Data: 2015-11-30 07:40:06

EDILIZIA: reati e particolare tenuità (Cassazione 27/11/2015)

EDILIZIA: reati e particolare tenuità (Cassazione 27/11/2015)

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[b]Cass. Sez. III n. 47039 del 27 novembre 2015 (Up 8 ott 2015)[/b]
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. PM in proc. De Rossi
Urbanistica. Particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. e reati urbanistici
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con riferimento alle violazioni urbanistiche e paesaggistiche la consistenza dell'intervento abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e caratteristiche costruttive) costituisce solo uno dei parametri di valutazione. Assumono infatti rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento. Indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto è, inoltre, la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi ( ad es. norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali)

http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/11866-urbanistica-particolare-tenuit%C3%A0-del-fatto-ex-art-131bis-cod-pen-e-reati-urbanistici.html

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