Il comune ha fissato il pagamento in misura ridotta per una violazione nella cifra di euro 150. A seguito di scritti difensivi che evidenziano la scarsa gravità della condotta il comune può fissare l'importo del l'ordinanza ingiunzione a 25 euro, il minimo edittalmente previsto?
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Il comune ha fissato il pagamento in misura ridotta per una violazione nella cifra di euro 150. A seguito di scritti difensivi che evidenziano la scarsa gravità della condotta il comune può fissare l'importo del l'ordinanza ingiunzione a 25 euro, il minimo edittalmente previsto?
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Nella determinazione del QUANTUM l'autorità decidente DEVE valutare le condizioni indicate nell'art. 11 della L. 689/1981
[color=red][b] Art. 11. (Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie)
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche. [/b][/color]
L'autorità decidente NON deve prendere in alcun modo a riferimento la misura dell'oblazione (doppio del minimo).
GLI UNICI LIMITI INDEROGABILI sono:
- minimo edittale
- massimo edittale
All'interno di questi limiti la valutazione deve essere PONDERATA.
A mio avviso si può procedere alla determinazione del minimo SOLTANTO SE ricorrono tutte 4 le condizioni dell'art. 11:
- lieve violazione
- rimozione degli effetti
- assenza di precedenti amministrativi
- "non ricchezza" dell'interessato
Se vi è solo l'elemento della lieve entità potrai attestarsi su una cifra superiore al minimo ..... valuta te.