Buongiorno,
ho provato a cercare sul forum e in rete informazioni al riguardo ma, purtroppo, non ho trovato nulla di univoco al riguardo.
Vi scrivo per avere un chiarimento riguardo la licenza necessaria per la vendita all'ingrosso, in Italia o in altro paese UE, di prodotti alcolici (nel mio caso particolare vino); ho chiesto anche a diversi commercialisti, nonché all'agenzia delle dogane ma, purtroppo, non ho ricevuto una risposta unica e chiara.
Soprattutto presso gli uffici di quest'ultima sembra che vi regni una confusione assoluta.
Per alcune persone da me interpellate è necessario ottenere la licenza, per altri no perché, a loro dire, non ho il deposito.
Un'altro dipendente dell'AgenziadD mi ha detto che devo obbligatoriamente avere un deposito fiscale ( il quale, però, dovrebbe servire a detenere prodotti soggetti ad accisa ma IN REGIME SOSPENSIVO).
Mi sono anche letto il TESTO UNICO DELLE ACCISE, nel quale non si fa alcun riferimento al commercio all'ingrosso di alcolici SENZA deposito. Qui si menziona solo che chi ha un deposito di alcolici (nel settore del vino) ed intende fare scambi intra-comunitari (non nazionali) deve richiedere la licenza per deposito fiscale (art. 28, 1 comma).
Nell'art. 29 (3 comma), [i]si afferma che "sono esclusi dalla denuncia gli esercenti il deposito di ... bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore ai 5 litri, ..."[/i].
Nell'art. 63 (2 comma), viene inoltre stilata una lista dei tipi di depositi che devono richiedere suddetta licenza.
Ho letto con attenzione anche il post di MAX70 (2 luglio 2013) riguardo la vendita all'ingrosso di alcolici (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14151.0) in cui egli afferma che ha, appunto, richiesto ed ottenuto la licenza all'AdDogane.
Vorrei sapere, quindi, che ne pensate.
Per voi è necessaria la licenza? Se si, sapreste dirmi che tipo richiedere, quanto costa e, più o meno, a che tipo di controlli dovrei sottostare (non ho deposito o magazzino alcuno, solo la sede legale presso casa mia)?
Avete, magari, qualche file/facsimile di domanda da condividere?
cercheremo di approfondire.
Ma la figura della "speditore registrato" di cui all'art. 9 del d.lgs. 504/95?
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. (GU n.279 del 29-11-1995 - Suppl. Ordinario n. 143 )
Art. 9
(( (Speditore registrato). ))
((1. [b] Il soggetto che intende operare come speditore registrato e'
preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti
sottoposti ad accisa oggetto della propria attivita', dal competente
Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, individuato in relazione
alla sede legale del medesimo soggetto[/b]. Si prescinde da tale
autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti
previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato e' attribuito, prima
dell'inizio della sua attivita', un codice di accisa.
2. Lo speditore registrato non puo' detenere prodotti in regime
sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4,
in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l'obbligo di:
a) iscrivere nella propria contabilita' i prodotti sottoposti ad
accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con
l'indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del
luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di
accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o
qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente
identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui
all'articolo 6, comma 5;
c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a
verificare la regolarita' delle spedizioni effettuate.))
No, purtroppo la figura dello spedizioniere registrato non si addice al mio caso.
Comunque sia sono venuto a capo del problema.
Allora, ... in Italia per le attività di somministrazione [b][u]o vendita [/u][/b]di bevande alcoliche è necessaria la licenza di vendita (art. 29 TUA) che serve unicamente per fini fiscali. In seguito, a seconda del tipo di attività (non sempre è necessaria), bisogna anche richiedere l'autorizzazione amministrativa al comune.
Da questa non si scappa!!
Gli adempimenti devono essere effettuati anche con le modalità prescritte dall'art. 20 D.M. 27 marzo 2001 n.153.
La documentazione necessaria per ottenere la licenza ex novo è questa:
- Istanza per rilascio licenza di vendita dei prodotti alcolici
- Documento di identità, in corso di validità, del richiedente (titolare, rappresentante legale, amministratore ecc.);
- N. 2 marche da bollo (una per l’istanza ed una per la licenza richiesta)
di valore corrente, attualmente pari ad Euro 16,00;
- Copia della /autorizzazione comunale oppure S.c.i.a. di cui all’art.19 della L. 241/’90 ed alle sue successive modifiche disposte con l’art. 49, comma 4-bis della legge 122/2010
Poi... riguardo alla circolazione di queste merci in ambito intracomunitario dobbiamo considerare due opzioni: 1) prodotti già assoggettati ad accisa; 2) prodotti in sospensione di accisa
Nel 1) caso, solo per il Vino (perché in Italia la sua accisa ha aliquota zero, per ora), in deroga alle disposizioni del TUA, è possibile effettuare spedizioni intracomunitarie, previa richiesta all'ufficio dell'ADD competente di quanto segue:
-Emissione DAS
-Tenuta di un registro di allibramento delle partite spedite, con estremi del documento
-Cauzione pari al 100% dell’accisa nel paese di destinazione (la quale verrà restituita in seguito al pagamento dell'accisa nel paese di destinazione)
Al riguardo faccio presente che è presente la nota del Dipartimento delle Dogane n.75 del 25 maggio 1998.
Nel 2) caso invece è necessario dotarsi di [u][b]deposito fiscale[/b][/u].
Il TUA spiega chiaramente chi sono i soggetti obbligati ad operare in regime di deposito fiscale (vi sono alcune esclusioni).
L'istituzione del deposito fiscale è disciplinata dal D.M. 27 marzo 2001 n.153; il depositario autorizzato, a quanto mi risulta, a moltissimi obblighi cui adempiere i quali però non so elencarli per via del fatto che non ho approfondito quest'aspetto della materia.