ANTENNE: sono tenute ad accatastamento e pagano ICI e IMU
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[color=red][b]Cassazione, sentenza n. 24026 del 25 novembre 2015[/b][/color]
Sul punto la sentenza impugnata stabilisce in modo limpido (non adeguatamente
censurato) che «i ripetitori di telefonia mobile devono essere
classificati nella categoria "D", in quanto trattasi di struttura stabilmente
infissa al suolo, recintata, all'interno della quale è stato installato, su
platea di calcestruzzo, un traliccio cui sono state fissate le antenne. Tale
tipo di struttura, deve essere accatastata così come previsto dall'art. 4 del
r.d.l. n.652/39. Tant'è che l'immobile oggetto del gravame in data 10 dicembre
2008 veniva accatastata dall'Agenzia del territorio di Foggia in
categoria "D7", con una rendita catastale di Euro 818,900, notificata in
data 25/02/2009. La classificazione catastale nella categoria "D" è, inoltre,
prevista dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 4/2006, riferita
alle centrali eoliche, che può essere applicata per analogia anche alle stazioni
della telefonia mobile, così come previsto dall'art. 2 D.M. 2 gennaio
1998, n. 28».
[b]SENTENZA COMPLETA IN ALLEGATO[/b]