Data: 2015-11-28 15:19:20

Patteggiamento art. 444 CP e socio di Srl bar-incompatibilità art. 71 Dlgs 59/10

Buongiorno, innanzitutto grazie per le preziose informazioni contenute nel forum.
A tal proposito vi chiedo gentilmente di rispondere a delle mie domande e dubbi che solo voi potrete darmi.
Nel 2014 sono stato protagonista di alcuni fatti incresciosi a seguito dei quali nel luglio 2014 sono stato costretto a ricorrere al patteggiamento art. 444 c.p. per reati inserti nel Libro II  - Titolo XII e XII del C.P.
Vorrei sapere se tale mia condizione è di impedimento, secondo l'art. 71 del Dlgs 59/10, alla costituzione (con un altro socio) di una Srl perla gestione di un Bar (oppure di un locale fast-food in franchising).
Se la risposta fosse affermativa, quando termineranno gli impedimenti suddetti? Nel luglio 2019 (termine della sospensione) oppure nel luglio 2024 (termine del quinquennio successivo al termine della pena sospesa), come mi sembra di aver capito leggendo la Ris. 63111/2013 del MiiSE?
Se tali impedimenti ci fossero, sarebbe sempre possibile ovviarvi se io fossi socio di minoranza della suddetta società al 49% con l'altro socio (per il quale non ricorrono gli impedimenti dell'art. 71) che avrà il 51% e la rappresentanza legale e i poteri di amministratore?
Ci sono altre soluzioni?
Grazie per l'immenso aiuto che vorrete darmi..
Massimo

riferimento id:30445

Data: 2015-11-29 09:10:29

Re:Patteggiamento art. 444 CP e socio di Srl bar-incompatibilità art. 71 Dlgs 59/10


Buongiorno, innanzitutto grazie per le preziose informazioni contenute nel forum.
A tal proposito vi chiedo gentilmente di rispondere a delle mie domande e dubbi che solo voi potrete darmi.
Nel 2014 sono stato protagonista di alcuni fatti incresciosi a seguito dei quali nel luglio 2014 sono stato costretto a ricorrere al patteggiamento art. 444 c.p. per reati inserti nel Libro II  - Titolo XII e XII del C.P.
Vorrei sapere se tale mia condizione è di impedimento, secondo l'art. 71 del Dlgs 59/10, alla costituzione (con un altro socio) di una Srl perla gestione di un Bar (oppure di un locale fast-food in franchising).
Se la risposta fosse affermativa, quando termineranno gli impedimenti suddetti? Nel luglio 2019 (termine della sospensione) oppure nel luglio 2024 (termine del quinquennio successivo al termine della pena sospesa), come mi sembra di aver capito leggendo la Ris. 63111/2013 del MiiSE?
Se tali impedimenti ci fossero, sarebbe sempre possibile ovviarvi se io fossi socio di minoranza della suddetta società al 49% con l'altro socio (per il quale non ricorrono gli impedimenti dell'art. 71) che avrà il 51% e la rappresentanza legale e i poteri di amministratore?
Ci sono altre soluzioni?
Grazie per l'immenso aiuto che vorrete darmi..
Massimo
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Buongiorno ... ecco le risposte per punti:
1) i delitti del libro  II, Titolo XII NON SONO direttamente ostativi in quanto il dlgs 59 richiama i "delitti contro la persona [color=red][b]commessi con violenza[/b][/color]"
2) inoltre per essere ostativo occorre che sia stata comminata una PENA DETENTIVA (quindi non è ostativa la sola pena pecuniaria o la pena detentiva immediatamente convertita in pena pecuniaria)
3) le sentenze, anche se astrattamente ostative, non lo sono se è stata concessa la SOSPENSIONE CONDIZIONALE
4) da quesito non si capisce che tipo di pena è stata applicata e per quale reato. Qualora fosse ostativa e non fosse stata concessa la sospensione condizionale occorre ricordare che:
- i requisiti morali sono richiesti solo per i TITOLARI e soggetti con POTERI DI AMMINISTRAZIONE
- quindi puoi essere socio di SRL o SPA (senza poteri di amministrazione)
- oppure socio accomandante di SNC

Se il tuo reato fosse ostativo NON potresti essere socio al 49% o anche allo 0,.01% se comunque la tua posizione prevedesse l'esercizio di poteri di amministrazione.

Per approfondimenti segnalo la risoluzione del Ministero: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19568.0
che si condivide nei contenuti.

