Data: 2015-11-29 07:13:31

somministrazione non assistita e trattenimenti musicali

La nostra è una azienda agricola che produce birra in data 16/01/2015 con nota n.____ abbiamo presentato SCIA al comune per la vendita diretta dei prodotti aziendali con consumo immediato e degustazioni (attraverso attività di somministrazione non assistita) ai sensi dell'art. 4 comma 8 bis del D.L. n.228/2001 e succ.m.i., ottenendo parere favorevole, da parte dell'ASP, con relativa attribuzione del codice ATECO, sulle norme igienico-sanitario e sulla somministrazione  per gli immobili nella disponibilità dell'azienda (immobili di nuova costruzione adibiti ed accatastati ai sensi dell'art. 22 L.R. 71/78)
In data 17/07/2015 presentiamo SCIA per Attività di piccoli trattenimenti, intrattenimenti musicali piano bar, diffusione sonora e Karaoke accessoria e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in azienda (non assistito come servizio) per allietare i nostri clienti.
Su tale ultima SCIA in data 29/07/2015 il comune ha dato parere sfavorevole ai sensi dell'art.10 bis della  della legge 241 e in applicazione dell'art.9 del D.A. n. 2066/5s del 13/11/2002 motivando che l'istanza presentata non può essere accolta atteso che l'attività del birrificio non ha il requisito di somministrazione di alimenti e bevande e quindi non sussiste la disponibilità allo svolgimento di trattenimenti musicali, in quanto la nostra società possiede un impianto destinato alla produzione a carattere artigianale di birra e quindi a parer loro non si può svolgere attività di intrattenimento musicale mancando il requisito per la somministrazione di alimenti e bevande tipico dei pubblici esercizi.
In data 04/08/2015 si è proceduto ad inoltrare tramite PEC le osservazioni indicando nello specifico la NOTA DI INDIRIZZI in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli rilasciata dall'ANCI sulla Somministrazione non assistita, ed inoltre chiarendo il vuoto legislativo per il nostro settore, interrompendo il diniego da parte del comune.
in data 27/11/2015 (oltre i termini dei 60 gg.) ci viene notificato il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (mai richiesta da parte nostra se non quella del servizio non assistito) e lo svolgimento di trattenimenti musicali presso il birrificio perchè le suddette attività contrastano con le previsioni del vigente strumento urbanistico e con le norme vigenti in materia di commercio.
A tal proposito mi chiedo:
1. La normativa vigente in materia di vendita diretta di prodotti agricoli è possibile ed anche la somministrazione non assistita (vedi nota ANCI) per  i piccoli intrattenimenti musicali dediti all'allietamento dei nostri clienti è subordinata all'obbligatorietà delle norme degli esercizi pubblici?
2. Se la norma in questione non obbliga le aziende agricole di comunicare al comune l'inizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande senza il servizio assistito, è lo stesso per l'intrattenimento di piccoli spettacoli musicali all'interno dell'azienda agricola per allietare i propri clienti?
3. Il silenzio assenso dev'essere applicato (visto che hanno dato il diniego oltre i termini prescrizionali) se cosi non è, devo intraprendere ricorso presso il TAR, eventualmente ho qualche possibilità essendo che c'è un vuoto di normativa?
Noi riteniamo illegittimo il provvedimento del comune, VOI che ne pensate da tutto ciò che abbiamo esposto?
Grazie preventivamente

riferimento id:30447

Data: 2015-11-29 17:59:27

Re:somministrazione non assistita e trattenimenti musicali

La nostra è una azienda agricola che produce birra, in data 16/01/2015 con nota n.____ abbiamo presentato SCIA al comune per la vendita diretta dei prodotti aziendali con consumo immediato e degustazioni (attraverso attività di somministrazione non assistita) ai sensi dell'art. 4 comma 8 bis del D.L. n.228/2001 e succ.m.i., ottenendo parere favorevole, da parte dell'ASP, con relativa attribuzione del codice ATECO, sulle norme igienico-sanitario e sulla somministrazione  per gli immobili nella disponibilità dell'azienda (immobili di nuova costruzione adibiti ed accatastati ai sensi dell'art. 22 L.R. 71/78)

[color=red]Mi sfugge che sia la ASP e perché venga rilasciato un parere positivo seguito di una SCIA. In ogni caso non è una cosa importante ai fini del quesito.[/color]

In data 17/07/2015 presentiamo SCIA per Attività di piccoli trattenimenti, intrattenimenti musicali piano bar, diffusione sonora e Karaoke accessoria e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in azienda (non assistito come servizio) per allietare i nostri clienti.

