Data: 2015-11-29 09:49:12

Cambio mansioni dipendente C1

Un Ente Locale puo' decidere di cambiare mansioni a un dipendente categoria C1 da istruttore amministrativo (C1) presso l'ufficio ragioneria ad agente di polizia locale (C1), contro la volonta' del dipendente?
Motivando che non ha spazi per assumere agenti di polizia locale e viceversa essendoci tanti amministrativi?
Grazie

E potrebbe imporre ad un messo comunale di categoria B di svolgere per 10 ore settimanali le mansioni di ausiliario della sosta, motivando che le notifiche da fare sono diminuite negli ultimi anni?

riferimento id:30448

Data: 2015-11-29 13:36:25

Re:Cambio mansioni dipendente C1


Un Ente Locale puo' decidere di cambiare mansioni a un dipendente categoria C1 da istruttore amministrativo (C1) presso l'ufficio ragioneria ad agente di polizia locale (C1), contro la volonta' del dipendente?
Motivando che non ha spazi per assumere agenti di polizia locale e viceversa essendoci tanti amministrativi?
Grazie

E potrebbe imporre ad un messo comunale di categoria B di svolgere per 10 ore settimanali le mansioni di ausiliario della sosta, motivando che le notifiche da fare sono diminuite negli ultimi anni?
[/quote]

Il problema descritto riguarda il limite al potere datoriale riguardo all'assegnazione a mansioni equivalenti a quelle proprie del profilo di assunzione.
Il tema è dibattuto e non esiste una casistica, nemmeno giurisprudenziale, definita.
Il caso in questione va approfondito con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nel vecchio e nuovo profilo ... sulla base delle quali valutare l'equivalenza, il demansionamento o l'eventuale assegnazione di mansioni superiori.
In caso di equivalenza non occorre il consenso dell'interessato. Il demansionamento è illegittimo anche senza consenso. Le mansioni superiori sono legittime solo a determinate circostanze (con retribuzione ed anche senza consenso).

Approfondimenti:
http://www.studiolegalerosiello.it/pubblicazioni/disfunzioni/79-il-demansionamento-del-dipendente-nella-pubblica-amministrazione.html
http://www.ambientediritto.it/dottrina/dottrina%202003/equivalenza_mansioni.htm


Sugli effetti della riforma del JOBS ACT:
http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/22/il-mutamento-di-mansioni-dopo-il-jobs-act
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-06-29/il-nuovo-art-2103-cod-civ-come-e-quando-datore-lavoro-puo-modificare-mansione-dipendente-113649.php
http://www.laprevidenza.it/documenti/leggi-e-normative/la-ricorrente-ricerca-della-flessibilita-nelle-mansioni-prof-mario-meucci

-------------
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112 )
  Articolo 52
                      Disciplina delle mansioni
  (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del
                        d.lgs n.387 del 1998)

  1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali e'  stato  assunto  o  alle  mansioni  equivalenti  nell'ambito
dell'area  di  inquadramentoovvero  a  quelle  corrispondenti  alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito  per  effetto
delle procedure selettive di cui all'articolo 35,  comma  1,  lettera
a).  L'esercizio  di  fatto  di  mansioni  non  corrispondenti  alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai  fini  dell'inquadramento
del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
  1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei  dirigenti  e  del
personale docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori  e
istituti assimilati, sono inquadrati  in  almeno  tre  distinte  aree
funzionali. Le progressioni all'interno della stessa  area  avvengono
secondo  principi  di  selettivita',  in  funzione  delle  qualita'
culturali e professionali,  dell'attivita'  svolta  e  dei  risultati
conseguiti,  attraverso  l'attribuzione  di  fasce  di  merito.  Le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso  pubblico,  ferma
restando  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di  destinare  al
personale interno, in possesso dei titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La  valutazione  positiva
conseguita dal dipendente per  almeno  tre  anni  costituisce  titolo
rilevante ai fini della progressione  economica  e  dell'attribuzione
dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
  1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)).
  2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro  puo'
essere adibito a  mansioni  proprie  della  qualifica  immediatamente
superiore:
  a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non  piu'  di  sei
mesi, prorogabili fino  a  dodici  qualora  siano  state  avviate  le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto  al  comma
4;
  b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per  ferie,
per la durata dell'assenza.

  3. Si considera svolgimento di  mansioni  sUperiori,  ai  fini  del
presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente,  sotto
il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti  propri
di dette mansioni.
  4. Nei casi di  cui  al  comma  2,  per  il  periodo  di  effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per  la
qualifica  superiore.  Qualora  l'utilizzazione  del  dipendente  sia
disposta  per  sopperire  a  vacanze  dei  posti  in  organico,
immediatamente, e comunque nel  termine  massimo  di  novanta  giorni
dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette  mansioni,
devono essere  avviate  le  procedure  per  la  copertura  dei  posti
vacanti.
  5. Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  al  comma  2,  e'  nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni  proprie  di  una  qualifica
superiore,  ma  al  lavoratore  e'  corrisposta  la  differenza  di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha
disposto l'assegnazione  risponde  personalmente  del  maggior  onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  in  sede  di
attuazione della nuova  disciplina  degli  ordinamenti  professionali
prevista dai contratti collettivi  e  con  la  decorrenza  da  questi
stabilita.  I  medesimi  contratti  collettivi  possono  regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale  data,
in nessun caso lo svolgimento di  mansioni  superiori  rispetto  alla
qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad  avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

riferimento id:30448

Data: 2015-12-13 15:22:04

Re:Cambio mansioni dipendente C1

[i]In caso di equivalenza non occorre il consenso dell'interessato.[/i]

Grazie!

Allora un ragioniere C1 può essere adibito a mansioni di agente di polziia locale, che è inquadrato in categoria C1?

riferimento id:30448
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it