Buongiorno, innanzitutto grazie per le preziose informazioni contenute nel forum.
A tal proposito vi chiedo gentilmente di rispondere a delle mie domande e dubbi che solo voi potrete darmi.
Nel 2014 sono stato protagonista di alcuni fatti incresciosi a seguito dei quali nel luglio 2014 sono stato costretto a ricorrere al patteggiamento art. 444 c.p. per reati inserti nel Libro II - Titolo XII e XII del C.P.
Vorrei sapere se tale mia condizione è di impedimento, secondo l'art. 71 del Dlgs 59/10, alla costituzione (con un altro socio) di una Srl perla gestione di un Bar (oppure di un locale fast-food in franchising).
Se la risposta fosse affermativa, quando termineranno gli impedimenti suddetti? Nel luglio 2019 (termine della sospensione) oppure nel luglio 2024 (termine del quinquennio successivo al termine della pena sospesa), come mi sembra di aver capito leggendo la Ris. 63111/2013 del MiiSE?
Se tali impedimenti ci fossero, sarebbe sempre possibile ovviarvi se io fossi socio di minoranza della suddetta società al 49% con l'altro socio (per il quale non ricorrono gli impedimenti dell'art. 71) che avrà il 51% e la rappresentanza legale e i poteri di amministratore?
Ci sono altre soluzioni?
Grazie per l'immenso aiuto che vorrete darmi..
Massimo
Buongiorno, innanzitutto grazie per le preziose informazioni contenute nel forum.
A tal proposito vi chiedo gentilmente di rispondere a delle mie domande e dubbi che solo voi potrete darmi.
Nel 2014 sono stato protagonista di alcuni fatti incresciosi a seguito dei quali nel luglio 2014 sono stato costretto a ricorrere al patteggiamento art. 444 c.p. per reati inserti nel Libro II - Titolo XII e XII del C.P.
Vorrei sapere se tale mia condizione è di impedimento, secondo l'art. 71 del Dlgs 59/10, alla costituzione (con un altro socio) di una Srl perla gestione di un Bar (oppure di un locale fast-food in franchising).
Se la risposta fosse affermativa, quando termineranno gli impedimenti suddetti? Nel luglio 2019 (termine della sospensione) oppure nel luglio 2024 (termine del quinquennio successivo al termine della pena sospesa), come mi sembra di aver capito leggendo la Ris. 63111/2013 del MiiSE?
Se tali impedimenti ci fossero, sarebbe sempre possibile ovviarvi se io fossi socio di minoranza della suddetta società al 49% con l'altro socio (per il quale non ricorrono gli impedimenti dell'art. 71) che avrà il 51% e la rappresentanza legale e i poteri di amministratore?
Ci sono altre soluzioni?
Grazie per l'immenso aiuto che vorrete darmi..
Massimo
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Buongiorno ... ecco le risposte per punti:
1) i delitti del libro II, Titolo XII NON SONO direttamente ostativi in quanto il dlgs 59 richiama i "delitti contro la persona [color=red][b]commessi con violenza[/b][/color]"
2) inoltre per essere ostativo occorre che sia stata comminata una PENA DETENTIVA (quindi non è ostativa la sola pena pecuniaria o la pena detentiva immediatamente convertita in pena pecuniaria)
3) le sentenze, anche se astrattamente ostative, non lo sono se è stata concessa la SOSPENSIONE CONDIZIONALE
4) da quesito non si capisce che tipo di pena è stata applicata e per quale reato. Qualora fosse ostativa e non fosse stata concessa la sospensione condizionale occorre ricordare che:
- i requisiti morali sono richiesti solo per i TITOLARI e soggetti con POTERI DI AMMINISTRAZIONE
- quindi puoi essere socio di SRL o SPA (senza poteri di amministrazione)
- oppure socio accomandante di SNC
Se il tuo reato fosse ostativo NON potresti essere socio al 49% o anche allo 0,.01% se comunque la tua posizione prevedesse l'esercizio di poteri di amministrazione.