Spero di essere stato utile


***********************

Art. 71
  (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione:
a)  coloro  che  sono  stati  dichiarati  delinquenti  abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano  ottenuto  la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna  per
reati contro la moralita' pubblica e il  buon  costume,  per  delitti
commessi in stato di ubriachezza o  in  stato  di  intossicazione  da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  ((il  gioco  d'azzardo,  le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni  alle
norme sui giochi)).
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi  del  comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per  la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e'  stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  della
sentenza, salvo riabilitazione.))
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in  giudicato  sia  stata  concessa  la  sospensione
condizionale della  pena  sempre  che  non  intervengano  circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
((5. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta  all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale  altra  persona
preposta all'attivita' commerciale.))
((6.  L'esercizio,    in    qualsiasi    forma    e    limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di  commercio  al  dettaglio
relativa al settore merceologico  alimentare  o  di  un'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande e'  consentito  a  chi  e'  in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano;
((b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in
qualita'  di  dipendente  qualificato,  addetto  alla  vendita  o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi
di  coniuge,  parente  o  affine,  entro  il    terzo    grado,
dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o
di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola  ad  indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano
previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali  che  in  caso  di  societa',
associazioni od organismi collettivi, i  requisiti  professionali  di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o  rappresentante
legale,  ovvero,  in  alternativa,  dall'eventuale  persona  preposta
all'attivita' commerciale.))
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e  6))  dell'articolo  5  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.

riferimento id:30445

Data: 2015-11-29 13:58:33

Re:Patteggiamento art.444CP e socio di Srl bar-incompatibilità art.71 Dlgs59/10

Buongiorno Dr. Chiarelli e grazie per la Sua pronta risposta.
Mi scusi se sono stato poco chiaro nelle mie domande. Dunque, visto che non ho molto capito le risposte (per mia ignoranza) Le dico quanto segue:

1)i reati per i quali ho patteggiato (444 Cpp) contenuti nel CP agli articoli: art. 81 cpv, 576 n.1,. 62 n.2,  582, 585, e 572. Penso che quegli articoli contengano i "delitti contro la persona con violenza" e dunque sussisterebbe la mia condizione di incompatibilità? e dunque potrei essere socio al 49% senza poteri di amministrazione?
2) La pena comminata è stata di 18mesi è stata sospesa a seguito del rito 444 cpp
3) Lei mi dice che le sentenze anche se astrattamente ostative , non lo sono se è stata concessa La Sospensione condizionale  (quella ottenuta da me, lo ripeto termina a luglio 2019), ma leggendo la Risoluzione Mise a cui mi ha ha gentilmente rimandato c'è scritto che riprendendo l'art. 445 cpp, comma 1-bis, "[i]Salve diverse disposizioni di legge la sentenza è equiparata aduna pronuncia di condanna[/i]" e dunque, prosegue la risoluzione: "[i]Pertanto la scrivente conferma anche in presenza di patteggiamento la condanna va considerata ostativa all'avvio e all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione[/i]" . MI faccia cortesemente chiarezza.......
IN sostanza .. ripeto dunque dal mio primo post. Cosa posso fare?
La ringrazio enormemente
Massimo

riferimento id:30445

Data: 2015-11-29 14:17:39

Re:Patteggiamento art.444CP e socio di Srl bar-incompatibilità art.71 Dlgs59/10


Buongiorno Dr. Chiarelli e grazie per la Sua pronta risposta.
Mi scusi se sono stato poco chiaro nelle mie domande. Dunque, visto che non ho molto capito le risposte (per mia ignoranza) Le dico quanto segue:

1)i reati per i quali ho patteggiato (444 Cpp) contenuti nel CP agli articoli: art. 81 cpv, 576 n.1,. 62 n.2,  582, 585, e 572. Penso che quegli articoli contengano i "delitti contro la persona con violenza" e dunque sussisterebbe la mia condizione di incompatibilità? e dunque potrei essere socio al 49% senza poteri di amministrazione?
2) La pena comminata è stata di 18mesi è stata sospesa a seguito del rito 444 cpp
3) Lei mi dice che le sentenze anche se astrattamente ostative , non lo sono se è stata concessa La Sospensione condizionale  (quella ottenuta da me, lo ripeto termina a luglio 2019), ma leggendo la Risoluzione Mise a cui mi ha ha gentilmente rimandato c'è scritto che riprendendo l'art. 445 cpp, comma 1-bis, "[i]Salve diverse disposizioni di legge la sentenza è equiparata aduna pronuncia di condanna[/i]" e dunque, prosegue la risoluzione: "[i]Pertanto la scrivente conferma anche in presenza di patteggiamento la condanna va considerata ostativa all'avvio e all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione[/i]" . MI faccia cortesemente chiarezza.......
IN sostanza .. ripeto dunque dal mio primo post. Cosa posso fare?
La ringrazio enormemente
Massimo
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RISPOSTA AL SUO CASO:
- Se ha ottenuto la sospensione condizionale della pena tale circostanza le consente di essere socio (anche con poteri di amministrazione) di una società con qualunque quota societaria (49, 51, 100% ecc...)
- ANCHE SE non ha ottenuto la sospensione condizionale può SEMPRE partecipare al capitale di una società di capitali con una qualunque quota (49, 50, 70, 100%) purchè non abbia poteri di amministrazione

P.S.
I reati del TITOLO XII contengono i "delitti contro la persona" che possono essere commessi con o senza violenza (es. omicidio colposo). Ecco perchè di per se stesso non sono ostativi.

riferimento id:30445
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