Data: 2015-11-27 19:55:22

ciclomotore in presunto stato di abbandono

Su segnalazione di alcuni cittadini è stata constatata la presenza di un ciclomotore in stato di presunto abbandono, su via pubblica. Il veicolo in questione non versa in evidenti cattive condizioni, ha alcuni graffi sulla carrozzeria, la sella sgualcita, il quadrante del cruscotto rotto, ma presenta la targa di circolazione,non risulta assicurato e non sono presenti denunce di furto. Intorno alla zona è evidente la crescita di erba, segno che il veicolo non è spostato da diverso tempo. Inoltre, alcuni residenti in zona dichiarano che il ciclomotore risulta abbandonato in zona da diversi anni!!!! Data la apparente mancanza di elementi essenziali che possano configurare lo stato di abbandono e conseguente procedura dpr 460/99, si chiede quale sia la procedura più appropriata per la rimozione. Le testimonianze dei cittadini e la situazione creatasi ( erbacce, terriccio etc) possono essere elementi sufficienti?

riferimento id:30443

Data: 2015-11-28 07:20:31

Re:ciclomotore in presunto stato di abbandono


Su segnalazione di alcuni cittadini è stata constatata la presenza di un ciclomotore in stato di presunto abbandono, su via pubblica. Il veicolo in questione non versa in evidenti cattive condizioni, ha alcuni graffi sulla carrozzeria, la sella sgualcita, il quadrante del cruscotto rotto, ma presenta la targa di circolazione,non risulta assicurato e non sono presenti denunce di furto. Intorno alla zona è evidente la crescita di erba, segno che il veicolo non è spostato da diverso tempo. Inoltre, alcuni residenti in zona dichiarano che il ciclomotore risulta abbandonato in zona da diversi anni!!!! Data la apparente mancanza di elementi essenziali che possano configurare lo stato di abbandono e conseguente procedura dpr 460/99, si chiede quale sia la procedura più appropriata per la rimozione. Le testimonianze dei cittadini e la situazione creatasi ( erbacce, terriccio etc) possono essere elementi sufficienti?
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Presupposti di applicazione della disciplina del 460/1999 sono:
1) deve trattarsi di veicolo a motore o di rimorchio
2) il rinvenimento deve avvenire su aree ad uso pubblico
3) il veicolo deve trovarsi privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione
(o contrassegno scaduto), ovvero privo di parti essenziali all'uso o alla conservazione.

Ciò che conta dunque non è il lungo lasso di tempo di non utilizzo (quindi le prove oggettive e testimoniali raccolte non hanno un grande valore), ma l'assenza di parti essenziali all'uso o alla conservazione.
Da quanto descrivi NON sembra che si versi in questa situazione (almeno per il momento).
Pertanto, se non vi sono altri elementi di violazione rispetto al codice della strada, ed il veicolo non crea problemi, disagi o pericoli (sversamento o altro). NON PUOI INTERVENIRE.

Qualora tu ritenga invece che i presupposti ci siano allora vi sono 2 strade:

[b]Veicoli privi di parti essenziali per l'uso e la conservazione e proprietario conosciuto
[/b]1) accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto;
2) procedere alla rimozione ai sensi dell'art. 159, c. 5, del CdS e redigere verbale di rimozione ai
sensi dell'art. 159, c. 5, del CdS e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai sensi dell'art.
46. c. 3, del D.Lgs. 22/97 con l'attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto;
3) redigere verbale di accertata violazione ai sensi dell'art. 50, c. 1, D.Lgs. 22/97;
4) redigere verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti del
veicolo ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D.M. 460/99;
5) notificare gli atti di cui sopra al proprietario del veicolo;
6) trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione degli atti al proprietario del veicolo redigere verbale
di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art. 923 c.c
7) trasmettere comunicazione al Centro di Raccolta per l'attivazione delle formalità di radiazione

[b]Veicoli privi di parti essenziali per l'uso e la conservazione e proprietario sconosciuto o non identificabile
[/b]1) accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto
2) procedere alla rimozione ai sensi dell'art. 159, c. 5, del CdS e redigere verbale di rimozione ai
sensi dell'art. 159, c. 5, del CdS e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai sensi dell'art.
46, c. 3, del D.Lgs. 22/97 con l'attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto
www.tuttoambiente.it
3) redigere verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti del
veicolo ai sensi dell'art. 1, c. 1, del D.M. 460/99
4) trascorsi 60 gg. dalla data di rinvenimento redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi
dell'art. 923 c.c.
6) trasmettere comunicazione al Centro di Raccolta per l'attivazione delle formalità di radiazione
Il veicolo sottoposto alla disciplina di cui al D.M. 460/99 può anche non essere un rifiuto, essendo
essenzialmente un bene nei confronti del quale bisogna accertare la situazione di abbandono al fine
del conferimento ai centri di raccolta. Una volta acquisito anche lo status di rifiuto, però, conseguono
le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 255, D.Lgs. 152/2006, ovvero dall’art.
13, comma 2, del D.Lgs. 209/2003.

APPROFONDIMENTO:
http://www.tuttoambiente.it/wp-content/uploads/2012/05/C_0096.pdf

riferimento id:30443
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