Per approfondimenti segnalo la risoluzione del Ministero: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19568.0
che si condivide nei contenuti.
Spero di essere stato utile
***********************
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle
norme sui giochi)).
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.))
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio
relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa',
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta
all'attivita' commerciale.))
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e 6)) dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.
Buongiorno Dr. Chiarelli e grazie per la Sua pronta risposta.
Mi scusi se sono stato poco chiaro nelle mie domande. Dunque, visto che non ho molto capito le risposte (per mia ignoranza) Le dico quanto segue:
1)i reati per i quali ho patteggiato (444 Cpp) contenuti nel CP agli articoli: art. 81 cpv, 576 n.1,. 62 n.2, 582, 585, e 572. Penso che quegli articoli contengano i "delitti contro la persona con violenza" e dunque sussisterebbe la mia condizione di incompatibilità? e dunque potrei essere socio al 49% senza poteri di amministrazione?
2) La pena comminata è stata di 18mesi è stata sospesa a seguito del rito 444 cpp
3) Lei mi dice che le sentenze anche se astrattamente ostative , non lo sono se è stata concessa La Sospensione condizionale (quella ottenuta da me, lo ripeto termina a luglio 2019), ma leggendo la Risoluzione Mise a cui mi ha ha gentilmente rimandato c'è scritto che riprendendo l'art. 445 cpp, comma 1-bis, "[i]Salve diverse disposizioni di legge la sentenza è equiparata aduna pronuncia di condanna[/i]" e dunque, prosegue la risoluzione: "[i]Pertanto la scrivente conferma anche in presenza di patteggiamento la condanna va considerata ostativa all'avvio e all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione[/i]" . MI faccia cortesemente chiarezza.......
IN sostanza .. ripeto dunque dal mio primo post. Cosa posso fare?
La ringrazio enormemente
Massimo
Buongiorno Dr. Chiarelli e grazie per la Sua pronta risposta.
Mi scusi se sono stato poco chiaro nelle mie domande. Dunque, visto che non ho molto capito le risposte (per mia ignoranza) Le dico quanto segue:
1)i reati per i quali ho patteggiato (444 Cpp) contenuti nel CP agli articoli: art. 81 cpv, 576 n.1,. 62 n.2, 582, 585, e 572. Penso che quegli articoli contengano i "delitti contro la persona con violenza" e dunque sussisterebbe la mia condizione di incompatibilità? e dunque potrei essere socio al 49% senza poteri di amministrazione?
2) La pena comminata è stata di 18mesi è stata sospesa a seguito del rito 444 cpp
3) Lei mi dice che le sentenze anche se astrattamente ostative , non lo sono se è stata concessa La Sospensione condizionale (quella ottenuta da me, lo ripeto termina a luglio 2019), ma leggendo la Risoluzione Mise a cui mi ha ha gentilmente rimandato c'è scritto che riprendendo l'art. 445 cpp, comma 1-bis, "[i]Salve diverse disposizioni di legge la sentenza è equiparata aduna pronuncia di condanna[/i]" e dunque, prosegue la risoluzione: "[i]Pertanto la scrivente conferma anche in presenza di patteggiamento la condanna va considerata ostativa all'avvio e all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione[/i]" . MI faccia cortesemente chiarezza.......
IN sostanza .. ripeto dunque dal mio primo post. Cosa posso fare?
La ringrazio enormemente
Massimo
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RISPOSTA AL SUO CASO:
- Se ha ottenuto la sospensione condizionale della pena tale circostanza le consente di essere socio (anche con poteri di amministrazione) di una società con qualunque quota societaria (49, 51, 100% ecc...)
- ANCHE SE non ha ottenuto la sospensione condizionale può SEMPRE partecipare al capitale di una società di capitali con una qualunque quota (49, 50, 70, 100%) purchè non abbia poteri di amministrazione
P.S.
I reati del TITOLO XII contengono i "delitti contro la persona" che possono essere commessi con o senza violenza (es. omicidio colposo). Ecco perchè di per se stesso non sono ostativi.