativo è la L.R. 8 agosto 1998, n. 14 e successive modifiche e integrazioni che all'art. 12 dice che la competenza al rilascio dell'autorizzazione è della Provincia, da presentarsi secondo le previsioni e le prescrizioni contenute nel piano cave che è sempre provinciale.

L'art. 15 dice inoltre che il rilascio della autorizzazione è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata tra il richiedente ed il Comune o i Comuni interessati.


In particolare il comma 1 lettera c) prevede che  il richiedente si impegna [i]ad eseguire a proprie spese, entro il termine dell'attività estrattiva, e secondo le modalità concordate con il Comune, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella convenzione medesima[/i].

Il Comune è infine competente nei casi di cui all'art. 21 "Esecuzione delle opere di riassetto":
1. Per le opere di riassetto ambientale di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) è consentito l'utilizzo di materiali di scarico e di risulta provenienti dalle attività di cava, nonché di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni.
2. Nel caso di mancata esecuzione da parte del titolare dell'autorizzazione delle opere necessarie al riassetto ambientale della zona, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, è disposta l'esecuzione d'ufficio delle opere medesime a spese del contravventore, senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui all'art. 18.
3. L'esecuzione è disposta dal Comune competente per territorio, previa diffida all'interessato.
4. Per il rimborso delle spese inerenti all'esecuzione d'ufficio delle opere di riassetto il Comune si avvale delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 16.
5. In caso di mancata esecuzione da parte del contravventore, di cui all'art. 20, comma 3, delle opere necessarie al ripristino ambientale, nei tempi e nei modi stabiliti dal Comune, quest'ultimo ne dispone l'esecuzione d'ufficio, a spese del contravventore stesso.
6. L'eventuale ripresa dell'attività estrattiva è subordinata al reintegro, da parte del titolare dell'autorizzazione, della quota parte della cauzione impiegata per le opere di ripristino.



Qui trovi altri riferimenti normativi: [url=http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAction=&page&folderID=150167&editorialID=112340]http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAction=&page&folderID=150167&editorialID=112340[/url]

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