[color=red]Ok. Immagino sia una SCIA ex art. 69/80 TULPS[/color]

Su tale ultima SCIA in data 29/07/2015 il comune ha dato parere sfavorevole ai sensi dell'art.10 bis della  della legge 241 e in applicazione dell'art.9 del D.A. n. 2066/5s del 13/11/2002 motivando che l'istanza presentata non può essere accolta atteso che l'attività del birrificio non ha il requisito di somministrazione di alimenti e bevande e quindi non sussiste la disponibilità allo svolgimento di trattenimenti musicali, in quanto la nostra società possiede un impianto destinato alla produzione a carattere artigianale di birra e quindi a parer loro non si può svolgere attività di intrattenimento musicale mancando il requisito per la somministrazione di alimenti e bevande tipico dei pubblici esercizi.

[color=red]Sulla SCIA non si applica l’art. 10-bis della legge 241/90. Tale disposizione riguarda solo le domande di autorizzazione che non possono essere accolte. Se l’amministrazione ritiene che l’attività dichiarata con la SCIA non abbia i requisiti e i presupposti di legge deve intervenire sospendendo o interrompendo l’attività ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 e non del 10-bis.
Anche qua mi sfugge il DA 2066 ecc.
Sul punto è bene chiarire che gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande autorizzati ex art. 86 TULPS (bar/ristoranti) hanno già, fra le loro potenzialità, la possibilità di fare piccoli trattenimenti (come attività accessoria) senza ulteriori titoli abilitativi. Lo fanno senza comunicare niente al comune (eccetto eventuali procedure per l’impatto acustico). Sul punto vedi l’abrogazione del comma 2 dell’art. 124 del Reg. TULPS.
Benché, da un punto di vista sostanziale, potrebbero essere equiparati ai primi anche gli esercizi commerciali o per la vendita diretta, da un punto di vista formale resta, in capo a questi, l’obbligo dell’abilitazione per l’effettuazione delle attività di trattenimento: direi SCIA x art. 69+80 TULPS asseverata da tecnico (per stare sicuri).[/color]

In data 04/08/2015 si è proceduto ad inoltrare tramite PEC le osservazioni indicando nello specifico la NOTA DI INDIRIZZI in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli rilasciata dall'ANCI sulla Somministrazione non assistita, ed inoltre chiarendo il vuoto legislativo per il nostro settore, interrompendo il diniego da parte del comune.
in data 27/11/2015 (oltre i termini dei 60 gg.) ci viene notificato il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (mai richiesta da parte nostra se non quella del servizio non assistito) e lo svolgimento di trattenimenti musicali presso il birrificio perchè le suddette attività contrastano con le previsioni del vigente strumento urbanistico e con le norme vigenti in materia di commercio.
A tal proposito mi chiedo:
1. La normativa vigente in materia di vendita diretta di prodotti agricoli è possibile ed anche la somministrazione non assistita (vedi nota ANCI) per  i piccoli intrattenimenti musicali dediti all'allietamento dei nostri clienti è subordinata all'obbligatorietà delle norme degli esercizi pubblici?
2. Se la norma in questione non obbliga le aziende agricole di comunicare al comune l'inizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande senza il servizio assistito, è lo stesso per l'intrattenimento di piccoli spettacoli musicali all'interno dell'azienda agricola per allietare i propri clienti?
3. Il silenzio assenso dev'essere applicato (visto che hanno dato il diniego oltre i termini prescrizionali) se cosi non è, devo intraprendere ricorso presso il TAR, eventualmente ho qualche possibilità essendo che c'è un vuoto di normativa?
Noi riteniamo illegittimo il provvedimento del comune, VOI che ne pensate da tutto ciò che abbiamo esposto?
Grazie preventivamente

