Un Ente Locale puo' decidere di cambiare mansioni a un dipendente categoria C1 da istruttore amministrativo (C1) presso l'ufficio ragioneria ad agente di polizia locale (C1), contro la volonta' del dipendente?
Motivando che non ha spazi per assumere agenti di polizia locale e viceversa essendoci tanti amministrativi?
Grazie
E potrebbe imporre ad un messo comunale di categoria B di svolgere per 10 ore settimanali le mansioni di ausiliario della sosta, motivando che le notifiche da fare sono diminuite negli ultimi anni?
Un Ente Locale puo' decidere di cambiare mansioni a un dipendente categoria C1 da istruttore amministrativo (C1) presso l'ufficio ragioneria ad agente di polizia locale (C1), contro la volonta' del dipendente?
Motivando che non ha spazi per assumere agenti di polizia locale e viceversa essendoci tanti amministrativi?
Grazie
E potrebbe imporre ad un messo comunale di categoria B di svolgere per 10 ore settimanali le mansioni di ausiliario della sosta, motivando che le notifiche da fare sono diminuite negli ultimi anni?
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Il problema descritto riguarda il limite al potere datoriale riguardo all'assegnazione a mansioni equivalenti a quelle proprie del profilo di assunzione.
Il tema è dibattuto e non esiste una casistica, nemmeno giurisprudenziale, definita.
Il caso in questione va approfondito con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nel vecchio e nuovo profilo ... sulla base delle quali valutare l'equivalenza, il demansionamento o l'eventuale assegnazione di mansioni superiori.
In caso di equivalenza non occorre il consenso dell'interessato. Il demansionamento è illegittimo anche senza consenso. Le mansioni superiori sono legittime solo a determinate circostanze (con retribuzione ed anche senza consenso).
Approfondimenti:
http://www.studiolegalerosiello.it/pubblicazioni/disfunzioni/79-il-demansionamento-del-dipendente-nella-pubblica-amministrazione.html
http://www.ambientediritto.it/dottrina/dottrina%202003/equivalenza_mansioni.htm
Sugli effetti della riforma del JOBS ACT:
http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/22/il-mutamento-di-mansioni-dopo-il-jobs-act
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-06-29/il-nuovo-art-2103-cod-civ-come-e-quando-datore-lavoro-puo-modificare-mansione-dipendente-113649.php
http://www.laprevidenza.it/documenti/leggi-e-normative/la-ricorrente-ricerca-della-flessibilita-nelle-mansioni-prof-mario-meucci
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )
Articolo 52
Disciplina delle mansioni
(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del
d.lgs n.387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito
dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto
delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento
del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del
personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e
istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree
funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono
secondo principi di selettivita', in funzione delle qualita'
culturali e professionali, dell'attivita' svolta e dei risultati
conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma
restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva
conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo
rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione
dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)).
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo'
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu' di sei
mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma
4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie,
per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del
presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto
il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri
di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la
qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni
dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni,
devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha
disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data,
in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla
qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
[i]In caso di equivalenza non occorre il consenso dell'interessato.[/i]
Grazie!
Allora un ragioniere C1 può essere adibito a mansioni di agente di polziia locale, che è inquadrato in categoria C1?