Data: 2015-11-27 16:30:33

trasferimento farmacia in un luogo non di appartenenza

Salve ho una farmacia in centro storico dove a meno di 500/600 metri in  entrambi i lati vi sono altre 2 farmacie, il quesito che vorrei esporre è il seguente mi vorrei spostare in una nuova zona non di mia pertinenza seconda la vecchia pianta organica risalente al 2000 circa, questa nuova zona è stata individuata anche per una nuova sede vacante, mi posso spostare?
Grazie

riferimento id:30436

Data: 2015-11-27 16:45:01

Re:trasferimento farmacia in un luogo non di appartenenza


Salve ho una farmacia in centro storico dove a meno di 500/600 metri in  entrambi i lati vi sono altre 2 farmacie, il quesito che vorrei esporre è il seguente mi vorrei spostare in una nuova zona non di mia pertinenza seconda la vecchia pianta organica risalente al 2000 circa, questa nuova zona è stata individuata anche per una nuova sede vacante, mi posso spostare?
Grazie
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La questione andrebbe approfondita perchè vi sono MOLTE VARIABILI da prendere in considerazione:

1) l'atto istitutivo della nuova zona
2) la disciplina regionale
3) la normativa in merito alle distanze fra le altre attività.

IN LINEA DI PRINCIPIO il rilascio di una nuova licenza dovrebbe avvenire mediante BANDO, al quale possono partecipare anche i titolari esistenti (con possibilità di punteggi preferenziali) ... ma come dicevo è impossibile fornire una risposta specifica

riferimento id:30436

Data: 2015-11-28 11:16:54

Re:trasferimento farmacia in un luogo non di appartenenza

La mia domanda era se posso trasferirmi in questa nuova zona dove è stata individuata ad alta densità abitativa

riferimento id:30436

Data: 2015-12-20 09:21:27

Re:trasferimento farmacia in un luogo non di appartenenza

In breve, la risposta è NO.
Secondo il T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 19 dicembre 2015, n. 1991, la disciplina applicabile in ipotesi di istanza di trasferimento della sede farmaceutica dalla propria sede ad altra sede vacante, pur presente nella pianta organica, [u][b]è quella del concorso[/b][/u], sicché il trasferimento NON è suscettibile di adozione a mezzo di semplice domanda proposta dall’interessato.

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