[color=red]La somministrazione non assistita non è sottoposta ad abilitazione. Ad abilitazione (comunicazione ex art. 4 del d.lgs. 228/01 – puoi considerarla una SCIA) casomai è sottoposta la vendita diretta. La somm.ne non assistita è uno dei modi leciti di fare vendita diretta. Questo lo dice la legge (d.lgs. n 228/01), poco importa che lo dica ANCI. Il vuoto normativo non c’è, vedi l’art. 4 citato, comma 8-bis.

Come già detto, se l’attività di trattenimenti è solo strumentale e non prevalente, senza snaturare l’esercizio della vendita diretta, allora non ha rilevanza urbanistica. Pe come la vedo io non occorrerebbe niente ma in via cautelare meglio fare una SCIA. Se poi il trattenimento diventa qualcosa di rilevante il comune giudicherà se nei fatti il locale si sia trasformato in una discoteca o simili.

Sulla SCIA non ha senso parlare neanche di silenzio-assenso. L’attività avviata previa SCIA deve essere “stoppata” entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa. Decorsi 60 giorni il comune deve imbarcarsi in un difficile procedimento di  “autotutela” adducendo una motivazione più corposa rispetto a quella sufficiente per intervenire nei 60 gg.

Bisognerebbe vedere i fatti nel dettaglio ma ritengo che la posizione dell’Amministrazione sia probabilmente censurabile in sede di giudizio.
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riferimento id:30447

Data: 2015-11-30 06:51:33

Re:somministrazione non assistita e trattenimenti musicali

Grazie Dott. Moccantelli per la celerità della risposta.
Il dubbio che mi affligge è questo:
Le aziende agricole che effettuano la vendita diretta e che svolgono pure la somministrazione non assistita (rispettando le norme igienico-sanitarie) possono intrattenere i propri clienti, che in alcuni casi possono superare le 200 persone, con serate di musica dal vivo? Non parliamo di discoteca ma di piccoli intrattenimenti.
Il comune asserisce che l'attività di birrificio è inquadrata artigianale, visto che si è sfruttata una legge regionale per gli indici di costruzione dell'opificio, percui nelle attività artigianali l'intrattenimento non può essere fatto perchè hanno solo la possibilità coloro i quali sono titolari di licenza di pubblici esercizi, è giusto tutto ciò?
Noi abbiamo presentato SCIA, con relativa relazione di impatto acustico firmato da tecnico abilitato, perchè da una circolare del questore, non occorre più la licenza di pubblico spettacolo per i piccoli intrattenimenti ma che comunque va presentata SCIA presso il comune dove si svolge l'attività.
In buona sostanza il comune mi dice di fare la vendita diretta dei prodotti agricoli con relativa somministrazione non assistita ma di non allietare i miei clienti?

riferimento id:30447

Data: 2015-11-30 16:01:12

Re:somministrazione non assistita e trattenimenti musicali

La circolare alla quale ti riferisci riguarda sicuramente ciò che ho indicato sopra: nei “pubblici esercizi” è stata liberalizzata l’attività accessoria di trattenimento/spettacolo (karaoke, piano bar, cabarettista che si esibisce mentre la gente consuma i prodotti nei modi in cui li consumerebbe se il lo spettacolo non ci fosse.

Tecnicamente gli esercizi di commercio al dettaglio e i punti vendita artigianali / agricoli assimilabili ad una bottega di commercio non sono “pubblici esercizi”. I pubblici esercizi sono quelli riconducibili all’art. 86 TULPS: bar, ristorante, albergo, stabilimento balneare. Il fatto che un punto vendita commerciale, artigianale o agricolo faccia somministrazione non assistita non aggiunge nulla alla sua natura, è solo un modo di vendita.

