Data: 2015-11-29 13:43:27

MSV e GSV - la copianificazione in Toscana dopo la sentenza 223/2015

MSV e GSV - la copianificazione in Toscana dopo la sentenza 223/2015

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[color=red][b]Sintesi sulla copianificazione per medie e grandi strutture per il commercio al dettaglio.[/b][/color]
A cura del dott. Mario Maccantelli

Con la pronuncia n. 233/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 27 della LR toscana n. 65/2014. Le disposizioni portate in giudizio dallo Stato riguardano le procedure di pianificazione urbanistica per le medie e grandi strutture di vendita per il commercio al dettaglio. Il motivo del ricorso prendeva spunto sulla tutela della concorrenza.
La Corte non ha affrontato il merito delle questioni limitandosi a rilevare l’insufficienza delle argomentazioni atte a suffragare le censure proposte dallo Stato.

A margine della sentenza n. 233/2015, è utile rammentare quale sia la natura delle disposizioni toscane citate mettendole in relazione con quanto, invece, giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 165/2014: altra pronuncia avente ad oggetto disposizioni regionali toscane concernenti medie e grandi strutture di vendita.

Con la pronuncia del 2014, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della LR toscana n. 28/2005 (codice regionale del commercio). In sintesi, cadono le disposizioni riguardanti:
- la complicata e onerosa procedura autorizzatoria per le grandi strutture di vendita, comprensiva della conferenza di servizi regionale;
- la fattispecie della “[b]struttura aggregata[/b]”, intesa come insieme di medie strutture (o medie e grandi) poste ad una distanza inferiore di 120 metri le une dalle altre, per la quale l’amministrazione comunale doveva applicare i parametri autorizzativi riferiti alla misura della superficie di vendita data dalla somma algebrica di tutte le superfici di vendita delle strutture considerate.

Con la pronuncia del 2015 passano il vaglio costituzionale le disposizioni riguardanti:
- la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato, comprendente la specifica conferenza di co-pianificazione;
- la pianificazione delle grandi strutture di vendita, ivi comprese le aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture;
- la pianificazione delle medie strutture di vendita
(la sentenza riguarda anche altre disposizioni regionali sul governo del territorio ma che esulano dal tema di cui trattasi)

Quindi, se nel 2014 vengono censurate dalla suprema Corte delle disposizioni procedurali amministrative per l’avvio delle attività commerciali, nel 2015 vengono giudicate delle disposizioni proprie del governo del territorio, come tali ricadenti ad un livello propedeutico rispetto alle prime.
La particolarità più evidente è che la  Corte si trova a giudicare per la seconda volta il concetto di “struttura aggregata”. Sul punto si può evidenziare:

Benché la regione Toscana continui a riferirsi al concetto di “aggregazioni di medie strutture”, attualmente è un concetto indefinito lasciato alla discrezionalità comunale (non esiste una definizione legale di struttura aggregata). Detto questo, per non rischiare l’arbitrarietà, reputo appropriato che le Amministrazione comunale debbano darsi delle linee guida per giudicare il verificarsi della fattispecie e possano quantomeno ritenere che non si produca tale possibilità quando la somma delle superfici delle medie strutture interagenti non arrivi alla misura della grande struttura. Mi sembra un limite ragionevole;

Il concetto di [b]aggregazione [/b]riguarda la pianificazione urbanistica, cioè le previsioni di superfici di vendita commerciali, e non si applica direttamente alle procedure abilitative come, invece, accadeva prima della sentenza della C. Cost. 165/2014. Ciò vuol dire, ad esempio, che nell’ambito di un gruppo di medie strutture esistenti (potenzialmente “aggregabili” se fossero costruite adesso), se in una di esse fosse stata cessata l’attività  prima dell’entrata in vigore della LR n. 65/2014 e oggi vi fosse presentata nuova domanda di autorizzazione, il comune procederebbe alla normale istruttoria per il rilascio del titolo senza porsi il problema della conferenza di co-pianificazione: la destinazione d’uso per media struttura c’era e rimarrebbe tale. Quando la Regione afferma (art. 26 LR n. 65/2014) che sono destinate alla conferenza di co-pianificazione le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, non si riferisce al riutilizzo nel senso di “nuova domanda di autorizzazione su superficie commerciale esistente” ma al cambio di destinazione d’uso verso il commerciale per media o grande distribuzione. Le destinazioni d’uso per grandi e medie già utilizzabili (giuridicamente circolabili) anteriori alla LR 65/2014, resteranno sempre tali senza il bisogno di conferenza. In altre parole, la conferenza di co-pianificazione serve per conseguire la destinazione d’uso, una volta raggiunta, quella resterà a prescindere da cessazioni e subingressi in attività.

La regione, al fine di dettagliare quale sia il discrimine (transitorio e non) per stabilire quali progetti debbano andare in conferenza di co-pianificazione (in aggiunta a quanto affermato al punto precedente) ha stabilito:

art. 244, comma 4, LR n. 65/2014[b]: non sono soggette alla verifica della conferenza di co-pianificazione le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita che al 29 settembre 2012, data di entrata in [/b]vigore della l.r. 52/2012, risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita.
(ndr. logicamente, nella ratio di questo comma sono da comprendere anche le aggregazioni di medie strutture equiparabili alle grandi strutture)

[b]Art. 99, comma 5, LR n. 65/2014[/b]: l’insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo (ndr. quello che una volta era il reg. urbanistico) in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.

Tralasciando l’art. 25 della LR n. 65/2014 che detta la disciplina generale della conferenza di co-pianificazione, di riporta, per completezza di informazione, il testo dei successivi artt. 26 e 27.

[i]Art. 26 (grandi strutture e medie aggregate)
1. Sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25:
a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato;
b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2. La conferenza di copianificazione verifica le previsioni di cui ai commi 1, sulla base di quanto previsto dall’articolo 25, comma 5 e dei seguenti criteri:
a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse al nuovo esercizio;
b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita;
c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice;
d) le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fi ne di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi nell’ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità.
3. Alla conferenza di copianificazione avente ad oggetto le previsioni di cui al comma 1, lettera b), partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.

Art. 27 (medie strutture)
1. Le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 qualora risultino:
a) non inferiori a 2.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28;
b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della l.r. 28/2005.
2. Alla conferenza di copianificazione partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.
3. Non sono soggette alla conferenza di copianificazione le previsioni di medie strutture di vendita per i comuni con popolazione residente pari o superiore a 50 mila abitanti.
(ndr. nei comuni con popolazione maggiore o uguale a 50.000 ab, vanno in conferenza di co-pianificazione solo le aggregazioni di medie strutture con effetti assimilabili alle grandi)[/i]

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Dott. Mario Maccantelli
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