Quindi, le ipotesi sono due:
- anche gli esercizi di vendita sono assimilabili ai pubblici esercizi e la liberalizzazione è traslabile anche su di essi;
- se non è vera la prima, resta sempre la possibilità di abilitare l’attività di trattenimento accessorio con titolo di polizia TULPS ex art. 68/69. Il trattenimento non ha come condizione esclusiva quella di essere un pubblico esercizio. E' vero che chi vuole fare un prattenimento deve dotarsi di licenza (SCIA) TULPS e vantare i requsiti morali e di sicurezza.
Se il locale non viene snaturato ma si tratta solo di allietamento durante le vendite allora reputo non occorrente l’art. 80 TULPS. L’attività congiunta è possibile e ai fini della compatibilità urbanistica conta quella prevalente. Comunque, anche l’80 TULSP potrebbe essere una SCIA asseverata.

La cosa andrebbe approfondita, il forum serve per condividere info di massima, non per fare consulenze. la questione è spinosa ed è bene spiegare bene all'amministrazione comunale le potenzialità dell'attività fino a farsele riconoscere.
Rammento di fare attenzione. E’ vero che la vendita diretta reca in sé la possibilità di somministrare in modo non assistito ma un limite alla somm.ne non assistita bisogna trovarlo per non incappare in una sanzione per pubblico esercizio senza titolo abilitativo. Se il locale si trasforma in una birreria allora consiglierei di aprire un ramo d’azienda commerciale e operare senza problemi.

riferimento id:30447

Data: 2016-07-31 09:29:46

Re:somministrazione non assistita e trattenimenti musicali

SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA è legittima anche per cioccolata calda in tazza

TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 27 luglio 2016 n. 1284

In buona sostanza, dall’esame della legislazione nazionale e regionale sopra effettuato emerge un contesto complessivo in cui negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari sono consentiti la vendita ed il consumo immediato dei medesimi prodotti, (anche) utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, ma a condizione che non venga effettuato il servizio di somministrazione assistita; servizio di somministrazione assistita che deve essere ovviamente individuato, sulla base della legislazione regionale, nel servizio svolto in ambiti “appositamente attrezzat(i) per essere utilizzat(i) per la somministrazione…(come) l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi” (art. 41, 1° comma lett. b) della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28; praticamente nello stesso senso, si veda la più generica previsione dell’art. 1, 1° comma della 25 agosto 1991, n. 287).

http://buff.ly/2aiQWBB

riferimento id:30447

Data: 2016-10-07 05:34:17

Re:somministrazione non assistita e trattenimenti musicali

TRATTENIMENTI MUSICALI: illegittimo il diniego per generica tutela della quiete pubblica

[img]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14590333_10211474249361152_2756922726765660460_n.jpg?oh=7b949086992f21566bcb60038aef5821&oe=5866C23C[/img]

[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 6 ottobre 2016 n. 2245 [/b][/color]

Al di là della questione se fosse o meno necessario dotarsi di idoneo titolo abilitativo per svolgere l’attività in questione, va rilevato che il Comune ha respinto la richiesta di svolgimento di eventi musicali all’interno del citato pubblico esercizio, presentata dalla ricorrente, sul presupposto, non provato e meramente presunto, che l’attività musicale che la ricorrente voleva esercitare all’interno del proprio locale avrebbe alterato la quiete pubblica. Tale motivazione è erronea, perché l’amministrazione si è basata su una mera supposizione senza effettuare alcuna idonea istruttoria sul punto e anticipando un giudizio in relazione ad un’attività di cui non è stata valutata la portata e la dimensione, anche in considerazione del fatto che si tratta di soli sei serate musicali da svolgersi all’interno del locale con inizio alle ore 20,30 e fine alle ore 00,00.

http://buff.ly/2d7DUtr

riferimento id:30447

Data: 2018-03-13 10:58:21

Re:somministrazione non assistita e trattenimenti musicali

[size=16pt][b]VINO in vetro da parte del produttore agricolo - limiti del TULPS[/b][/size]

[img]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/29136588_10216692916024557_4854132008844001280_n.jpg?oh=fdbdfdde3d4df87d23423286fafaf751&oe=5B39FEF5[/img]

[color=red][b]Risoluzione n. 77186 del 27 febbraio 2018 [/b][/color]- Quesito in materia di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=44027.0

riferimento id:30447
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